INPS – Messaggio 26 ottobre 2020, n. 3922
CIGS per cessazione dell’attività delle aziende operanti nel settore aereo, ai sensi dell’articolo 94 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 – Istruzioni contabili – Variazione al piano dei conti
- Quadro normativo
L’articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’articolo 20, comma 1, lett. a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale e dei connessi Assegni al nucleo familiare, in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso di determinati requisiti, che hanno cessato o cessano l’attività produttiva nel corso dell’anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali alla data della stipulazione dell’accordo.
Il suddetto trattamento è in deroga ai limiti di cui agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e può essere autorizzato nel limite complessivo di 9,8 milioni di euro per l’anno 2020 e 22,9 milioni di euro per l’anno 2021 e nel limite massimo di dieci mesi.
Al fine di consentire il costante monitoraggio delle risorse finanziarie disponibili, il citato trattamento di integrazione salariale viene corrisposto direttamente dall’INPS ai lavoratori aventi diritto.
In relazione al citato trattamento non è dovuto il pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 e ai relativi oneri derivanti dall’esonero del pagamento di detto contributo si provvede a valere e nei limiti delle risorse di cui sopra.
Con la circolare n. 115/2020 (cfr. il paragrafo 12), alla quale si rinvia, è stata illustrata la disciplina di dettaglio del citato articolo 94.
Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni procedurali per la gestione del trattamento in parola.
- Istruzioni procedurali
In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento:
142 – crisi con cessazione imprese trasporto aereo – art. 94 D.L. 18/2020
La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento “142”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.
Ai fini del monitoraggio della spesa, si terrà conto sia delle prestazioni e della relativa contribuzione figurativa e ANF, sia dell’importo del contributo addizionale non dovuto dall’azienda, ma gravante sullo stanziamento dedicato a tale misura.
- Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili della nuova misura introdotta dall’articolo 94 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, come modificato dall’articolo 20, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, a favore delle aziende operanti nel settore aereo, si istituiscono, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata GAU – con riferimento al nuovo codice evento “142 – crisi con cessazione imprese trasporto aereo – art. 94 D.L. 18/2020”,il seguente conto:
– GAU30239 – per l’imputazione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, per cessazione attività, ai dipendenti delle aziende operanti nel settore aereo – art.94 del Decreto- Legge n.18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile n. 27 e art. 20 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n.104.
L’onere attribuito al conto sopra descritto deve essere assunto in contropartita del conto di debito in uso GPA10029. Il mandato centralizzato verrà registrato sulla Direzione generale con l’utilizzo del conto di interferenza in uso GPA55170.
Eventuali somme non riscosse dai beneficiari saranno riaccreditate e contabilizzate con il flusso procedurale già in uso e contraddistinte, nell’ambito del partitario del conto GPA10031 al codice di bilancio in uso “03074 – Somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”.
Per il recupero di eventuali prestazioni erogate indebitamente si istituisce il seguente conto:
– GAU24239 Entrate varie – recuperi e reintroiti delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria – art. 94 del D.L. 18/20 e art. 20 del D.L.104/2020.
A tale ultimo conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio esistente “01094 – Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”.
Gli importi relativi alle partite, che alla fine dell’esercizio risultino ancora da definire, saranno imputati mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla “Procedura recupero indebiti” (RI), al conto esistente GAU00030.
Il codice bilancio “01094” dovrà essere utilizzato anche per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per le prestazioni divenuti inesigibili.
I rapporti con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai fini del rimborso all’Istituto degli oneri derivanti dall’erogazione di tali prestazioni, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.
Si riportano in allegato le variazioni apportate al piano dei conti (Allegato n. 1).
Allegato
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione | I |
---|---|
Codice conto | GAU24239 |
Denominazione completa | Entrate varie – recuperi e reintroiti delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria – art. 94 del Decreto-Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e art. 20 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 – |
Denominazione abbreviata | E.V.REC.REINTR.CIGS.ART.94.D.L.18/20-ART.20 D.L.104/20 |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GAU30239 |
Denominazione completa | Trattamenti straordinari d’integrazione salariale, per cessazione attività, ai lavoratori dipendenti di aziende del settore aereo – art. 94 del Decreto-Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e art. 20 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 – |
Denominazione abbreviata | TRATT.CIGS.SETT.AEREO-ART.94D.L.18/20-D.L.104/20- |
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