INPS – Messaggio 27 gennaio 2022, n. 425
Accordo tra la Regione Marche e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la disciplina delle modalità di erogazione a favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo di misure di sostegno regionale integrative delle indennità previste dalla normativa nazionale a seguito del COVID-19. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 24 novembre 2021. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
1. Premessa
Per fare fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Giunta della Regione Marche, con le deliberazioni n. 939 del 26 luglio 2021 e n. 1174 del 4 ottobre 2021, ha stanziato 770.000,00 euro per corrispondere un bonus una tantum a integrazione delle indennità nazionali previste a favore di lavoratori residenti nella stessa Regione, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e già beneficiari di misure nazionali previste dalle diverse disposizioni normative emergenziali.
Al fine dell’erogazione dell’indennità regionale ai lavoratori anzidetti, a seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 24 novembre 2021 (Allegato n. 1), è stato sottoscritto digitalmente l’Accordo tra la Regione Marche e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la disciplina delle modalità di erogazione a favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo di misure di sostegno regionale integrative delle indennità previste dalla normativa nazionale a seguito del COVID-19, con il quale si è definito un procedimento semplificato utile alla concessione e al pagamento della predetta misura regionale.
2. Oggetto e finalità dell’Accordo. Individuazione dei beneficiari della misura regionale
L’Accordo in argomento ha ad oggetto la definizione delle modalità di cooperazione tra la Regione Marche e l’INPS per l’erogazione dell’indennità regionale diretta al sostegno dei lavoratori dello spettacolo, già beneficiari di specifiche indennità nazionali previste da diversi provvedimenti legislativi emanati nel corso della fase emergenziale.
L’INPS provvede per conto della Regione Marche all’erogazione ai beneficiari dell’indennità integrativa in trattazione, per la quale la stessa Regione ha stanziato le necessarie risorse finanziarie come riportato in premessa.
In particolare, è stabilito di integrare, con un’ulteriore indennità regionale individuale pari a 585,43 euro, le seguenti indennità nazionali già erogate dall’INPS durante il periodo emergenziale ai:
– lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti contributivi e reddituali che hanno percepito il bonus statale pari a 600 euro nei mesi di marzo 2020 (art. 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, c.d. decreto Cura Italia), aprile e maggio 2020 (art. 84, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, c.d. decreto Rilancio);
– lavoratori intermittenti dello spettacolo di cui all’articolo 84, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 che hanno percepito il bonus statale pari a 600 euro nei mesi di aprile e maggio 2020;
– lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
– lavoratori dello spettacolo percettori delle indennità di cui ai commi 1 e 6 dell’articolo 15 e commi 1 e 6 dell’articolo 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, della legge 18 dicembre 2020, n. 176 (c.d. decreto Ristori);
– lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (c.d. decreto Sostegni);
– lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 42, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. decreto Sostegni bis).
L’INPS provvede, per conto della Regione Marche, all’erogazione dell’indennità integrativa regionale ai beneficiari secondo le modalità previste nell’Accordo, senza necessità che gli stessi beneficiari presentino un’apposita domanda. L’erogazione delle indennità viene quindi effettuata dall’INPS ai beneficiari con il medesimo strumento di riscossione utilizzato per il pagamento delle indennità previste dalle misure nazionali.
L’indennità integrativa regionale in argomento costituisce un sussidio corrisposto a titolo assistenziale esente e pertanto non è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo di acconto IRPEF e non è imponibile nei confronti dei percettori, in applicazione dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020, come indicato nell’interpello n. 910-797/2021 reso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale delle Marche.
La durata dell’Accordo è legata allo svolgimento delle attività previste e, in ogni caso non superiore a 6 mesi, con possibilità di rinnovo tramite apposito atto scritto delle Parti stipulanti, da comunicarsi anche a mezzo PEC.
3. Adempimenti dell’Istituto
L’INPS, sulla base delle informazioni registrate nelle proprie banche dati, fornisce preliminarmente alla Regione Marche, in termini di dati aggregati e anonimi, il numero della platea dei beneficiari come individuati nell’Accordo, affinché la Regione possa provvedere al trasferimento all’Istituto delle risorse necessarie per procedere nei pagamenti.
L’INPS, previa costituzione della necessaria provvista finanziaria, eroga le indennità e aggiorna la Regione Marche sullo stato di avanzamento dei pagamenti agli interessati.
Nel campo del bonifico che contiene la descrizione dell’operazione di accredito su conto dotato di IBAN sarà riportata la seguente dicitura: “Indennità integrativa lavoratori residenti nelle Marche, DGR n. 939 del 26 luglio 2021 e DGR n.1174 del 4 ottobre 2021 – Regione Marche -“. Nel caso di pagamento con bonifico domiciliato all’ufficio postale la dicitura sarà la medesima.
L’INPS si impegna a inviare ai destinatari della misura per i quali è in possesso dell’utenza telefonica cellulare il seguente SMS: “È stato disposto a suo favore il pagamento dell’Indennità integrativa lavoratori residenti nelle Marche, DGR n. 939 del 26 luglio e DGR n. 1174 del 4 ottobre 2021 – Regione Marche -“.
All’esito della corresponsione dell’indennità integrativa, l’INPS trasmetterà, previa richiesta alla Regione Marche, le informazioni attestanti l’erogazione della stessa, mettendo a disposizione dati in forma anonima e aggregata, esclusivamente per le finalità di gestione e di controllo, secondo il quadro regolatorio nazionale ed europeo vigente e a condizione che i beneficiari non siano identificabili, neanche indirettamente, nel rispetto di quanto disposto in materia di protezione dei dati personali.
Sia l’INPS che la Regione Marche, per quanto di rispettiva competenza, quali titolari del trattamento dei dati personali oggetto dell’Accordo, per la sua attuazione si vincolano all’osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, nel decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modificazioni, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
In particolare, la Regione Marche e l’INPS si impegnano, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE citato, ad informare gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione dell’Accordo e a garantire loro l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli articoli 15 e seguenti del medesimo Regolamento UE.
4. Provvista finanziaria e rimborso degli oneri del servizio
La Regione Marche provvede ad accreditare anticipatamente all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione dell’indennità integrativa di cui all’Accordo in argomento, oltre quanto spettante a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento.
L’accredito preventivo delle risorse finanziarie costituisce presupposto per il pagamento che, diversamente, non potrà essere effettuato.
La Regione Marche riconosce all’INPS un importo pari a 2,14 euro per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, cui va aggiunto il rimborso delle spese pari a 0,06 centesimi di euro per bonifico su IBAN o pari a 2,66 euro per bonifico domiciliato presso Poste Italiane S.p.A., a titolo di rimborso spese per l’erogazione del servizio.
Detto importo è esente da IVA, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, punto 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La Direzione regionale Marche dell’INPS curerà gli adempimenti relativi alla liquidazione delle somme previste e la conseguente fatturazione elettronica alla Regione.
5. Responsabilità delle Parti
Nell’Accordo in oggetto sono previste specifiche clausole di esonero per l’INPS dalle eventuali responsabilità derivanti dall’attuazione della misura.
In particolare, la Regione Marche manleva espressamente l’INPS da qualsiasi responsabilità, anche per pagamenti indebiti, e rifonde l’INPS da eventuali spese derivanti da qualsiasi contenzioso e azione riconducibili all’Accordo, durante e anche successivamente al suo termine di validità.
Il recupero degli importi corrisposti indebitamente sarà a cura della Regione Marche.
L’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Regione nell’accredito della provvista occorrente per l’erogazione delle misure. Le istanze e i reclami derivanti dall’attuazione dell’Accordo sono di competenza esclusiva della Regione e devono essere presentati dagli interessati esclusivamente agli Uffici competenti della Regione.
6. Istruzioni contabili
Il contributo economico della Regione Marche destinato al sostegno del reddito dei lavoratori, come individuati dalla normativa nazionale riferita nel paragrafo 1 del presente messaggio, si sostanzia mediante il riconoscimento di un’indennità integrativa di quelle riconosciute a livello nazionale ed è erogata dall’INPS, nei limiti delle risorse anticipate dalla stessa Regione, mediante accredito diretto sulla contabilità speciale n. 1528 presso la Tesoreria provinciale di Ancona, sul conto intestato INPS – Direzione Regionale Marche: – IBAN IT96I0100003245330200001528.
Ai fini della rilevazione contabile delle misure di sostegno in argomento, si istituiscono una serie di conti nell’ambito della Gestione per l’erogazione delle prestazioni per conto di altri Enti (evidenza contabile GPZ).
I conti che vengono appositamente istituiti, come riportato nell’Allegato n. 2, sono i seguenti:
– GPZ10296 – per contabilizzare l’anticipazione ricevuta dalla Regione Marche per l’erogazione dell’indennità integrativa delle misure di sostegno riconosciute a livello nazionale ai lavoratori dello spettacolo dal vivo – Deliberazione CdA n. 172/2021;
– GPZ00296 – per rilevare il credito verso la Regione Marche per gli oneri derivanti dall’erogazione della indennità integrativa delle misure di sostegno riconosciute a livello nazionale ai lavoratori dello spettacolo dal vivo residenti nella Regione – Deliberazione CdA n. 172/2021;
– GPZ11296 – per rilevare il debito verso i lavoratori dello spettacolo dal vivo per l’erogazione della indennità integrativa delle misure di sostegno riconosciute a livello nazionale, finanziata dalla Regione Marche – Deliberazione n. 172/2021;
– GPZ25296 – per contabilizzare l’addebitamento alla Regione Marche degli oneri derivanti dall’erogazione della indennità integrativa delle misure di sostegno ai lavoratori dello spettacolo dal vivo – Deliberazione CdA n. 172/2021;
– GPZ35295 – per contabilizzare gli oneri per l’erogazione dell’indennità integrativa delle misure di sostegno riconosciute a livello nazionale ai lavoratori dello spettacolo dal vivo, finanziata dalla Regione Marche – Deliberazione CdA n. 172/2021.
L’accredito sarà imputato, a titolo di provvista, da parte della Direzione regionale Marche, che curerà il monitoraggio finanziario, al conto di nuova istituzione GPZ10296, in sezione AVERE.
L’erogazione dell’indennità avverrà con procedura accentrata e sarà rilevata contabilmente attraverso la registrazione di un biglietto contabile automatizzato, tipo operazione “PN”, che consentirà l’assunzione del debito, in AVERE, al conto GPZ11296 (causale FC 21002) e dell’onere, in DARE, al conto GPZ35296, entrambi di nuova istituzione, effettuando sulla contabilità della sede territoriale competente la seguente scrittura contabile: GPZ35296 a GPZ11296
Nel medesimo biglietto contabile automatizzato, predisposto mediante la procedura di disposizione dei pagamenti accentrati, verrà rilevato, sulla contabilità di Sede, l’addebito alla Regione Marche della prestazione erogata per suo conto, mediante la seguente scrittura: GPZ00296 a GPZ25296, per un importo pari al saldo del conto GPZ35296 sopra citato.
I saldi dei conti GPZ25296 e GPZ35296, pertanto, dovranno costantemente concordare.
Sulle Sedi sulla cui contabilità è disposta l’erogazione del contributo, detti saldi saranno automaticamente concordanti, senza necessità di effettuare ulteriori scritture; infatti, per agevolare il lavoro connesso alle particolari modalità di contabilizzazione delle partite di giro che generano i trasferimenti contabili tra le Strutture che erogano le prestazioni e la Direzione regionale che governa la provvista, si estende la rilevazione automatizzata delle partite viaggianti, senza richiedere l’intervento manuale degli operatori.
La chiusura del debito sulle Sedi, a seguito del pagamento, avverrà con le consuete modalità in uso.
Si comunica, inoltre, che il credito rilevato al conto GPZ00296, su ciascuna Sede cui compete l’erogazione dell’indennità integrativa regionale di sostegno al reddito, sarà trasferito automaticamente alla Direzione regionale Marche, che ha ricevuto la provvista, mediante biglietto tipizzato che riporterà l’indicazione della seguente causale: “Trasferimento del credito nei confronti della Regione Marche, per le indennità di sostegno al reddito ai lavoratori dello spettacolo dal vivo, di cui all’Accordo INPS-Regione Marche (Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 24 novembre 2021)”:
Sede territoriale – tipo operazione “00”
(trasferimento del credito dalla Sede alla Direzione Regionale)
GPA55102 a GPZ00296.
Conseguentemente, sulla Direzione regionale Marche sarà assunto il credito:
Direzione regionale Marche – tipo operazione “00”
(assunzione del credito presso la Direzione regionale Marche)
GPZ00296 a GPA55102
E contestualmente:
GPZ10296 a GPZ00296
(addebito delle prestazioni sulla provvista in Direzione regionale).
La Direzione regionale Marche, a completamento delle scritture automatizzate, procederà a rilevare il corrispondente del rimborso delle spese per il servizio reso e al recupero degli altri oneri bancari e postali, addebitandolo alla Regione Marche a valere sulla provvista, mediante la seguente scrittura manuale:
GPZ10296 a GPA24150
(per il rimborso dei costi a carico della Regione Marche)
GPZ10296 a GPA 24040
(per il rimborso dei costi bancari a carico della Regione Marche)
GPZ10296 a GPA 24140
(per il rimborso dei costi postali a carico della Regione Marche)
avendo cura di verificare, mediante la consistenza del saldo del conto GPZ10296, la congruità della provvista ricevuta che dovrà essere sufficiente a coprire gli oneri per i benefici erogati e il rimborso dei costi di gestione.
Per la rilevazione contabile di eventuali riaccrediti, per pagamenti non andati a buon fine, rilevati sulla base del flusso telematico di rendicontazione di Banca d’Italia, le somme verranno imputate al conto di interferenza GPA55180, già in uso, movimentabile soltanto da procedura automatizzata.
La chiusura del conto d’interferenza, sulle singole Sedi, avverrà in contropartita del conto esistente GPA10031, assistito da partitario contabile, con la valorizzazione del nuovo codice bilancio:
“3276 – Somme non riscosse dai beneficiari – misure di sostegno al reddito dei lavoratori dello spettacolo dal vivo (Accordo INPS – Regione Marche, Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.172 del 24 novembre 2021) – GPZ”.
Si riportano nell’Allegato n. 2 le variazioni intervenute al piano dei conti.
Allegato 1
Deliberazione 24 novembre 2021, n. 172
Accordo tra la Regione Marche e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la disciplina delle modalità di erogazione a favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo della misura dì sostegno regionale integrativa delle indennità previste dalla normativa nazionale vigente.
DELIBERA
di adottare l’allegato schema di Accordo tra la Regione Marche e l’INPS per la disciplina delle modalità di erogazione a favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo della misura di sostegno regionale integrativa delle indennità previste dalla normativa nazionale vigente, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
Il Direttore regionale delle Marche sottoscriverà digitalmente raccordo previa verifica degli atti presupposti.
Accordo tra la Regione Marche e l’istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la disciplina delle modalità di erogazione a favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo della misura di sostegno regionale integrativa delle indennità previste dalla normativa nazionale vigente
Tra
La Regione Marche, (di seguito anche “Regione”) con sede ad Ancona, via Gentile da Fabriano 9, 60125 – Ancona (AN), nella persona del Presidente della regione dott. Francesco Acquaroli,
E
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito “INPS”) con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 800078750587, nella persona del Direttore della Direzione regionale Marche dott. Antonello Crudo, di seguito congiuntamente “Parti”
Premesso che
a) con decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” sono state introdotte, per il mese di marzo 2020, indennità di sostegno al reddito in favore di talune categorie di lavoratori colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) in particolare, l’articolo 38, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 18/2020 prevede una indennità, pari a 600 euro, per il mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione e, così come disposto dal comma 2 del medesimo articolo 38, non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020;
c) con decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” sono state introdotte nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
d) in particolare, l’articolo 84 del suddetto decreto-legge n. 34/2020, al comma 8, lettera b) prevede un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a favore dei lavoratori intermittenti, iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, per i quali l’accesso all’indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10;
e) lo stesso articolo 84, al comma 10, prevede per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all’art. 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nelle legge 24 aprile 2020 n. 27, l’erogazione di una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Il successivo comma 11 precisa che non hanno diritto a tale indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2020;
f) con decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” sono state introdotte ulteriori misure a favore anche dei lavoratori del settore dello spettacolo;
g) in particolare, l’articolo 9, comma 4, del suddetto decreto-legge n. 104/2020 prevede una indennità omnicomprensiva pari a 1.000 euro anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni; la medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro;
h) con decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni della legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, si introducono ulteriori indennità a favore anche dei lavoratori del settore dello spettacolo;
i) in particolare, l’articolo 15, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 137/2020 prevede che ai soggetti già beneficiari dell’indennità’ di cui all’articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la medesima indennità pari a 1000 euro è nuovamente erogata una tantum;
j) il medesimo articolo 15, comma 6, prevede che ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data del 29 ottobre 2020 di entrata in vigore del decreto- legge n. 137/2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità, pari a 1000 euro. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data del 29 ottobre 2020 di entrata in vigore del decreto-legge n. 137/2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro;
k) l’articolo 15, comma 8, prevede che l’indennità di cui al medesimo articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
I) l’articolo 15 bis del suddetto decreto-legge n. 137/2020 prevede ulteriori indennità a favore anche dei lavoratori del settore dello spettacolo;
m) in particolare, l’articolo 15bis, comma 1, prevede che ai soggetti beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 15 del medesimo decreto-legge n. 137/2020 è erogata una tantum un’ulteriore indennità pari a 1000 euro;
n) il medesimo articolo 15 bis, comma 6, prevede l’erogazione di una indennità pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1 “gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1°gennaio 2019 al 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro;
o) con decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agii operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” sono state introdotte ulteriori indennità a favore anche dei lavoratori del settore dello spettacolo;
p) in particolare, l’articolo 10, comma 1, prevede che ai soggetti già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è erogata una tantum un’ulteriore indennità pari a 2.400 euro;
q) il medesimo art. 10, comma 6 prevede, inoltre, un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 di entrata in vigore del decreto-legge n. 41/2020, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto dì lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dai contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto;
r) La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 ai 23 marzo 2021 data di entrata in vigore del decreto-legge n. 41/2020, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro;
s) con decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 perle imprese, il lavoro, i giovani, la salute, e i servizi territoriali” sono state introdotte ulteriori indennità a favore anche dei lavoratori del settore dello spettacolo;
t) in particolare, l’articolo 42, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 73/2021 prevede che ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è erogata una tantum un’ulteriore indennità pari a euro 1.600;
u) il medesimo articolo 42, comma 6, stabilisce che ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1°gennaio 2019 al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73/2021, al medesimo Fondo, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14,15,17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1°gennaio 2019 alla data del 26 maggio 2021, di entrata in vigore del decreto-legge n. 73/2021, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro;
v) con la “Piattaforma 210” (legge regionale 03 giugno 2020, n. 20) la Regione Marche ha stanziato fondi regionali ad hoc (210 MI di euro) per tutti i settori produttivi colpiti dall’emergenza COV1D-2019;
w) in applicazione della citata legge regionale, con la D.G.R. n. 741 del 15/06/2020 la Regione Marche ha istituito il Fondo Emergenza Cultura (FEC), che individua misure specifiche di sostegno per i lavoratori del settore dello spettacolo; x) con le deliberazioni della Giunta regionale n. 939 del 26 luglio 2021 e n.1174 del 4 ottobre 2021, la Regione Marche ha stanziato euro 770.000,00 per corrispondere un bonus una tantum a favore dei lavoratori dello spettacolo di cui alla normativa sopra riportata.
Considerato che
a) la Regione Marche, in continuità con le misure nazionali e regionali di cui alle premesse, intende concedere una indennità individuale una tantum pari a 585,43 euro, individuando la platea degli aventi diritto nei cittadini residenti in Regione Marche beneficiari delle indennità riportate in premessa;
b) è interesse delle Parti firmatarie collaborare per stabilire sinergicamente un procedimento semplificato di concessione della misura a sostegno dei lavoratori individuati nell’attuale contesto emergenziale;
Visto
a) l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
b) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito “Regolamento UE”;
c) il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
d) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”;
e) il Provvedimento dell’Autorità Garante per fa protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, avente ad oggetto “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA”.
Tutto ciò premesso e visto quale parte integrante del presente Accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue
Articolo 1 Oggetto e Finalità
1. Le premesse all’Accordo e i provvedimenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Il presente Accordo ha per oggetto la definizione delle modalità di cooperazione tra la Regione Marche e l’INPS finalizzate all’erogazione di una indennità regionale integrativa delle misure previste a livello nazionale e regionale, per il sostegno alle seguenti categorie di lavoratori dello spettacolo:
a) lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno percepito il bonus statale pari a 600 euro nei mesi di marzo 2020 (art. 38 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 c.d. “Cura Italia”), aprile e maggio 2020 (art. 84, comma 10 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 c.d. ’’Rilancio”);
b) lavoratori intermittenti dello spettacolo di cui all’articolo 84, comma 8, lettera b) del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 c.d. “Rilancio” che hanno percepito il bonus statale pari a 600 euro nei mesi di aprile e maggio 2020;
c) lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
d) lavoratori dello spettacolo percettori delle indennità di cui ai commi 1 e 6 dell’articolo 15 e commi 1 e 6 dell’articolo 15 bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni della legge 18 dicembre 2020, n. 176, che siano percettori per la prima volta dell’indennità nazionale;
e) lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19
f) lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 42, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute, e i servizi territoriali”
3. Per la finalità di cui al comma 2, la Regione ha stanziato risorse per un importo complessivo di euro 770.000,00 come previsto dalla DGR n. 939 del 26 luglio 2021 e dalla DGR n.1174 del 4 ottobre 2021.
4. L’INPS provvede per conto della Regione alla erogazione dell’indennità integrativa di cui al comma 2.
Articolo 2 Misura, soggetti beneficiari e criteri
1. La misura dell’indennità di cui all’articolo 1 è pari a 585,43 euro, per ciascun beneficiario delle misure nazionali richiamate nel medesimo articolo 1;
2. I beneficiari della integrazione sono i lavoratori che sono stati ammessi da INPS alle indennità previste dalle misure nazionali di cui all’articolo 1 che:
a) siano residenti nella Regione Marche;
b) abbiano ottenuto dall’lNPS il pagamento delle indennità nella misura e per le mensilità previste dalle diverse misure nazionali richiamate nell’articolo 1.
3. L’INPS si impegna ad accertare i requisiti di cui al comma precedente attraverso l’interrogazione dei propri archivi e ai fini dell’erogazione del beneficio utilizza i dati risultanti alla data dell’interrogazione.
4. L’indennità integrativa è erogata dall’lNPS ai cittadini beneficiari di cui al comma 2, secondo quanto stabilito nel presente Accordo, anche sulla base di più flussi di pagamento, senza necessità di presentare una apposita domanda.
5. L’INPS effettua il pagamento dell’indennità integrativa regionale con il medesimo strumento di pagamento utilizzato per il pagamento delle indennità previste dalle misure nazionali di cui all’articolo 1.
Articolo 3 Impegni fra le Parti
1. L’INPS si impegna a fornire alla Regione Marche, in termini di dati aggregati e anonimi, il numero della platea dei beneficiari, come individuati dal presente Accordo, preliminarmente all’erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari.
2. La Regione si impegna a trasferire le risorse destinate all’erogazione dell’indennità integrativa ai sensi dall’articolo 4 del presente Accordo.
3. L’INPS, previa ricezione di quanto previsto dall’articolo 4, eroga l’indennità integrativa specificando, in sede di accredito, l’importo dell’indennità e aggiorna la Regione sullo stato di avanzamento delle erogazioni, nonché sugli esiti dei controlli e delle verifiche sui requisiti dei beneficiari. Nel campo del bonifico che contiene la descrizione dell’operazione di accredito su conto dotato di IBAN sarà riportata la seguente dicitura: “Indennità integrativa lavoratori residenti nelle Marche, DGR n. 939 del 26 luglio 2021 e DGR n.1174 del 4 ottobre 2021 – Regione Marche”- Nel caso di pagamento con bonifico domiciliato all’ ufficio postale la dicitura sarà la medesima.
4. L’INPS si impegna a inviare ai destinatari della misura per i quali è in possesso dell’utenza telefonica cellulare il seguente SMS “E’ stato disposto a suo favore il pagamento dell’Indennità integrativa lavoratori residenti nelle Marche, DGR n. 939 del 26 luglio e DGR n. 1174 del 4 ottobre 2021 – Regione Marche
5. Per l’attuazione del presente Accordo, la Regione riconosce all’INPS il rimborso degli oneri sostenuti per l’erogazione del beneficio, ai sensi dell’articolo 5.
6. L’INPS, previa richiesta, fornisce alla Regione dati anonimizzati e aggregati, relativi agli effettivi percettori del sostegno economico regionale, esclusivamente per le finalità di gestione e controllo, secondo il quadro regolatorio nazionale ed europeo vigente e a condizione che i beneficiari non siano identificabili, neanche indirettamente, nel rispetto di quanto disposto in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 4 Provvista finanziaria
1. La Regione provvede ad accreditare all’INPS, almeno quindici giorni prima della data di regolamento prevista, sulla contabilità speciale n. 1528 presso la Tesoreria Provinciale di Ancona intestata a INPS – Direzione Regionale Marche (IBAN IT96I0100003245330200001528) la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione dell’indennità integrativa di cui al presente Accordo, oltre quanto spettante a titolo di rimborso degli oneri sostenuti, per il servizio di pagamento, ai sensi dell’articolo 5.
2. L’accredito preventivo delle somme necessarie al finanziamento dell’indennità da erogare e dei rimborsi dovuti all’Istituto costituisce condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento di dette misure.
3. L’INPS provvede a verificare la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle somme necessarie a copertura delle misure e del rimborso dovuto ai sensi dell’articolo 5.
Articolo 5 Rimborso oneri
1. La Regione riconosce all’INPS l’importo pari a 2,14 euro, per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, cui va aggiunto l’importo pari a 0,06 centesimi di euro per bonifico su IBAN o pari a 2,66 euro per bonifico domiciliato presso Poste Italiane S.P.A., a titolo di rimborso spese per l’erogazione del servizio; a fronte del pagamento del suddetto importo, esente da IVA, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, punto 1, D.P.R. n. 633/1972, sarà successivamente trasmessa specifica fattura elettronica emessa a cura dell’INPS – Direzione Regionale Marche.
2. L’INPS – Direzione Regionale Marche curerà gli adempimenti relativi alla liquidazione di tali importi e la conseguente fatturazione elettronica alla Regione.
3. All’atto dei pagamenti, la Regione è tenuta a non effettuare la verifica dell’inadempienza di eventuali cartelle di pagamento, di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, trattandosi di pagamenti tra pubbliche amministrazioni, in base a quanto previsto dalle circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS n. 22/2008 e n. 13/2018.
Articolo 6 Regime fiscale
1. La Regione dichiara che l’indennità integrativa di cui all’articolo 1 costituisce sussidio corrisposto a titolo assistenziale e pertanto non è assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo di acconto IRPEF e non è imponibile nei confronti dei percettori, in applicazione dell’art.10 bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come indicato nell’interpello n. 910-797/2021 reso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale delle Marche.
Articolo 7 Responsabilità delle Parti e contenzioso
1. La Regione manleva espressamente l’INPS da qualsiasi responsabilità, anche per pagamenti indebiti, e rifonde PINPS da eventuali spese derivanti da qualsiasi contenzioso ed azione riconducibili al presente Accordo, durante o anche dopo il termine di validità di cui al successivo articolo 11.
2. Il recupero degli importi corrisposti indebitamente sarà a cura della Regione.
3. L’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Regione nell’accredito della provvista occorrente per l’erogazione delle misure.
4. Le istanze ed i reclami derivanti dall’attuazione del presente Accordo sono di competenza esclusiva della Regione e devono essere presentati dagli interessati esclusivamente agli Uffici competenti della Regione.
5. Per le controversie giudiziarie volte ad ottenere il riconoscimento o contestare la misura dell’indennità di cui al presente Accordo, la Regione è l’unico soggetto titolare della legittimazione passiva.
Articolo 8 Modalità scambio dati
1. Lo scambio dei dati di cui al precedente articolo 3, riguardanti in particolare la platea dei destinatari della misura di sostegno e il resoconto, avverrà con le modalità che le Parti concorderanno e comunque, in ogni caso, con l’adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE, nel rispetto di quanto previsto dal Provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015, recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni.
2. All’esito della corresponsione della indennità integrativa, TINPS trasmetterà alla Regione le informazioni attestanti l’erogazione della stessa, mettendo a disposizione dati in forma anonima e aggregata.
Articolo 9 Disposizioni in materia di protezione dati personali
1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto del presente Accordo, si vincolano all’osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali,
2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un’adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
3. Le Parti assicurano l’utilizzo del servizio esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente Accordo e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
4. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.
5. L’accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8, del Regolamento UE) o “Persone autorizzate” al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e l’art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
6. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
7. Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente Accordo e garantiscono l’esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
8. Le Parti si impegnano a collaborare nell’espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell’espletamento delle suddette attività.
9. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE.
Articolo 10 Ulteriori erogazioni
1. Sulla base dei dati fomiti dall’INPS relativi alla platea dei beneficiari, nonché delle nuove eventuali misure normative adottate sul piano nazionale, le Parti si riservano di concordare ulteriori erogazioni dell’indennità integrativa di cui al presente Accordo.
Articolo 11 Durata
1. La durata del presente Accordo è legata allo svolgimento delle attività previste ed in ogni caso non superiore a 6 mesi, con possibilità di rinnovo dell’Accordo con apposito atto scritto, da comunicarsi anche a mezzo PEC.
Articolo 12 Controversie
1. Per le controversie che potrebbero insorgere tra le Parti firmatarie, relativamente all’interpretazione ed esecuzione dei presente Accordo, è competente il foro di Ancona.
Articolo 13 Attuazione e monitoraggio
1. Con il presente Accordo le Parti intendono perseguire la finalità di collaborazione operativa, convocando appositi incontri e tavoli tecnici di confronto tra gli uffici regionali preposti e i servizi territoriali dell’lNPS per la gestione della misura oggetto del presente Accordo, e intendono definire congiuntamente le modalità di comunicazione relative all’accesso all’indennità integrativa.
Articolo 14 Norme di chiusura
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si rinvia agli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle norme del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione normativa nazionale e comunitaria applicabile.
Allegato 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPZ10296 |
Denominazione completa | Debito per le anticipazioni ricevute dalla Regione Marche, per l’erogazione della misura integrativa di sostegno ai lavoratori dello spettacolo dal vivo – Deliberazione CdA n. 172 del 24 novembre 2021 |
Denominazione abbreviata | DEB.ANT.REG.MARCHE-SOST.LAV.SPET.VIVO DEL. CDA.172/21 |
Validità e Movimentabilità | Mese 1 Anno 2022 /M. P |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPZ00296 |
Denominazione completa | Credito verso la Regione Marche, per l’erogazione della misura integrativa di sostegno ai lavoratori dello spettacolo dal vivo – Deliberazione CdA n. 172 del 24 novembre 2021 |
Denominazione abbreviata | CRED.V/REGIONE MARCHE-SOST.LAV.SPET.VIVO-DEL.CDA.172/21 |
Validità e Movimentabilità | Mese 1 Anno 2022 /M. P |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPZ25296 |
Denominazione completa | Addebitamento alla Regione Marche, per l’erogazione della misura di sostegno ai lavoratori dello spettacolo dal vivo – Deliberazione CdA n. 172 del 24 novembre 2021 |
Denominazione abbreviata | ADDEB.REG.MARCHE-PER.SOT.LAV.SPET.VIVODEL.CDA.172/21 |
Validità e Movimentabilità | Mese 1 Anno 2022 /M. P |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPZ11296 |
Denominazione completa | Debito verso i beneficiari della misura di sostegno per i lavoratori dello spettacolo dal vivo finanziata dalla Regione Marche, per l’erogazione della misura di sostegno ai lavoratori dello spettacolo dal vivo – Deliberazione CdA n. 172 del 24 novembre 2021 |
Denominazione abbreviata | DEB./BENEF.SOST.REG MARCHE- DEL.CDA.172/21.DM388/21 |
Validità e Movimentabilità | Mese 1 Anno 2022 /M. P |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPZ35296 |
Denominazione completa | Misura di sostegno per i lavoratori dello spettacolo dal vivo, finanziata dalla Regione Marche, per l’erogazione della misura di sostegno ai lavoratori dello spettacolo dal vivo – Deliberazione CdA n. 172 del 24 novembre 2021 |
Denominazione abbreviata | SOST.LAV.SP.VIVO.FINAZ.REG.MARCHE-DEL.CDA.172/21.DM388/21 |
Validità e Movimentabilità | Mese 12 Anno 2021 /M. P |