INPS – Messaggio 28 gennaio 2014, n. 1567
Convenzione per la riscossione dei contributi per l’assistenza contrattuale e per l’erogazione di indennità integrative di malattia e infortunio, ai sensi della legge n. 334 del 12 marzo 1968
Comunico che, in data 28 gennaio 2014, la Direzione provinciale INPS di Taranto e le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell’agricoltura della provincia di Taranto hanno sottoscritto la convenzione per la riscossione dei contributi per l’assistenza contrattuale (C.A.C.) e per l’erogazione di indennità integrative di malattia e infortunio (EBAN), ai sensi della legge n. 334 del 12 marzo 1968.
Allegato
Convenzione tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell’agricoltura della provincia di Taranto e l’inps per la riscossione dei contributi per l’ assistenza contrattuale e per l’erogazione di indennità integrative di malattia e di infortunio, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 334.
Art. 1
Ai sensi dell’art. 11 della legge 12.3.68, n. 334, le associazioni sindacali indicate in epigrafe della Provincia di Taranto affidano all’INPS la riscossione, in loro nome e conto, del contributo di assistenza contrattuale e dei trattamenti integrativi di indennità di malattia e di infortunio previsti dal contratto collettivo di lavoro citato in premessa, e stabiliti nella misura di euro 0,55 per giornata, di cui 0,28 per il contributo di assistenza malattia provinciale (FIMI) e 0,27 per il contributo di assistenza contrattuale provinciale (C.A.C.).
Art. 2
I datori di lavoro che intendono avvalersi della facoltà di cui all’articolo precedente debbono, all’atto della presentazione della denuncia trimestrale, sottoscrivere sul mod. DMAG-Unico l’apposito riquadro in cui viene confermata l’applicazione del contratto collettivo nonché la volontà di autorizzare l’INPS a trattenere l’importo convenuto.
La sottoscrizione vale come autorizzazione per l’INPS a predeterminare sui modelli in uso da predisporre ed inviare per la riscossione dei contributi obbligatori, l’importo dovuto.
I datori di lavoro, come sopra individuati, debbono portare a conoscenza dei singoli lavoratori, destinatari della presente convenzione, che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per il raggiungimento dell’obbiettivo.
Art. 3
La Sede dell’INPS provvederà alla riscossione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano inviato la suddetta autorizzazione per un importo complessivo pari a euro 0,55 per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, compartecipanti familiari e piccoli coloni, per ciascuna giornata accertata in via definitiva per l’anno precedente ai fini dell’applicazione dei contributi unificati, anche se la riscossione di questi ultimi non avvenga per provvedimenti agevolati di carattere generale (per terreni siti su territorio montano).
In caso di mancato versamento del contributo associativo indicato nel modello in uso, è escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
La riscossione deve avvenire in un’unica soluzione.
Le comunicazioni relative alle variazioni degli importi di cui sopra dovranno pervenire all’Istituto entro il 30 giugno dell’anno in corso. Eventuali successive comunicazioni saranno prese in considerazione a partire dal primo trimestre dell’anno successivo.
Art. 4
La riscossione dei contributi di cui all’art. 1 avrà luogo unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro nel II e IV trimestre dell’anno di riferimento.
Sulla lettera di personalizzazione a cui è allegata la modulistica in uso sarà esplicitamente menzionata la natura del contributo con le dizioni “Assistenza contrattuale provinciale” e “Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale”.
Art. 5
Le Associazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi di lavoro, avendo già costituito formalmente il Comitato provinciale di gestione della cassa integrativa di trattamenti obbligatori di previdenza ed assistenza contrattuale, comunicheranno alla sede dell’INPS, firmataria della presente convenzione:
Il codice IBAN del conto corrente su cui effettuare le rimesse dei contributi;
Il nome del rappresentante del Comitato di gestione.
In data 25 marzo 2013, con la sottoscrizione del nuovo Contratto Provinciale di Lavoro, le parti firmatarie hanno previsto la costituzione dell’Ente Bilaterale Provinciale (EBAN) che assorbirà le funzioni dell’attuale Comitato di Gestione della Cassa Integrativa di trattamenti obbligatori di previdenza ed assistenza contrattuale; pertanto, i soggetti firmatari della presente convenzione comunicheranno all’INPS le eventuali variazioni che interverranno con la costituzione del nuovo Ente Bilaterale Provinciale.
Art. 6
Le Associazioni si impegnano a corrispondere all’Istituto le spese affrontate per l’espletamento del servizio di riscossione. Il costo unitario di gestione per 1’ esazione del contributo in oggetto, cioè per quanto riguarda la riscossione quote da riscuotere con il DMAG-Unico, è stato individuato dall’Istituto sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l’esercizio 2009 ed è pari a € 0,54.
All’Istituto è dovuto altresì il rimborso del costo delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi previsti in convenzione, così come comunicato all’INPS dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art.2, commi 16 e 17 della legge n. 286/2006.
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata A/R, a seguito della quale le Associazioni hanno facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
L’ammontare del rimborso dei costi di gestione del servizio viene trattenuto sulle rimesse monetarie da corrispondere alle OO.SS.
E’ a carico delle organizzazioni sindacali e datoriali oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.
Art. 7
Contemporaneamente all’invio dei modelli in uso la Sede dell’INPS di Taranto trasmetterà al Comitato di gestione il riassunto dei ruoli emessi comprendenti, per ciascun Comune:
1- il numero delle giornate accertate e poste a base della riscossione dei contributi in questione per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, compartecipanti e piccoli coloni ed il totale delle retribuzioni indicate sul DMAG-Unico o ricavate dai salari medi convenzionali;
2- l’importo dei contributi dovuti in base o alle predette giornate o alla retribuzione indicata sul DMAG-Unico.
La Sede dell’INPS di Taranto invierà al Comitato di gestione:
a) entro 60 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, l’elenco comunale dei versamenti fino a quel momento affluiti a titolo di contributi;
b) entro 3 mesi dalla suddetta scadenza, il rendiconto della riscossione nel quale saranno indicati il carico definitivo ed i versamenti affluiti.
La Sede dell’INPS di Taranto comunicherà al Comitato di gestione, entro 90 giorni dalla data di scadenza di ciascuna rata, l’ammontare dei contributi affluiti nel periodo compreso tra la scadenza della rata in esame e quella della rata precedente, depurata delle spese da rimborsare ai sensi del precedente art. 6.
Tale importo sarà accreditato sul conto corrente indicato, attraverso il codice IBAN, congiuntamente dalle organizzazioni firmatarie della presente convenzione, intestato al comitato individuato dall’art. 5 senza onere di interessi né a qualsiasi altro titolo.
In relazione a ciascun versamento, la Sede dell’INPS fornirà al suddetto Comitato, annualmente, i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo, con l’ammontare delle quote singolarmente versate dalle imprese stesse e del numero dei dipendenti denunciati.
Le Organizzazioni sindacali si impegnano al rispetto degli adempimenti richiesti dal D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003.
Art. 8
Le Organizzazioni sindacali firmatarie sono responsabili in solido della gestione e dei rapporti finanziari effetto della convenzione
L’INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall’applicazione della presente convenzione anche nei confronti delle imprese agricole e di tutti i soggetti compresi nell’art. 1 e da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori delle strutture nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti o di strutture associate alle stesse, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione, ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute sindacali e le organizzazioni sindacali alle quali i predetti titolari sono iscritti.
Pertanto le Organizzazioni sindacali stipulanti esonerano l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e si obbligano a rimborsare all’interessato la ritenuta operata e a ristorare l’INPS per ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie.
In particolare, esse sono tenute in solido al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese che l’INPS dovesse eventualmente sostenere, in dipendenza di controversie giudiziarie attinenti la legittimità, l’efficacia o, comunque, l’applicazione della presente convenzione.
L’INPS è sollevato, infine, da ogni responsabilità ed onere qualora le rimesse monetarie al Comitato dovessero avvenire oltre il termine convenuto a causa di difficoltà operative connesse alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali.
Art.9
La presente convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
La richiesta di rinnovo da parte delle associazioni sindacali e datoriali dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.
E fatta comunque salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa, la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 6 mesi.
La presente convenzione sostituisce in tutto la precedente firmata in data 20 Maggio 1998.
Art. 10
Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Taranto.