INPS – Messaggio 28 febbraio 2019, n. 818
Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza. Programmi formativi: disciplina delle modalità di accesso
L’articolo 6, comma 1, lett. a), del D.I. n. 78459/2014 prevede che il Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza provveda, in via ordinaria, al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari.
Come precisato con la circolare n. 25/2017, l’accesso al finanziamento dei suddetti programmi avviene previa presentazione della domanda, esclusivamente in via telematica, alla Struttura INPS territorialmente competente per la matricola sulla quale insistono i lavoratori in formazione o, per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo di unicità della posizione contributiva di cui alla circolare n. 80/2014, alla Struttura competente per la matricola di accentramento contributivo.
Il Comitato amministratore del Fondo, in conformità ai poteri riconosciutigli dall’articolo 5 del citato decreto n. 78459/2014, nell’ottica di garantire un monitoraggio più puntuale dei costi effettivamente sostenuti da ciascuna azienda per l’effettuazione dei programmi formativi, con la delibera n. 15 del 5 febbraio 2019 (Allegato n. 1) ha delineato ulteriormente la disciplina della materia, regolamentando le modalità e le tempistiche per la presentazione delle istanze.
In attuazione della citata delibera n. 15, le domande di accesso al finanziamento, di cui al citato articolo 6, comma 1, lett. a), punto 1, del decreto, possono riguardare esclusivamente i programmi formativi che alla data di presentazione delle domande stesse risultino già conclusi. Il Comitato amministratore del Fondo, pertanto, prenderà in esame solo le domande presentate a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è terminato l’intervento formativo per il quale viene richiesto il finanziamento.
Unica eccezione alla predetta regola riguarda le domande, riferite a programmi formativi ancora in corso di svolgimento, che risultino già presentate alla data del 5 febbraio 2019. Tali domande potranno essere esaminate solo nell’ipotesi in cui, nelle more dell’adozione della deliberazione da parte del Comitato, la formazione si sia conclusa e previa dichiarazione di responsabilità dell’azienda istante, attestante le ore e gli importi effettivamente fruiti.
Allegato 1
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – Deliberazione n. 15
Disciplina delle modalità di accesso al finanziamento dei programmi formativi di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), punto 1, del D. Interm. n. 78459, del 17 gennaio 2014.
DELIBERA
– che le domande di accesso al finanziamento di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), punto 1, del D. Interm. n. 78459/2014, possono riguardare esclusivamente programmi formativi che alla data di presentazione delle stesse risultino già conclusi. Pertanto, verranno prese in esame dal Comitato solo le domande presentate a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è terminato l’intervento formativo per il quale viene richiesto il finanziamento.
– le domande già presentate alla data di adozione della presente delibera, riferite a programmi formativi ancora in corso di svolgimento, potranno essere esaminate solo nell’ipotesi in cui la formazione, nelle more dell’adozione della deliberazione da parte del Comitato, si sia conclusa. In tal caso, tali domande potranno essere sottoposte all’esame del Comitato subordinatamente a una dichiarazione di responsabilità dell’azienda istante, attestante le ore e gli importi effettivamente fruiti in riferimento ai lavoratori e al periodo oggetto dell’istanza.
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