INPS – Messaggio 28 novembre 2017, n. 4755
Corresponsione per l’anno 2017 dell’importo aggiuntivo di euro 154,94 e della somma aggiuntiva per l’anno 2017 (c.d. quattordicesima – articolo 5, commi da 1 a 4, legge 3 agosto 2007, n. 127) – seconda tranche
1. Importo aggiuntivo di euro 154,94 per l’anno 2017
Con circolare n. 68 del 20 marzo 2001 sono state fornite le informazioni relative alle modalità di attribuzione dell’importo aggiuntivo di euro 154,94, introdotto a partire dal 2001 dall’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), per i titolari di pensioni il cui importo complessivo non superi il trattamento minimo e i cui redditi soddisfino le condizioni previste. Vengono descritte le modalità di pagamento dell’importo aggiuntivo per l’anno 2017.
Si rammenta, che per le pensioni delle gestioni private e dello spettacolo e sportivi professionisti, il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica reddituale a consuntivo.
Per le pensioni della gestione pubblica, come di consueto, il pagamento non è gestito in via centralizzata ma è effettuato a cura delle sedi che devono verificare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti.
1.1 Gestioni private e sportivi professionisti
L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per le tutte le pensioni, ad eccezione delle categoria di seguito indicate:
044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 043 (INDCOM), 094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS), 198(VESO33), 199(VESO92).
Sono state inoltre escluse dalla lavorazione:
– le pensioni supplementari (GP1AF02 = 5), (PNCT10 codice pensione = S – spettacolo e sport);
– le pensioni detassate per la convenzione sulla doppia imposizione (GP3CDTI(1) = 2), (PNATC0 codice esonero = 1 – spettacolo e sport);
– le pensioni con sostituzione Stato o rivalsa Enti locali (GP2BD06N = 108 o 109);
– le pensioni con pagamento localizzato presso uffici pagatori di Sede;
– le pensioni con importo mensile di dicembre 2017 pari a zero;
– le pensioni eliminate. La quota di importo aggiuntivo eventualmente spettante, rapportata ai mesi di percezione della pensione, dovrà essere corrisposta agli eredi o al titolare della pensione eliminata a cura della Sede e, nel caso di pensioni delle gestioni spettacolo e sportivi professionisti a cura della Previdenza Pals – Direzione Metropolitana di Roma.
1.2 Modalità di calcolo
Le procedure hanno provveduto ad attribuire provvisoriamente l’importo aggiuntivo per l’anno 2017, in funzione dell’importo della pensione e dell’ultimo reddito memorizzato.
Per le pensioni con decorrenza infrannuale, l’importo aggiuntivo è stato attribuito in dodicesimi ed il limite di reddito è stato rapportato ai mesi di percezione della pensione. L’importo è stato attribuito per intero, se spettante, considerando i limiti annuali nel caso in cui la pensione con decorrenza infrannuale sia abbinata con altra pensione con decorrenza anteriore.
Eventuali richieste presentate per situazioni non elaborate dovranno essere preliminarmente acquisite con procedura di ricostituzione per l’aggiornamento dei dati reddituali e successivamente segnalate in procedura “Booking office”.
1.3 Individuazione dei soggetti titolari di pensioni non INPS
Il comma 9 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) prevede che, qualora i soggetti interessati non risultino beneficiari di prestazioni presso l’INPS, il pagamento dell’importo aggiuntivo, negli stessi termini e con le medesime modalità indicate dalla norma, venga corrisposto dall’Ente individuato dal Casellario centrale dei pensionati. A tal fine il Casellario provvede a trasmettere all’Ente competente la relativa segnalazione.
1.4 Controllo sugli importi di pensione
Le procedure hanno verificato che l’importo complessivo delle pensioni memorizzate sul Casellario centrale dei pensionati non superasse il limite previsto per l’anno 2016.
Limiti di reddito annui per il calcolo di euro 154,94 | |||||
anno | Coeff. | Importo aggiuntivo massimo | Reddito dei trattamenti pensionistici del titolare | Limite personale (TM 1,5) | Limite familiare (TM 3) |
2016 | – | 154,9400 | 6.524,57 | 9.786,85 | 19.573,71 |
Nel caso in cui l’importo complessivo dei trattamenti di pensione del titolare è compreso fra il trattamento minimo (6.524,57) e il trattamento minimo maggiorato dell’importo aggiuntivo (6.679,51), viene corrisposta la differenza, a condizione che risultino soddisfatti i limiti di reddito personali e/o coniugali, anch’essi maggiorati dell’importo aggiuntivo.
Si rammenta che nel caso di pensionato coniugato, oltre al reddito coniugale non deve comunque essere superato il limite di reddito personale.
Nei casi in cui il pensionato sia titolare anche di prestazioni liquidate in regime di convenzione internazionale, per la verifica del limite reddituale è stato considerato anche l’importo del prorata estero, in aggiunta all’importo delle pensioni italiane.
1.5 Pensioni con decorrenza nell’anno 2017
Si è provveduto a calcolare l’importo aggiuntivo anche per le pensioni con decorrenza 2016, rapportando sia i limiti di reddito che l’importo da corrispondere ai mesi di percezione della pensione.
1.6 Aggiornamento del data base delle pensioni
Su tutte le pensioni delle gestioni private esaminate, quindi anche per quelle escluse dal beneficio, è stato memorizzato il codice di movimentazione Q1 in GP1CMPNTIP e il codice 1 in GP1FMPNTIP.
Nel caso il cui l’importo aggiuntivo sia corrisposto, l’importo è memorizzato nel campo GP3EAGNT della sezione CUD relativo all’anno di corresponsione. Qualora l’importo aggiuntivo non spetti, nel campo in argomento viene memorizzato il valore 0 (zero).
L’importo aggiuntivo spettante è stato memorizzato, come validato, sull’archivio CONGUAGLI, ed è consultabile con la procedura ARTE.
Per le pensioni dello spettacolo e sport nel caso in cui l’importo aggiuntivo sia corrisposto, l’importo è memorizzato nell’area denominata crediti/debiti – PNCTA1 – codice credito CE71 – stato 99.
Per i titolari di più pensioni l’importo è stato registrato sulla pensione sulla quale viene disposto il pagamento.
1.7 Pagamento
Il beneficio viene corrisposto con la rata di pensione di dicembre 2016.
Per le pensioni delle gestioni private l’importo viene memorizzato in GP8MD52 con il codice 771.
Per le pensioni dello spettacolo e sport l’importo è consultabile al campo 19 della cedola di dicembre 2016 – PNCTD0.
1.8 Comunicazione ai pensionati
Per tutti i pensionati interessati la comunicazione di dettaglio del pagamento di dicembre 2016, visualizzabile sul sito www.inps.it, riporta l’importo aggiuntivo dovuto.
Il certificato di pensione dell’anno 2018 riporterà un apposito literal con l’indicazione che l’importo dell’aumento per legge finanziaria 2001 attribuito a dicembre 2017 è stato pagato provvisoriamente in attesa della verifica dei redditi definitivi.
2. Corresponsione della somma aggiuntiva per l’anno 2017 (c.d. quattordicesima – articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127, così come modificato dalla legge 232 del 11 dicembre 2016). Seconda tranche.
Come di consueto, anche per l’anno 2017 la somma aggiuntiva è stata attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2017, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni entro i limiti reddituali previsti.
Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto al 31 dicembre 2017, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2017, la corresponsione viene effettuata sulla mensilità di dicembre, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni richieste.
Per i criteri di attribuzione si rinvia al messaggio n. 2549 del 20 giugno 2017.
2.1 Pensioni dei dipendenti pubblici
Si illustrano le elaborazioni effettuate a livello centrale nel corso dell’anno 2017:
– sulla mensilità di agosto e ottobre 2017 è stata corrisposta la somma aggiuntiva ai soggetti titolari di pensione a carico di più gestioni, privata, pubblica o spettacolo e sport o assistenziale, da pagare sulla pensione della gestione pubblica;
– sulla mensilità di ottobre è stata effettuata la lavorazione centrale delle domande presentate dai cittadini attraverso i canali telematici da luglio 2017;
– sulla mensilità di dicembre è stata effettuata, oltre alla lavorazione generale descritta, un’ulteriore elaborazione di domande presentate dai pensionati.
Si precisa che la trattazione centrale delle istanze è stata effettuata per il solo anno 2017; pertanto le eventuali richieste di somma aggiuntiva riferite ad anni precedenti dovranno essere gestite dalla sedi, entro i consueti limiti prescrizionali.
A tal fine saranno fornite alle sedi le pensioni di competenza.
Sarà inoltre pubblicato l’esito delle domande pervenute via web e di quelle inserite nell’applicativo on line.
In prospetto erogazione pensioni – esiti da rata – dicembre 2017, sono pubblicati come di consueto gli elenchi sia delle pensioni elaborate che degli scarti.
Si rappresenta con l’occasione che si è rilevato che, per alcune posizioni, le sedi hanno effettuato un pagamento superiore all’importo massimo spettante nell’anno. Per tali pensioni, le sedi dovranno provvedere alle opportune sistemazioni o alla quantificazione dell’indebito.
Si rammenta che le somme aggiuntive devono essere inserite nelle procedure con le corrette date di competenza (una per ciascun anno).
Si rammenta che vengono scartate dalla lavorazione centrale anche le pensioni di soggetti titolari di ulteriori pensioni a casellario pensionistico. Si invitano quindi gli operatori delle sedi a verificare sempre, prima di erogare la prestazione, la titolarità di altri trattamenti pensionistici e l’eventuale motivo di scarto dalla lavorazione negli archivi di tutte le gestioni.
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