INPS – Messaggio 27 giugno 2019, n. 2403

Corresponsione per l’anno 2019 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decretolegge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 127/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

Con il presente messaggio si comunica che nel mese di luglio 2019 l’Istituto provvederà d’ufficio ad erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Quanto ai requisiti di accesso anagrafici e contributivi si rinvia alle circolari e ai messaggi pubblicati in materia e, da ultimo, al messaggio n. 2549 del 20 giugno 2017.

Per consentire la corresponsione d’ufficio nel mese di luglio ad un più ampio numero di beneficiari, è stata effettuata, oltre a quella ordinaria, una lavorazione aggiuntiva, con pagamento del beneficio il giorno 8 luglio 2019.

1. Requisiti reddituali per l’anno 2019

1.1 Anno di riferimento del reddito

La verifica del diritto alla somma in argomento viene effettuata, in caso di prima concessione, sulla base dei criteri di cui all’articolo 35, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2009, e, nel caso di concessione del beneficio successiva alla prima, in base ai criteri dettati dal comma 8 del medesimo articolo, come modificato dalla legge n. 122/2011.

In questo ultimo caso devono essere presi in esame i redditi da pensione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati dell’anno in corso e i redditi diversi da pensione relativi all’anno precedente.

Per l’anno 2019 devono essere quindi valutati i seguenti redditi:

nel caso di prima concessione, tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2019 (rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);

nel caso di concessione successiva alla prima:

i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni, conseguiti nel 2019;

i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2018.

Pertanto, per l’anno corrente sono sempre utilizzati i redditi da prestazione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati al momento dell’elaborazione, riferiti al 2019.

Per i redditi diversi sono presi in esame quelli conseguiti nell’anno 2018 ovvero, per le prime concessioni, nell’anno 2019.

Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2019 o 2018, sono stati utilizzati i redditi degli anni precedenti, risalendo fino al 2015.

In assenza dei redditi relativi agli anni dal 2015 o successivi, il beneficio non è stato attribuito.

Pertanto la somma aggiuntiva viene corrisposta a luglio 2019 in via provvisoria e la sussistenza del diritto sarà verificata sulla base della dichiarazione dei redditi a consuntivo.

1.2 Limiti

Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella riportata al seguente paragrafo 1.3.

Si rammenta che dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero fino a 2 volte il trattamento minimo.

Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

1.3 Tabella

Si riporta di seguito la tabella dei limiti reddituali per l’anno 2019 calcolati in base all’indice di rivalutazione per l’anno 2019, pari all’ 1,1%.

Anno 2019 (TM mensile € 513,01)
Anni di contribuzioneTM annuo x 1,5 (tabella A) TM annuo x 2 (tabella B)
Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi fino a € 10.003,70 Tra €10.003,71 e €10.104,69 Tra €10.104,70 e € 13.338,26 Oltre €13.338,26
< 15 anni (< 780 ctr.) < 18 anni (< 936 ctr.) € 437,00 Max €10.440,70 € 336,00 Max €13.674,26
Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi fino a € 10.003,70 Tra €10.003,71 e €10.129,69 Tra € 10.020,70 e € 13.338,26 Oltre €13.338,26
> 15 < 25 anni (> 781 < 1.300 ctr.) > 18 < 28 anni (> 937 <1.456 ctr.) € 546,00 Max €10.549,70 € 420,00 Max €13.758,26
Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi fino a € 10.003,70 Tra €10.003,71 e €10.154,69 Tra €10.154,70 e € 13.338,26 Oltre €13.338,26
> 25 anni (>1.301 ctr.) > 28 anni (>1.457 ctr.) € 655,00 Max €10.658,70 € 504,00 Max €13.842,26

2. Pensioni delle Gestioni private e dei lavoratori di spettacolo e sport

2.1 Platea interessata

La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2019 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2019, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.

Si rammenta che l’importo aggiuntivo non spetta sulle seguenti prestazioni:

044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92).

La quattordicesima non viene, inoltre, erogata per le seguenti prestazioni:

pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;

trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati;

pensioni della ex SPORTASS.

2.2 Registrazione delle attività sulla pensione

Sulle pensioni esaminate per la lavorazione è stata memorizzata la seguente movimentazione nel segmento GP1 del data base delle pensioni:

GP1CMPNTIP il valore QA (Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse);

GP1FMPNTIP il valore 1;

GP1DMPN la data di elaborazione;

GP1CPRD il valore M2019.

Nella funzione DIARIO sono state registrate le seguenti informazioni:

codice descrizione
0710 elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2019: conguaglio € XXX,00
0711 elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2019: conguaglio corrisposto su pensione ccc/ssss/nnnnnnnn
0712 elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2019: scartata al calcolo per xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nel segmento GP3, sezione “CU”, del relativo data base della pensione sulla quale viene attribuita la quattordicesima, viene memorizzato l’importo corrisposto:

GP3EAGG = importo della somma aggiuntiva corrisposta.

2.3 Recupero di somme non dovute allo stesso titolo

Nel caso in cui il soggetto titolare di pensione abbia in corso una procedura di recupero su una quattordicesima degli anni precedenti, risultata non dovuta, in tutto o in parte a seguito delle verifiche reddituali a consuntivo, sulla quattordicesima del 2019 viene recuperato, in tutto o in parte, il debito residuo.

2.4 Apertura procedura “BOOKING” per l’anno 2019

La procedura per l’anno 2019 è stata messa a disposizione delle Strutture territoriali dal 19 giugno 2019.

3. Pensioni delle Gestioni pubbliche

3.1 Platea interessata

La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2019 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 30 giugno 2019, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.

Nella sezione “PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI” sono stati pubblicati gli elenchi dei seguenti soggetti:

soggetti ai quali è stata attribuita d’ufficio la quattordicesima;

soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima, con l’indicazione della relativa motivazione.

3.2 Redditi utilizzati

Sono stati utilizzati i redditi trasmessi dagli interessati tramite domande web o inseriti dalle Strutture territoriali nell’applicativo on line, entro il 13 maggio 2019.

In assenza delle informazioni relative agli anni 2019 o 2018, per i redditi diversi da quelli da prestazione sono stati utilizzati i redditi dell’ultima campagna reddituale elaborata, ossia i redditi dell’anno 2015.

In assenza di tali redditi, la posizione non è stata elaborata e dovrà essere gestita a cura della Struttura territoriale.

4. Modalità di pagamento

Il pagamento sarà effettuato contestualmente alla mensilità di pensione di luglio.

Per le posizioni oggetto della lavorazione centrale aggiuntiva, come accennato in premessa, il pagamento sarà effettuato il giorno 8 luglio 2019.

5. Comunicazioni ai pensionati

Ai beneficiari viene inviata dalla Direzione generale la comunicazione dedicata con l’indicazione dell’importo attribuito e della provvisorietà del beneficio.

6. Corresponsione d’ufficio e a domanda

A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto (per la Gestione privata ed Enpals) o dal 1° luglio (per le pensioni della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2019 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2019, sempre a condizione che rientrino nei limiti reddituali, la quattordicesima sarà, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2019.

Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono, in ogni caso, presentare apposita domanda di ricostituzione on line, attraverso il sito internet dell’Istituto, www.inps.it, se in possesso delle seguenti credenziali di accesso: PIN INPS, SPID (Sistema pubblico Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi). In alternativa, possono rivolgersi a un Patronato.

Si richiama l’attenzione delle Strutture territoriali affinché tali domande siano esaminate con la massima tempestività e, qualora il beneficio sia spettante, provvedano ad effettuare la ricostituzione reddituale propedeutica alla erogazione della somma sulla prima rata utile di pensione.