INPS – Messaggio 29 agosto 2017, n. 3350
Decreto ministeriale 09 agosto 2017 – Compensazione, nell’anno 2017, delle cartelle di pagamento in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione
Si comunica che con il Decreto 9 agosto 2017 (allegato 1), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha disposto che le previsioni di cui al D.M. 24 settembre 2014, recante «Compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione», si applicano, con le medesime modalità, anche per l’anno 2017, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016.
In merito si ricorda che con il citato D.M. 24 settembre 2014 è stata disciplinata la compensazione in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che risultino certificati secondo le modalità previste dal D.M. 22 maggio 2012 e dal D.M. 25 giugno 2012 e successive modificazioni ed integrazioni.
La compensazione può essere effettuata, in conformità a quanto stabilito dall’art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, a richiesta del creditore qualora la somma affidata per il recupero all’Agente della riscossione sia inferiore o pari al credito vantato.
L’art. 28-quater precisa, al riguardo, che tale importo può essere utilizzato in compensazione con le somme iscritte a ruolo in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito riportata nella certificazione emessa dall’amministrazione certificante mediante l’apposita piattaforma elettronica.
Con il Decreto Ministeriale in esame il legislatore ha inteso estendere ulteriormente il termine per l’utilizzo dell’istituto della compensazione per il pagamento dei crediti iscritti a ruolo o formati in avvisi di addebito a tutto il 31 dicembre 2016.
Allegato
MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 09 agosto 2017
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 settembre 2020, n. 20362 - Qualora il ricorso del contribuente sia accolto solo parzialmente e la sentenza di merito confermi la legittimità del titolo impugnato, l'intervenuta sospensione giudiziale della riscossione…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 febbraio 2022, n. 5692 - In tema di impugnazione di cartella di pagamento per interessi dovuti per il periodo di sospensione cautelare della pretesa fiscale disposta dall'autorità giudiziaria tributaria,…
- INPS - Messaggio 12 settembre 2022, n. 3350 - Invalidità Civile. Verifiche reddituali anno 2018 e seguenti in materia di invalidità civile e assegno sociale. Obbligo di comunicazione dei redditi ai sensi dell’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. 30…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 32617 depositata il 20 novembre 2020 - Il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, di cui all'art. 10- quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in combinato disposto con l'art.…
- MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 23 novembre 2020 - Determinazione in merito alla compensazione dei crediti vantati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti delle imprese beneficiarie di agevolazioni, a valere sulla legge…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…