INPS – Messaggio 29 aprile 2019, n. 1653
Gestione dichiarazioni manodopera agricola. Flusso DMAG/Unico: “Secondo Trimestre 2019”
Nell’ottica della semplificazione del processo di trasmissione del flusso DMAG/Unico utile alla successiva liquidazione dei contributi (c.d. tariffazione) e alla implementazione del conto assicurativo individuale, sono state apportate modifiche relativamente ad alcuni campi della dichiarazione trimestrale.
Con il presente messaggio si illustrano le novità procedurali e le istruzioni per la corretta compilazione del flusso DMAG, alle quali le aziende e/o i loro intermediari, a decorrere dalla dichiarazione di manodopera relativa al secondo trimestre 2019, devono attenersi anche al fine di evitare scarti dei flussi trasmessi.
1. Dati della retribuzione teorica e della retribuzione persa
Con le circolari n. 174/2016, n. 77/2017 e con il messaggio n. 5085/2017, sono state rilasciate le specifiche di compilazione delle dichiarazioni trimestrali di manodopera agricola – modello DMAG/Unico – relativamente alla richiesta di dati e notizie utili all’accredito della contribuzione figurativa per eventi tutelati dalla legislazione vigente e per la corretta gestione delle anticipazioni.
A tal riguardo, si rende necessario dare luogo ad opportune semplificazioni procedurali, alla luce delle esperienze maturate nella gestione dei flussi e delle segnalazioni pervenute dalle Strutture territoriali e dagli intermediari abilitati (consulenti, associazioni di categoria, ecc.).
Inoltre, occorre adottare misure idonee ad armonizzare la struttura del flusso delle dichiarazioni di manodopera alla prevista mensilizzazione delle denunce, che sarà operativa a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Pertanto, dal secondo trimestre 2019 non saranno più richiesti i dati relativi alla retribuzione teorica in assenza di retribuzione ordinaria e, pertanto, nella compilazione del DMAG, il tipo di retribuzione “0” (zero) non dovrà più essere utilizzato.
1.1 Retribuzione teorica mensile per gli operai a tempo indeterminato
Dal secondo trimestre 2019, relativamente aiDMAG degli operai a tempo indeterminato (OTI), dovrà essere dichiarata la retribuzione teorica mensile (RTM),in luogo della retribuzione teorica giornaliera (RTG). Si sottolinea che la retribuzione teorica mensile va dichiarata solo in presenza del tipo retribuzione “O” (ordinaria).
In associazione alla RTM dovrà essere compilato il campo “NMC”, numero mensilità previste dal contratto, campo di nuova istituzione, che permetterà di calcolare la retribuzione teorica globale annua.
La retribuzione teorica mensile, rapportata a 26 giornate, non può essere inferiore al minimale di legge; nei casi di dichiarazione di importi inferiori a tale minimale, il flusso non verrà accolto.
In caso di part-time orizzontale il controllo del minimale orario mensile verrà effettuato sul rapporto delle ore e giornate dichiarate nel DMAG.
Si precisa che per retribuzione teorica si intende la retribuzione mensile che il lavoratore avrebbe percepito (adeguata al minimale, ove inferiore) qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che possono dar luogo ad accredito figurativo ovvero non tutelati. Nella determinazione di tale importo dovranno essere escluse le retribuzioni ultramensili, quali la 13° e la 14° mensilità ed altre gratificazioni annuali e periodiche già computate attraverso la valorizzazione delle giornate effettivamente lavorate ed esposte con tipo retribuzione “O”.
Sono inoltre esclusi, in quanto non computabili al fine della determinazione della retribuzione globale annua, i premi di produzione, gli importi dovuti per ferie e festività non godute, gli arretrati dovuti per legge o per contratto relativi ad anni precedenti. Dovranno altresì essere escluse le voci retributive collegate alla effettiva prestazione lavorativa (ad esempio, il lavoro straordinario), fermo restando invece l’inserimento di tutte le competenze ricorrenti normalmente presenti nella retribuzione mensile (indennità di turno, straordinario contrattualizzato e valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a fringe-benefits ricorrenti).
1.2 Retribuzione teorica giornaliera per gli operai a tempo determinato
La RTG, dal secondo trimestre 2019,è richiesta solo in presenza di tipo retribuzione “O” (ordinaria) relativamente ai DMAG degli operai a tempo determinato (OTD) e continuerà ad essere calcolata secondo le istruzioni fornite con il messaggio n. 5085/2017.
La RTG non può essere inferiore al minimale di legge; nei casi di dichiarazione di importi inferiori a tale minimale, il flusso non verrà accolto. In caso di part-time orizzontale il controllo del minimale orario verrà effettuato sul rapporto delle ore e giornate dichiarate nel DMAG.
1.3 Retribuzione persa per gli operai a tempo indeterminato
Si precisa che per retribuzione persa (RP) si intende la retribuzione che il lavoratore ha perso per effetto di assenze intervenute per eventi tutelati che possono dar luogo ad accredito figurativo. Tale importo sarà quindi sempre rapportato alle effettive giornate dell’evento. Nella determinazione di tale importo dovranno essere escluse le retribuzioni ultramensili, quali la 13° e la 14° mensilità ed altre gratificazioni annuali e periodiche. Sono inoltre esclusi, in quanto non computabili al fine della determinazione della retribuzione globale annua, i premi di produzione, gli importi dovuti per ferie e festività non godute, gli arretrati dovuti per legge o per contratto relativi ad anni precedenti. Dovranno altresì essere escluse le voci retributive collegate alla effettiva prestazione lavorativa (ad esempio, il lavoro straordinario), fermo restando invece l’inserimento di tutte le competenze ricorrenti normalmente presenti nella retribuzione mensile (indennità di turno, straordinario contrattualizzato e valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a fringe-benefits ricorrenti).
Per quanto riguarda la retribuzione persa, dal secondo trimestre 2019 deve essere quindi denunciato l’importo della retribuzione persa dal lavoratore nelle giornate di assenza intervenuta per gli eventi tutelati. Nel DMAG viene modificata conseguentemente la denominazione del campo in RP in luogo di RPG (retribuzione persa giornaliera).
Rimane confermato che la retribuzione persa è richiesta esclusivamente in presenza di tipi di retribuzione S, T, N, C, R, D e B.Il dato rimane obbligatorio.
La retribuzione persa deve essere minore o uguale alla retribuzione teorica mensile (RTM).
2. Denuncia numero giornate e nuovo tipo di retribuzione DMAG
In materia di giornate e retribuzioni a decorrere dal secondo trimestre 2019 sono state introdotte le seguenti modifiche.
2.1 Campo Giornate obbligatorio
Per OTI e per OTD, in presenza di tipo retribuzione O, P e M, si rende obbligatorio il campo “GG” del DMAG relativo alle retribuzioni dichiarate.
2.2 Retribuzione corrisposta a titolo di emolumenti retributivi in mancanza di giornate lavorative effettuate e corresponsione di retribuzioni dovute al lavoratore licenziato
La trasmissione di sole retribuzioni in mancanza di giornate lavorate è una condizione che può verificarsi per particolari circostanze quali, ad esempio, la corresponsione di gratifiche, di premi, di conguagli di retribuzione, di emolumenti arretrati anche per i lavoratori licenziati.
Al fine di gestire tali ricorrenze, viene istituito il tipo retribuzione “W”, che potrà essere utilizzato anche per indicare la retribuzione corrisposta a titolo di indennità di mancato preavviso ad un lavoratore licenziato.
Il tipo retribuzione “W” assume il significato di “Emolumento retributivo” con il quale sarà possibile indicare, in alternativa alla retribuzione di tipo “O” (ordinaria), una retribuzione per la quale non è obbligatoriamente richiesto il numero di giornate lavorate.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Messaggio 31 luglio 2019, n. 2943 - Proroga invio DMAG secondo trimestre 2019
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- Misure in materia di welfare aziendale adottate con i decreti Aiuti bis e quater - Indicazioni operative per i datori di lavoro che assumono manodopera agricola - INPS - Messaggio n. 1563 del 28 aprile 2023
- INPS - Messaggio 23 settembre 2020, n. 3407 - Aziende assuntrici di manodopera agricola. Ripresa dei versamenti a seguito delle sospensioni contributive collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Chiarimenti sulla c.d. contribuzione "convenzionale"
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 luglio 2019, n. 20369 - L'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagna all'esercizio di attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale…
- INPS - Circolare 28 settembre 2021, n. 143 - Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Artigiana, Agricola, del Lavoro Professionale, delle…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…