INPS – Messaggio 27 aprile 2017, n. 1762
Integrazioni salariali straordinarie (CIGS) riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali – decreto 29 dicembre 2016 n. 98189 (G.U. n. 54 del 6-3-2017) – Istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti
Premessa
L’art. 42, comma 3, del Decreto Legislativo 148/2015, prevede che – per gli accordi CIGS conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, che riguardino imprese di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, che comportino notevoli ricadute occupazionali, che siano tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, ed il cui piano industriale abbia previsto l’utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti di 24 mesi in un quinquennio mobile, superando altresì i limiti fissati dalla disciplina più favorevole prevista per i contratti di solidarietà cd difensivi – su domanda di una delle parti firmatarie dell’accordo stesso, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possa essere autorizzata la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale, per la durata e alle condizioni certificate da una commissione appositamente costituta presso la Presidenza del Consiglio e comunque nel limite di 90 milioni di euro per l’anno 2017 e di 100 milioni di euro per l’anno 2018.
Il successivo comma 4 bis dell’art. 42 prevede poi che, nel caso in cui decidano di stipulare contratti di solidarietà, alle medesime imprese – con decreto del Ministro del lavoro, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e alle condizioni fissate dalla Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio – possa essere concessa altresì la reiterazione della riduzione contributiva del 35% prevista, per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, dall’art. 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
A tali disposti normativi ha dato attuazione l’allegato decreto n. 98189, emanato dal Ministro del Lavoro di concerto sia con il Ministro dell’Economia che con il Ministro dello Sviluppo Economico.
La circolare ministeriale n. 3 del 13/02/2017 (v. all.), della Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione, ha fornito le indicazioni operative per la presentazione delle domande per l’accesso alla prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti di cui agli artt. 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del Decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché i criteri per la reiterazione della riduzione contributiva di cui all’art. 6, comma 4, del Decreto Legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608.
CIGS – codice evento – deroga limiti temporali
Con messaggio n. 840 del 23.2.2016 sono stati definiti i codici intervento ed evento che tengono conto delle causali previste dal D.Lgs. 148/2015 per le integrazioni salariali straordinarie nonché di alcune specificità di settore o di tipologia di intervento.
Pertanto, i decreti CIGS in oggetto saranno catalogati in Sistema UNICO con l’apposito codice evento “170 – CASI RILEVANTE INTERESSE STRATEGICO – ART. 42, C. 3”.
Per tali decreti le procedure di controllo automatico terranno conto della deroga ai limiti
temporali di cui agli art. 4 e 22 D.Lgs. 148/15.
Contributo addizionale
In base all’art. 5 del decreto 98189, l’impresa autorizzata alla CIGS ai sensi della disciplina in argomento, è tenuta a versare un contributo addizionale nella misura del 15 per cento della retribuzione persa dal personale sospeso o impiegato ad orario ridotto.
Reiterazione degli sgravi contributivi di cui all’art.6 c.4 D.L. 510/96 conseguenti a contratti di solidarietà ex lege n.863/84, ora D.lgs 148/2015
– Ambito soggettivo dell’applicazione della riduzione contributiva.
Come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nella circolare n. 3/2017, sono destinatarie della reiterazione dello sgravio in argomento le imprese che presentano i requisiti previsti dall’art. 3 del DI n. 98189/2016 e che hanno avuto o hanno in corso un contratto di solidarietà ai sensi del D.L. n. 726/84 o del D. Lgs. N. 148/2015.
La domanda e l’iter del procedimento di concessione sono regolati dall’art. 4 del predetto
Decreto interministeriale.
– Modalità di applicazione della riduzione contributiva.
La riduzione contributiva – eccedente i 24 mesi già oggetto di decontribuzione ex DL n. 34/2014 e DDII n.83312/2014 e 17981/2015 – è riconosciuta nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro, hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte di contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto periodo, abbia avuto un orario ridotto più del 20% rispetto a quello contrattuale.
La prosecuzione della riduzione contributiva non può superare il limite massimo di 24 mesi complessivi, relativamente all’unità produttiva aziendale interessata dal contratto di solidarietà.
Ai fini del rispetto del limite di spesa annuo complessivo (4 milioni di euro per l’anno 2016, 90 milioni di euro per l’anno 2017 e 100 milioni di euro per l’anno 2018), a valere sul fondo sociale per l’occupazione e la formazione ex art.18, co.1, let. a), D.L.n.185/2008 l’Istituto è tenuto al monitoraggio, inviando relazioni mensili ai Ministeri interessati.
Adempimenti delle Sedi.
La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro interessato.
La Sede competente – accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto Interministeriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva – provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “9Q” che assume il nuovo significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da Cigs, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996, ai sensi dell’art.42 c.4-bis del D.Lgs 148/2015”.
Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens – Modalità di compilazione del flusso.
– Aziende destinatarie di decreti interministeriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2017.
Le aziende interessate dai provvedimenti interministeriali in oggetto, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito>, i seguenti elementi:
– nell’elemento <CausaleACredito> inseriranno il nuovo codice causale “L978”, avente il significato di “conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 42 C. 4- bis Dlgs 148/2015 Anno 2017”;
– nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
Ai fini del recupero del beneficio riferito alle mensilità da gennaio 2017 a aprile 2017, i datori di lavoro potranno avvalersi del nuovo codice causale “L979” avente il significato di “Arr. Conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 42 c. 4 del D.Lgs 148/2015 anno 2017”, da valorizzare nell’Elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens.
Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di maggio, giugno e luglio 2017.
– Aziende destinatarie di decreti interministeriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2016.
Le aziende interessate dai decreti interministeriali in oggetto, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
– nell’ elemento <CausaleACredito> inseriranno il codice causale di nuova istituzione “L989”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 42 c.4 del D.Lgs 148/2015 Anno 2016”;
– nell’ elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
In conformità a quanto stabilito nella Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26.03.1993, approvata con D.M. 07.10.1993, le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.
Con riguardo all’entità dello sgravio, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.
Fermo ilpredetto limite massimo, le aziende dovranno porre a conguaglio solo la quota di beneficio spettante, calcolata sulla base dei trattamenti di integrazione salariale effettivamente fruiti.
Istruzioni contabili
Per soddisfare l’esigenza di evidenziare contabilmente gli oneri catalogati nel Sistema UNICO con il codice evento “170 – CASI DI RILEVANTE INTERESSE STRATEGICO – ART. 42, C. 3”, con il messaggio n. 840/2016 è stato istituito il conto GAU30206.
Si rimanda al citato messaggio anche per l’istruzione relativa alla rilevazione contabile di eventuali riaccrediti al codice bilancio “03074” del partitario contabile GPA10031 oltre alla rilevazione di eventuali recuperi e reintroti al conto GAU24206.
I crediti accertati, per il recupero delle prestazioni in argomento, tramite la procedura RI dovranno essere a fine anno, evidenziati nel partitario contabile GPA00069 al codice bilancio “01094”, se divenuti inesigibili.
Per quanto riguarda, invece, il versamento dovuto dalle imprese, autorizzate alla prosecuzione del trattamento di integrazione salariale, del contributo addizionale ai sensi dell’art. 5 del Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2016, n. 98189, vengono istituiti i seguenti conti di entrata:
– GAU00178 per la rilevazione del credito vantato nei confronti delle aziende tenute al versamento del contributo addizionale sulle integrazioni salariali straordinarie;
– GAU21118 per la rilevazione del contributo addizionale – anni precedenti;
– GAU21178 per la rilevazione del contributo addizionale – anno in corso.
La procedura gestionale “RACE” in uso, identificata dal codice “RA” e dal tipo operazione “69”, opportunatamente adeguata, conferirà il biglietto automatizzato relativo all’accertamento contabile del credito vantato nei confronti delle aziende con num. doc. “0000000005” ed acquisita la riscossione tramite il modello F24 con la valorizzazione della causale contributo “RCAD” in uso, provvederà a restituire la ripartizione del versamento tramite la contabilizzazione del biglietto con num. doc. “0000000001”.
Ai fini della rilevazione contabile degli oneri derivanti dalla reiterazione delle riduzioni contributive di cui all’art. 6 comma 4 del D.L. 510/1996 conseguenti a contratti di solidarietà ex lege n. 863/1984 stipulati ai sensi dell’art. 42, comma 4bis del Decreto Legislativo n. 148/2015 è istituito il conto:
– GAW37131 per la rilevazione degli oneri in argomento da abbinare agli importi evidenziati dai datori di lavoro nel flusso UniEmens ai codici causale “L989”, “L978” e “L979”.
La Direzione generale effettuerà il monitoraggio della spesa per le prestazioni di CIGS e per le riduzioni contributive, rendicontando mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e finanze, l’utilizzo degli stanziamenti a carico del Fondo per l’Occupazione, definiti in 4 milioni di euro per l’anno 2016, 90 milioni di euro per l’anno 2017 e 100 milioni di euro per l’anno 2018 (art. 6 Decreto n. 98189).
Si riportano nell’allegato le variazioni apportate al piano dei conti.
Allegato 1
(MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Decreto 29 dicembre 2016, n. 98189)
Allegato 2
(MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Circolare 13 febbraio 2017, n. 3)
Allegato 3
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione | I |
---|---|
Codice conto | GAU00178 |
Denominazione completa | Credito per il contributo addizionale accertato nei confronti delle aziende autorizzate alla prosecuzione dei trattamenti integrativi salariali straordinari erogati direttamente ai beneficiari ai sensi dell’art. 5 del Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2016, n. 98189 – procedura automatizzata RACE |
Denominazione abbreviata | CRED.CTR ADD SU CIGS DM 98189/2016-PROC.AUT.RACE |
Tipo variazione | I |
---|---|
Codice conto | GAU21118 |
Denominazione completa | Contributo addizionale dovuto dalle aziende autorizzate alla prosecuzione dei trattamenti integrativi salariali straordinari erogati direttamente ai beneficiari ai sensi dell’art. 5 del Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2016, n. 98189 – procedura automatizzata RACE – anni precedenti |
Denominazione abbreviata | CTR ADD SU CIGS DM 98189/2016-PROC.AUT.RACE – AP |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GAU21178 |
Denominazione completa | Contributo addizionale dovuto dalle aziende autorizzate alla prosecuzione dei trattamenti integrativi salariali straordinari erogati direttamente ai beneficiari ai sensi dell’art. 5 del Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2016, n. 98189 – procedura automatizzata RACE – anno in corso |
Denominazione abbreviata | CTR ADD SU CIGS DM 98189/2016-PROC.AUT.RACE – AC |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GAW37131 |
Denominazione completa | Sgravi contributivi per riduzioni reiterate di cui all’art. 6 comma 4 del D.L. 510/1996 conseguenti a contratti di solidarietà ex lege n. 863/1984 stipulati ai sensi dell’art. 42, comma 4 bis del Decreto Legislativo n. 148/2015. |
Denominazione abbreviata | SGRAVI CTR.VI SU CONTR SOLID. ART.42, C4BIS DLVO 148/2015 |
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