INPS – Messaggio 28 aprile 2022, n. 1800
Disciplina dei rapporti tra le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL e l’assegno agli operatori in servizio civile universale
Con la circolare n. 142 del 2015 l’Istituto ha disciplinato, tra l’altro, i rapporti intercorrenti tra la prestazione di disoccupazione NASpI e le somme percepite dai volontari del servizio civile nazionale, il cui rapporto giuridico ed economico trovava la propria disciplina nel decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. Tale ultimo decreto non poneva alcuna disciplina in ordine alla natura delle somme percepite dai volontari del servizio civile, qualificate dall’Agenzia delle Entrate – con la circolare n. 24/E del 10 giugno 2004 – quali redditi da collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 50, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Stante la predetta qualificazione dell’assegno percepito dai volontari del servizio civile, al paragrafo 8.2 della richiamata circolare n. 142 del 2015 era stato chiarito che le somme percepite dai volontari del servizio civile dovessero essere ricondotte all’ipotesi normativa di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di cumulo della prestazione NASpI con i redditi da lavoro autonomo, con la conseguenza che il compenso da servizio civile volontario fosse, pertanto, da ritenersi cumulabile con la prestazione di disoccupazione, con abbattimento della stessa nella misura pari all’80% del compenso previsto.
Il successivo decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in materia di istituzione e disciplina del servizio civile universale, ha abrogato il citato decreto legislativo n. 77 del 2002.
L’articolo 16, comma 1, del citato D.lgs n. 40 del 2017 prevede che il rapporto di servizio civile universale non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 16 prevede che gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.
Pertanto, in ragione della nuova e diversa qualificazione dei compensi riconosciuti ai volontari del servizio civile universale e della conseguente possibilità di cumulare pienamente la prestazione di disoccupazione con i predetti compensi, il beneficiario delle prestazioni NASpI o DIS-COLL che durante il periodo indennizzabile svolga il servizio civile universale non è tenuto a effettuare all’INPS alcuna comunicazione in ordine allo svolgimento del servizio civile e all’importo del relativo compenso annuo che gli verrà riconosciuto.
Con riferimento alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che – in attuazione della precedente disciplina di cui alla circolare n. 142 del 2015 – sono state oggetto di riduzione in presenza di contestuale svolgimento del servizio civile, si precisa che le stesse possono essere, su istanza di parte, oggetto di riliquidazione da parte delle Strutture territorialmente competenti.
La riliquidazione della prestazione su istanza di parte per la rilevata piena cumulabilità – per effetto dell’entrata in vigore in data 18 aprile 2017 del richiamato D.lgs n. 40 del 2017 – della prestazione di disoccupazione, con il compenso percepito dall’assicurato per il servizio civile prestato in concomitanza con la fruizione dell’indennità, può trovare applicazione retroattivamente con il solo limite dei rapporti già “esauriti”, per effetto di una sentenza passata in giudicato ovvero per il decorso del termine annuale di decadenza sostanziale dall’azione giudiziaria ai sensi dell’articolo 47, comma sesto, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (quanto alla sola NASpI), o della prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione ai sensi dell’articolo 47-bis del D.P.R. n. 639/1970 (quanto alla sola NASpI), nel senso già indicato nel messaggio n. 4105 del 6 novembre 2018.
Si precisa, infine, con specifico riferimento alla DIS-COLL, che, considerato che la predetta prestazione non è inclusa tra quelle di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in difetto di diversa espressa previsione normativa, il relativo termine di prescrizione deve considerarsi quello ordinario decennale.
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