INPS – Messaggio 28 novembre 2019, n. 4440
Censimento e rilascio del PIN ai professionisti abilitati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979. Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Chiarimenti
In seguito alla pubblicazione del messaggio n. 2819 del 24 luglio 2019 pervengono quotidianamente alle caselle PEC, sia della Direzione centrale Entrate contributive sia della Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi, numerose richieste di chiarimenti circa gli adempimenti da porre in essere con particolare riguardo al censimento dei professionisti destinatari del citato messaggio (Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili).
Con il presente messaggio si forniscono ulteriori e più dettagliate indicazioni.
Avvocati Gli Avvocati, che intendono operare come intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979 e che non sono ancora stati censiti a tale scopo, devono inoltrare la richiesta, come precisato nel messaggio n. 2819/2019, a mezzo PEC con oggetto “Richiesta di autorizzazione a svolgere attività in materia di lavoro previdenza ed assistenza sociale – Avvocato”, all’indirizzo dc.entraterecuperocrediti@postacert.inps.gov.it. ed allegando i seguenti documenti:
copia del tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Ordine professionale;
copia del modulo “SC64” compilato in ogni sua parte (Richiesta assegnazione “PIN” intermediario abilitato), scaricabile dal sito www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Tutti i moduli”;
copia del documento di identità riportato sul modulo “SC64”.
Si precisa che la comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), effettuata secondo le modalità di cui alla nota INL n. 32/2018, deve essere precedente alla richiesta inoltrata all’INPS, in quanto l’assolvimento è condizione necessaria per il rilascio all’avvocato istante dell’autorizzazione ad operare in qualità di intermediario.
Il professionista, una volta censito, potrà recarsi presso una qualsiasi Struttura territoriale dell’Istituto, esibendo il citato modulo “SC64” e richiedendo il rilascio del PIN con l’estensione per operare per i servizi aziendali.
Qualora, invece, il professionista voglia operare non in qualità di intermediario ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 12/1979, ma in qualità di avvocato, ad esempio per gli adempimenti relativi alla presentazione delle istanze per l’accesso alle prestazioni del Fondo di Garanzia o per la presentazione di ricorsi amministrativi avverso provvedimenti dell’Istituto, per la richiesta di autorizzazione si dovrà fare riferimento alle istruzioni impartite con la circolare n. 151 del 28/10/2013 (cfr. il paragrafo 3).
Come illustrato nella suddetta circolare, l’avvocato dovrà consegnare la richiesta di autorizzazione, utilizzando il modulo allegato alla circolare medesima, corredata di copia del documento di riconoscimento e del certificato di iscrizione all’Odine.
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Relativamente al censimento dei professionisti Commercialisti ed Esperti Contabili, il canale di comunicazione attraverso la casella PEC dc.OrganizzazioneeSistemiInformativi@postacert.inps.gov.it della Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi con oggetto “Censimento iscritti Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” è destinato esclusivamente agli Ordini provinciali e non ai singoli Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Come indicato nel messaggio n. 2819/2019, è solo attraverso tali strutture che l’INPS, in attesa dello sviluppo di un canale diretto con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, riceve le comunicazioni di iscrizione, cessazione e sospensione dei professionisti iscritti all’Ordine.
Il professionista che intende svolgere attività in qualità di intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979, censito con le modalità suesposte, potrà recarsi presso una qualsiasi Struttura territoriale dell’Istituto, esibendo il modulo “SC64”, compilato in ogni sua parte, e richiedendo il rilascio del PIN con l’estensione per operare per i servizi aziendali.
Si precisa che la comunicazione all’INL, effettuata secondo le modalità di cui alla nota INL n. 32/2018, deve essere precedente alla presentazione del modulo “SC64” all’INPS, in quanto l’assolvimento è condizione necessaria per il rilascio al professionista istante dell’autorizzazione ad operare in qualità di intermediario.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Messaggio 24 luglio 2019, n. 2819 - Censimento e rilascio del PIN ai professionisti abilitati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979. Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 02 dicembre 2019, n. 110 - Censimento e rilascio del PIN ai professionisti abilitati ai sensi dell’art. 1, comma 1, della l. 12/1979. Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
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