INPS – Messaggio 28 luglio 2020, n. 2981
Fondo di integrazione salariale. Assegno ordinario con causale COVID-19. Non sussistenza dell’obbligo dell’accordo sindacale
Facendo seguito alla circolare n. 84/2020, anche alla luce delle richieste pervenute all’Istituto relativamente alla corretta procedura sindacale da applicare alle domande di assegno ordinario con causale COVID-19 erogate dal Fondo di integrazione salariale (FIS), con il presente messaggio si ribadisce che, in attuazione della vigente normativa, all’assegno ordinario con causale COVID-19, erogato dal Fondo di integrazione salariale, si applica la normativa in materia di cassa integrazione ordinaria e ai fini della concessione del trattamento non è richiesto l’accordo sindacale (cfr. paragrafo 1.4 della citata circolare).
Come già specificato nella citata circolare n. 84/2020, l’accordo è richiesto esclusivamente per i Fondi di solidarietà bilaterali i cui regolamenti subordinano l’accesso all’assegno ordinario al preventivo espletamento delle procedure sindacali, con obbligo di accordo aziendale. In tali casi, infatti, la vigente disciplina non esonera espressamente le aziende dall’obbligo dell’accordo.
Le Strutture territoriali avranno cura di riesaminare in autotutela i provvedimenti emessi in difformità con quanto disposto dalla richiamata circolare n. 84 e con il presente messaggio.
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