INPS – Messaggio 29 gennaio 2018, n. 395
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Modalità di presentazione delle domande di pensione anticipata
1. Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 23 del 28/01/2019 è stato pubblicato il decretolegge 28 gennaio 2019, n. 4, che prevede quanto segue:
– all’articolo 14, disciplina l’accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (cosiddetta “quota 100”);
– all’articolo 15, fissa il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per il periodo 2019-2026;
– all’articolo 16, stabilisce chele lavoratriciche hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni, se lavoratrici dipendenti, e 59 anni, se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 1804 (cosiddetta opzione donna).
In attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il presente messaggio si comunicano le modalità di presentazione delle relative domande di pensione.
2. Modalità di presentazione delle domande
Le domande di pensione sopra indicate possono essere presentate con le seguenti modalità.
Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato dall’Istituto, SPID o Carta nazionale dei servizi) può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.
Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA DOMANDA” nel menù di sinistra, occorre selezionare in sequenza:
– per la pensione c.d. quota 100: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 100”;
– per la pensione anticipata: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Ordinaria”;
– per la pensione anticipata c.d. opzione donna: “Pensione di anzianità/vecchiaia” >
“Pensione di anzianità/anticipata” > “Contributivo sperimentale lavoratrici”.
Devono infine essere selezionati, in tutti e tre i casi, il Fondo e la Gestione di liquidazione.
La modalità di presentazione delle domande, sopra illustrata, è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere, per la pensione quota 100, il cumulo dei periodi assicurativi.
La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.
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