INPS – Messaggio 26 marzo 2019, n. 1210
Fondo di Tesoreria – Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile – Gestione dell’obbligo di cui all’articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296/2006, e successivi decreti attuativi, relativamente alle dichiarazioni di manodopera agricola (DMAG)
1. Premessa
Al fine di ottimizzare il sistema di accertamento e riscossione dei contributi dovuti al Fondo di Tesoreria da parte delle aziende agricole con dipendenti, sulla scorta delle informazioni acquisite dall’Istituto nel corso degli anni, in particolare attraverso i dati contenuti nelle dichiarazioni trimestrali di manodopera (DMAG), è stato attribuito d’ufficio il codice di autorizzazione (CA) “1R” alle aziende che presentano una forza aziendale di almeno 50 dipendenti e, pertanto, obbligate al versamento al predetto Fondo della quota di cui all’articolo 2120 del codice civile, maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari.
Si rammenta che il requisito dimensionale previsto dalla normativa vigente, oltre alla natura giuridica privata del datore di lavoro, è un presupposto essenziale per la sussistenza dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria. Conseguentemente, le aziende che non soddisfano tale requisito non rientrano nel campo di applicazione della normativa in commento.
Pertanto, a decorrere dal periodo di trasmissione dei flussi DMAG relativi al secondo trimestre 2019, nel caso in cui aziende sprovviste del CA “1R” effettuino la trasmissione di dichiarazioni di manodopera contenenti codici Tipo Retribuzione attinenti la gestione del Fondo, il flusso sarà scartato, con conseguente invito alla corretta ripresentazione. A decorrere dallo stesso periodo non assumerà più alcuna rilevanza la dichiarazione di responsabilità “azienda con almeno 50 dipendenti”, resa dal datore di lavoro, presente nel flusso DMAG.
Al fine di agevolare le aziende e/o i loro intermediari, l’informazione dell’attribuzione del CA “1R” sarà visualizzabile nel “Cassetto Previdenziale Aziende Agricole”, all’interno della sezione “DATI AZIENDA” > “Codici Autorizzazione”.
Qualora l’azienda, alla quale non sia stato attribuito d’ufficio il CA “1R”, ritenesse di essere tenuta all’obbligo di versamento al Fondo, potrà comunicarlo all’Istituto attraverso l’apposita procedura telematica di cui al successivo paragrafo 2; il codice “1R” sarà attribuito previa valutazione dei requisiti da parte della Struttura territoriale competente.
Tramite la medesima procedura l’azienda, inoltre, potrà comunicare all’istituto, anche in assenza del requisito minimo dimensionale relativo alla forza aziendale, di essere assoggettata all’obbligo di versamento per singoli lavoratori assunti da altro datore di lavoro in continuità di rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, per effetto di operazioni societarie o cessione di contratto (cfr. il paragrafo 3 della circolare n. 70/2007). In tale caso, a seguito di opportuna valutazione della Struttura territoriale competente, sarà attribuito il CA di nuova istituzione “2R”. L’attribuzione del codice “2R” consentirà al datore di lavoro l’esposizione di codici Tipo Retribuzione afferenti il Fondo di Tesoreria solo ed esclusivamente per i descritti lavoratori.
Parimenti, il datore di lavoro a cui è stato attribuito d’ufficio il CA “1R”, visualizzabile mediante la consultazione del fascicolo, laddove ritenesse di non essere tenuto all’obbligo di versamento, può chiedere l’eliminazione del predetto CA, che avverrà a seguito di apposita valutazione da parte della Struttura territoriale competente.
Sono tenute, infine, alla richiesta di attribuzione del CA “1R”, mediante la procedura di seguito descritta, le aziende costituitesi a decorrere dal 1° gennaio 2018 in poi, qualora siano raggiunti i limiti dimensionali di forza aziendale per l’assoggettamento all’obbligo di versamento.
Indipendentemente dall’attribuzione d’ufficio del CA “1R” e “2R”, sono comunque fatti salvi i successivi controlli in merito alla sussistenza o meno dell’obbligo e alla congruità del versamento al Fondo.
2. Modalità di comunicazione
La comunicazione all’Istituto della sussistenza dell’obbligo di versamento dovrà essere effettuata per il tramite del “Cassetto Previdenziale Aziende Agricole”, selezionando “COMUNICAZIONI BIDIREZIONALI” > “Invio Comunicazioni”. Dal menù a tendina “Modello Comunicazione” occorre selezionare una delle seguenti richieste:
1. “Richiesta codice autorizzazione adempimenti TFR 1R”, da utilizzare qualora l’azienda, a cui non è stato attribuito d’ufficio il CA “1R”, ritenesse di essere assoggettata all’obbligo di versamento ovvero nell’anno di costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, qualora siano raggiunti i limiti dimensionali di forza aziendale per l’assoggettamento all’obbligo di versamento;
2. “Richiesta codice autorizzazione adempimenti TFR 2R”, da utilizzare qualora l’azienda, pur in assenza del requisito dimensionale, sia tenuta all’obbligo per singoli lavoratori assunti da altro datore di lavoro in continuità di rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, per effetto di operazioni societarie o cessione di contratto.
In entrambi i casi andrà compilato il campo “DICHIARA” in cui dovrà essere specificato, per l’autorizzazione al CA “1R”, l’anno dal quale l’azienda è tenuta all’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria e, per l’autorizzazione al CA “2R”, anche il codice fiscale dei lavoratori per cui si richiede l’autorizzazione al Fondo.
L’operazione si conclude con l’invio della comunicazione.
Con successivo messaggio saranno fornite alle Strutture territoriali le istruzioni di dettaglio per la gestione delle richieste inoltrate dalle aziende attraverso le descritte modalità.
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