INPS – Messaggio 26 novembre 2013, n. 19173
Compatibilità giustificativi Legge n. 104/1992 – implementazione procedura Sap – rilevazione presenze
Al fine di garantire la legittima fruizione dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992 nonché la compatibilità degli stessi con le assenze a titolo di congedi e permessi previsti dalla normativa in materia di tutela di maternità e paternità è stata ulteriormente implementata la procedura Sap – rilevazione presenze.
Come già illustrato nelle circolari n. 45/2011 e n. 100/2012 e nel messaggio n. 9891/2011, il diritto alla fruizione dei permessi previsti dall’art. 33 della L. n. 104/1992 non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza allo stesso familiare disabile in condizione di gravità.
L’unica possibilità di fruizione alternativa sorge tra i genitori di un figlio disabile, i quali, nell’arco dello stesso mese, possono fruire alternativamente e non cumulativamente dei permessi mensili o delle due ore di permesso giornaliero ovvero del prolungamento del congedo parentale.
A tale proposito, si rammenta che l’art. 3 del d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119 ha riformulato il comma 1 dell’art. 33 del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, prevedendo che, per ogni minore disabile in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di congedo parentale ordinario, non superiore a tre anni (1080 giornate) con diritto al 30% della retribuzione.
I suddetti periodi di prolungamento decorrono dalla conclusione del periodo di normale
congedo parentale spettante al genitore richiedente ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n.151/2001.
Per effetto delle disposizioni legislative richiamate si è reso necessario, pertanto, introdurre nuovi giustificativi, duplicando i codici di congedo parentale retribuito e non retribuito già esistenti (RFP0, RFP3,RFPN) dei quali avranno le stesse caratteristiche giuridiche ed economiche e che i dipendenti genitori di un figlio disabile potranno richiedere tramite la procedura P@perless dedicata, associandoli al codice fiscale del bambino disabile già presente nell’archivio Vega 104.
I predetti giustificativi sono:
– RDP0: primi trenta giorni retribuiti al 100% di congedo parentale ordinario fruibile entro i tre anni di vita del bambino disabile;
– RDP3: cinque mesi retribuiti al 30% di congedo parentale ordinario (pari a 150 giorni) fruibili entro i tre anni di vita del bambino disabile;
– RDPN: 4/5 mesi di congedo parentale non retribuito fruibili entro i tre anni di vita del bambino disabile ovvero tra il terzo e l’ottavo anno. Qualora il congedo parentale retribuito non venga richiesto entro il terzo anno di vita del bambino, i genitori potranno utilizzare alternativamente l’intero periodo, non retribuito, complessivamente spettante nella misura massima di 10/11 mesi fino al compimento dell’ottavo anno di vita;
– 3RF8: prolungamento del congedo parentale retribuito al 30% da fruire alternativamente tra i due genitori nell’arco del mese fino agli otto anni di età del bambino disabile.
Al fine di verificare il rispetto del limite massimo pari a 1080 giornate – fruibili a titolo di prolungamento di congedo parentale per figlio disabile di cui al comma 1 dell’art.33 del d.lgs.n.151/2001- è stato creato uno specifico contatore nel quale confluiranno tutte le giornate di assenza godute dai dipendenti genitori a decorrere dall’11 agosto 2011 – data di entrata in vigore del d.lgs. n.119/2011- fino al 31 dicembre 2012.
A far data dal 1° gennaio 2013 i giustificativi sopra indicati, nell’ipotesi di assistenza ad un unico figlio, sostituiranno automaticamente quelli attualmente in uso per alimentare, regolarmente, il predetto contatore.
Nei casi in cui il dipendente sia genitore di due figli, di cui uno soltanto in condizione di disabilità grave, la descritta implementazione consentirà allo stesso di poter distinguere il periodo fruito a titolo di congedo parentale per un figlio rispetto a quello fruito per l’altro. Il dipendente potrà, infatti, imputare le assenze ai giustificativi RDP0, RDP3, RDPN, associandoli al codice fiscale del figlio disabile e continuare ad utilizzare i codici RFP0, RFP3 e RFPN per l’altro bambino.
Qualora ricorra tale ipotesi, al fine di attribuire correttamente, ai rispettivi giustificativi, le assenze fruite dai dipendenti genitori di due figli a titolo di congedo parentale dall’11 agosto 2011 al 31 dicembre 2012, gli operatori Sap presso ciascuna struttura di Direzione centrale ovvero dei team risorse umane delle Direzioni regionali, dovranno provvedere ad acquisire l’informazione relativa al numero delle giornate destinate ad implementare il contatore sopra descritto.
Si precisa inoltre che si è reso necessario modificare la procedura Sap rilevazione presenze anche al fine di consentire la corretta fruizione dei permessi ex art.33 della legge n.104/1992 per assistere più familiari in condizione di disabilità grave, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art.6 del d.lgs.n. 119/2011 in materia di cumulo dei benefici in argomento.
In tali circostanze il dipendente, preventivamente autorizzato per assistere più soggetti disabili rientranti nel novero dei familiari per i quali sussiste il diritto al cumulo dei benefici in argomento, come ampiamente illustrato nel paragrafo n.1 della circolare n.100/2012, potrà inoltrare richiesta, tramite la procedura p@perless, imputando la relativa assenza agli specifici giustificativi e selezionando il codice fiscale dell’assistito per il quale sorge la necessità di assentarsi.
Nelle more dell’adeguamento della procedura p@perless, nelle ipotesi in cui, in fase di prima applicazione, non risulti ancora inserito il codice fiscale dell’assistito, le segreterie dovranno valorizzare il campo dedicato come illustrato nella pagina n.15 (Valorizzazione manuale) del documento di analisi allegato alla Faq -rilevazione presenze del 20 novembre 2013.
Nell’ipotesi in cui il dipendente sia impegnato nell’assistenza di un unico familiare disabile, la procedura attribuirà automaticamente il codice fiscale dell’assistito al giustificativo richiesto in occasione dell’assenza giornaliera o oraria.
Gli operatori Sap potranno visualizzare le assenze relative ai benefici di cui alla legge n. 104/1992, distinte in base al codice fiscale del familiare disabile per il quale vengono fruite, attraverso un particolare Report il cui funzionamento verrà illustrato nel manuale predisposto dalla competente Area della DCSIT reperibile sulla precitata Faq.
Le implementazioni procedurali realizzate, collegando il giustificativo di assenza al codice fiscale del familiare assistito, garantiranno, altresì, il rispetto dei massimali mensili dei permessi giornalieri ed orari fruibili da due dipendenti genitori di figli disabili ovvero dal dipendente per il quale ricorrono le condizioni del cumulo dei benefici nonché la compatibilità dei diversi giustificativi a tutela della disabilità nell’ambito dello stesso mese.
Le modifiche sopra illustrate, ivi compresa l’eventuale valorizzazione manuale del codice fiscale dell’assistito, riguarderanno altresì le assenze fruite dai dipendenti a titolo di congedo straordinario retribuito ex art. 42, c. 5., d.lgs. n. 151/2001 per assistere uno o più familiari disabili.
Al riguardo si fa presente che, al fine di verificare la sussistenza del diritto alla fruizione del congedo straordinario retribuito nonché di garantire il rispetto del limite massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa di ciascun dipendente, dal 1° gennaio 2013 verrà implementato uno specifico contatore, aggiornato automaticamente – nel quale inizialmente verranno caricate tutte le giornate di assenza effettuate al 31 dicembre 2012.
Pertanto, nelle ipotesi in cui risulti superato il limite massimo di 730 giornate, sul cartellino web del dipendente verrà generato un messaggio di anomalia e le ulteriori assenze dovranno essere imputate alle giornate di ferie disponibili ovvero al giustificativo ANR (vedi messaggio n. 23254/2011).
Si rammenta che le assenze fruite a titolo di congedo straordinario non retribuito di cui all’art. 4, comma 2, della L. n. 53/2000 concorrono al raggiungimento del previsto limite massimo.
In ogni caso, relativamente alla disciplina e alle modalità di fruizione del congedo straordinario retribuito e non, si rinvia alle circolari n. 28/2012 e n. 100/2012 ed al messaggio n. 16570/2013.
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