INPS – Messaggio 27 giugno 2013, n. 10357
Sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello riferito agli anni 2010 e 2011. Rideterminazione del tetto retributivo sul quale opera il beneficio.
Premessa.
In attuazione della previsione in materia di sgravi contributivi sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, i DD.MM. 3 agosto 2011 e 24 gennaio 2012 hanno disciplinato l’incentivo relativamente agli anni 2010 e 2011, individuando -tra l’altro – nel 2,25% della retribuzione dei lavoratori interessati, il tetto entro il quale è stato possibile richiedere il beneficio 1Cfr. circolari n.51 e 96/2012.
1) Generalità.
L’articolo 2 c. 2 di entrambi i provvedimenti interministeriali prevede che – in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate – il citato tetto possa essere rideterminato – in sede di conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate, indetta ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni – fermo restando il limite massimo della retribuzione contrattuale, individuato dal comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007, nella misura del 5%.
A conclusione dell’iter descritto, le Amministrazioni interessate hanno concordato che le somme residue riferite agli anni 2010 e 2011 siano utilizzate rideterminando il tetto della retribuzione dei lavoratori interessati fino – rispettivamente -alle seguenti percentuali:
– 2,50% per il 2010
– 2,60% per il 2011.
In conseguenza, i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per le citate annualità potranno recuperare l’ulteriore percentuale spettante (massimo 0,25% per il 2010 e 0,35% per il 2011), in sede di conguaglio contributivo, secondo le modalità descritte al successivo punto 2.1.
Si precisa che le percentuali aggiuntive potranno essere fruite nella loro interezza esclusivamente in presenza di premi il cui ammontare complessivo si sia collocato nei limiti del tetto rideterminato (2,50% per il 2010 e 2,60% per il 2011), ovvero lo abbia superato.
Conseguentemente, laddove l’erogazione oggetto di sgravio sia stata di importo inferiore rispetto a detta percentuale, i datori di lavoro dovranno limitarsi al recupero della sola quota effettivamente spettante.
Ad esempio:
– retribuzione annua del lavoratore € 36.000 (comprensivi del premio);
– premio corrisposto € 850,00 (pari al 2,36% della retribuzione);
– tetto dell’erogazione per la quale è già stato richiesto e autorizzato lo sgravio = € 36.000,00 x 2,25% = € 810,00;
– tetto al 2,50% = € 900,00;
– percentuale di incremento praticabile = 0,11%, al netto delle eventuali misure compensative previste dall’attuale legislazione.
Si ricorda che lo sgravio contributivo è così articolato:
– entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro (NOTA 1), al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e – in agricoltura – al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
– totale sulla quota del lavoratore (NOTA 2)
Come in più occasioni ribadito, la concreta fruizione del beneficio resta, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
2) Istruzioni operative.
Alle posizioni contributive riferite alle aziende – diverse dai datori di lavoro agricoli – autorizzate allo sgravio in esame, sarà automaticamente assegnato il già previsto codice di autorizzazione “9D”.
2.1) Modalità di recupero.
2.1.1) Datori di lavoro non agricoli.
I datori di lavoro già ammessi allo sgravio, per indicare il conguaglio dell’ulteriore quota di incentivo spettante, potranno avvalersi dei codici causale – differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale) – e delle modalità già indicati nei messaggi n. 12125/2012 (recupero sgravio anno 2010) e 17017/2012 (recupero sgravio anno 2011).
All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione del presente messaggio.
2.1.2) Datori di lavoro agricoli.
I datori di lavoro agricoli, già ammessi allo sgravio per gli anni 2010 e 2011, potranno recuperare, tramite compensazione sui contributi dovuti, l’ulteriore percentuale di sgravio spettante.
Relativamente agli adempimenti a carico, rispettivamente, delle aziende e delle Sedi, si fa riferimento alle disposizioni già impartite con circolare n. 111 del 14/10/2009 e con messaggio n. 21389 del 17/08/2010.
Si allega il modello per la presentazione dell’istanza di sgravio per l’ulteriore quota di incentivo spettante per gli anni 2010 e 2011 (Allegato 1).
2.1.3) Datori di Lavoro iscritti alla Gestione ex Inpdap.
I datori di lavoro, per recuperare l’ulteriore quota di sgravio contributivo afferente alle gestioni pensionistiche, dovranno indicare nell’ UniEmens, Lista PosPA, l’ulteriore importo del contributo da recuperare valorizzando l’elemento RecuperoSgravi, utilizzando il codice 2 “Legge 247/2007” dell’elemento <E0_PeriodoNelMese> per i dipendenti ancora in servizio ovvero dell’elemento <V1_PeriodoPrecedente>, causale 1, per i dipendenti cessati dal servizio.
Si ricorda che, per le imprese con lavoratori iscritti alla Gestione ex INPDAP, lo sgravio contributivo è così articolato:
– in primis entro il limite massimo di 23,80 punti per iscritti alle gestioni pensionistiche CPDEL, CPI, CPS, ovvero di 24,20 per gli iscritti alla gestione pensionistica CTPS, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, e solo in caso di successiva capienza, in relazione alle “contribuzioni minori”, da versare alla competente Gestione INPS, rispettando il limite complessivo del 25%, per la quota residua secondo le specifiche modalità operative;
– totale sulla quota del lavoratore (NOTA 4)
Analogamente a quanto indicato nei precedenti paragrafi, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza e le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione del presente messaggio.
2.1.4) Gestione ex Enpals.
Nel rinviare per ciò che concerne l’ambito applicativo relativo ai contributi oggetto dello sgravio e la retribuzione da considerare ai fini della determinazione dell’importo del beneficio aggiuntivo a quanto già previsto nei messaggi n. 12125/2012 (recupero sgravio anno 2010) e n. 17017/2012 (recupero sgravio anno 2011), i datori di lavoro già ammessi allo sgravio saranno tenuti a comunicare via mail, al Polo PALS competente (i relativi indirizzi e-mail sono reperibili sul portale www.inps.it, alla sezione Informazioni/ex Enpals Area dedicata/Struttura ex Enpals/Uffici Territoriali), la misura del credito verso l’Istituto generato per effetto dell’innalzamento del tetto, con evidenza delle relative mensilità, nonché la misura delle compensazioni effettuate con evidenza delle relative mensilità, compilando il file allegato al presente messaggio (Allegato 2).
Si ricorda che la compensazione, da effettuarsi mediante i modelli F24 relativi ai versamenti contributivi delle prossime mensilità, dovrà riportare l’indicazione della competenza dei mesi che hanno generato il credito ed i relativi importi compensati. Le operazioni di recupero del credito contributivo dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione del presente messaggio.
Naturalmente, all’atto del conguaglio dello sgravio, i datori di lavoro avranno l’obbligo di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
I datori di lavoro che per diversi motivi, quali, ad esempio, la sospensione o cessazione dell’attività dell’impresa, non siano in grado di fruire della predetta compensazione, potranno richiedere il rimborso di quanto spettante presentando apposita istanza al Polo PALS competente.
Allegato 1
(testo dell’allegato)
Allegato 2
(testo dell’allegato)
—
Note:
1) La riduzione di 25 punti dell’aliquota datoriale, costituisce la quota complessiva massima di sgravio applicabile anche con riferimento alle aziende che hanno assolto la contribuzione pensionistica presso Enti diversi dall’Inps. Rimane, in ogni caso, escluso dallo sgravio il contributo (0,30%) ex art. 25, c. 4 della legge n. 845/1978, versato dai datori di lavoro – fino al 31 dicembre 2012- ad integrazione della contribuzione per la disoccupazione involontaria.
2) Lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore é pari al 9,19% per la generalità delle aziende e al 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla Cigs (art. 9 legge n. 407/1990) e 8,84% per gli operai assunti in agricoltura; per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) ex art. 3ter della legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l’anno 2010 € 42.364,00 che, mensilizzato, è pari a € 3.530,00 e, per il 2011, € 43.042,00 che, mensilizzato, è pari a € 3.587,00).
3) Lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore é pari all’8,85%% per la gestione CPDEL; CPS, CPI; all’ 8,80% per la gestione CTPS. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) ex art. 3 ter della legge n. 438/1992, né la contribuzione (0.35) destinata alla Gestione delle attività creditizie e assistenziali e la contribuzione (0,12) destinata all’Assicurazione Sociale Vita..
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