INPS – Messaggio 26 luglio 2021, n. 2707
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale – Comma 1-bis dell’articolo 40 del decreto-legge n. 73/2021, introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 – Differimento dei termini di decadenza per la presentazione delle domande integrative di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269 – Prime istruzioni operative
Premessa
In sede di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito, decreto Sostegni-bis), recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, la legge 23 luglio 2021, n. 106, ha introdotto all’articolo 40 il comma 1-bis.
La suddetta nuova disposizione del decreto Sostegni-bis stabilisce il differimento al 31 luglio 2021 dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti integrativi – come previsti all’articolo 7, comma 8, del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269 – scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021 e, parallelamente, prevede la copertura degli oneri finanziari derivanti da tale disposizione.
Con il presente messaggio si illustrano gli indirizzi che attengono all’operatività del differimento dei termini decadenziali e si forniscono le prime istruzioni operative.
1. Domande oggetto del differimento
Rientrano nel differimento dei termini al 31 luglio 2021 tutte le domande di accesso ai trattamenti integrativi a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale i cui termini di presentazione, come previsti dall’articolo 7, comma 8, del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 95269/2016, sono scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021.
Si ricorda che ai sensi del citato articolo 7, comma 8, le domande di accesso alle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), comprese quelle derivanti dall’applicazione dei contratti di solidarietà, sono subordinate all’adozione del decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’adozione del decreto stesso.
Per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti integrativi – che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini in argomento – già inviate, i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno presentare delle nuove istanze. La filiale metropolitana di Roma Eur, attuando le più ampie sinergie con le aziende e gli intermediari autorizzati, provvederà, infatti, all’istruttoria e alla definizione delle istanze già inviate, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia.
I datori di lavoro che, per il periodo oggetto del differimento, non avessero, invece, inviato le istanze di accesso ai trattamenti integrativi, potranno trasmettere la relativa domanda entro e non oltre il 31 luglio 2021. A tale fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali già istituite per l’integrazione della prestazione principale di riferimento.
2. Disposizioni in materia di limiti di spesa
La disposizione in esame, relativa al differimento dei termini di decadenza, è riconosciuta nei limiti di spesa di 18 milioni di euro per l’anno 2021 e, a tale fine, è previsto uno specifico finanziamento in favore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, a titolo di concorso ai relativi oneri.
Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni con successivi messaggi.
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