INPS – Messaggio 26 luglio 2013, n. 12124
Comunicato stampa: Contributo di perequazione
Restituzione contributo di perequazione
Con la sentenza n. 116/2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della normativa che aveva istituito, a decorrere dal 1 agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici i cui importi risultino complessivamente superiori a 90.000 euro lordi annui.
L’INPS ha interrotto l’applicazione della trattenuta del citato contributo di perequazione e provvede alla restituzione dell’importo trattenuto nell’anno 2013. La variazione dell’ importo della pensione e la restituzione delle trattenute avviene in occasione dei pagamenti di pensione di luglio e agosto nel modo seguente:
– per le pensioni delle gestioni dello sport e spettacolo, con il pagamento del 10 luglio è stato aggiornato l’importo e restituito quanto trattenuto nel primo semestre dell’anno;
– per le pensioni delle gestioni pubbliche, l’importo della pensione è stato aggiornato con il pagamento del 16 luglio, mentre la restituzione delle trattenute effettuate da gennaio a giugno avverrà in occasione del pagamento di agosto;
– per le pensioni delle gestioni private, il 1 agosto sarà aggiornata la rata in pagamento e restituito l’importo trattenuto da gennaio a luglio 2013.
Le modalità di attuazione di tali iniziative sono state illustrate con il messaggio n. 11243 dell’11 luglio 2013.
L’informazione sul nuovo importo lordo di pensione e sulle somme restituite sono indicate sul cedolino di pagamento di luglio e agosto, che può essere visualizzato dagli interessati accedendo ai servizi online del sito www.inps.it.
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