INPS – Messaggio 28 novembre 2013, n. 19435
Compensi per l’utilizzo e lo sfruttamento economico del diritto di autore e del diritto di immagine. Assoggettamento a contribuzione obbligatoria.
Con il messaggio n. 14712 del 18 settembre 2013 (n.d.r. Messaggio n. 014802 del 18/09/2013), di pari oggetto, sono state diramate indicazioni finalizzate a supportare l’attività di accertamento di irregolarità contributive riferite al trattamento contributivo delle somme percepite a titolo di compenso per lo sfruttamento economico del diritto di autore e del diritto di immagine.
Anche a seguito di approfondimenti effettuati in relazione a fattispecie concrete, si ravvisa l’esigenza di rivedere talune indicazioni riferite al trattamento contributivo del compenso percepito per lo sfruttamento economico del diritto di autore. In particolare, nell’ambito del citato messaggio n. 14712/2013 (n.d.r. Messaggio n. 014802 del 19/09/2013), al secondo paragrafo (“compensi relativi allo sfruttamento economico del diritto di autore. Trattamento fiscale e contributivo”, ultimo capoverso), è stato prospettato l’assoggettamento a contribuzione previdenziale afferente alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, delle somme percepite a titolo di compenso per lo sfruttamento economico del diritto di autore da parte lavoratore autonomo non iscritto al Fpls né iscritto ad una Cassa Professionale (terzo caso ivi esaminato).
In effetti, la norma istitutiva della predetta Gestione separata contempla, tra i soggetti obbligati al versamento, oltre a coloro che producono reddito da lavoro autonomo (ex art. 49, comma 1, oggi art. 53, comma 1 del TUIR), anche coloro che producono i redditi di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) – oggi art. 50, comma 1, lett. c)-bis – del TUIR, mentre il reddito sul diritto d’autore è regolato dalla lettera b) dell’art. 53, comma 2 del TUIR.
Pertanto, il compenso percepito per lo sfruttamento economico del diritto di autore da parte lavoratore autonomo non iscritto al Fpls né ad una Cassa Professionale è escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche nei confronti della Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.
Allo scopo di agevolare l’utilizzo delle presenti disposizioni, si ripropone, in allegato, anche ai fini di una futura più agevole consultazione delle istruzioni fornite in materia, il messaggio n. 14712/2013 (n.d.r. Messaggio n. 014802 del 18/09/2013) nella versione definitiva, vale a dire con l’integrazione delle rivisitazioni sopra indicate, nonché dei conseguenti adeguamenti nelle tabelle allegate, rispetto alle quali si è provveduto a correggere taluni refusi.
Allegato
INPS – Messaggio 19 settembre 2013, n. 14802
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