INPS – Messaggio 29 novembre 2017, n. 4768
Comunicato stampa Inps “Avvisi di accertamento per i rapporti di lavoro domestico: modalità di comunicazione per la contestazione del provvedimento
Si trasmette il comunicato stampa diramato in data 28/11/2017 dalla Direzione centrale Relazioni esterne dell’Istituto alle agenzie di stampa e ai quotidiani a diffusione nazionale.
Si interessano i responsabili della comunicazione per la più ampia diffusione sugli organi di informazione locali.
Avvisi di accertamento per i rapporti di lavoro domestico:
modalità di comunicazione per la contestazione del provvedimento
In questi giorni l’Inps sta inviando gli avvisi di accertamento per mancato pagamento dei contributi ai datori di lavoro domestico inadempienti per almeno un trimestre tra il 4° trimestre 2012 e il 2013.
Nell’avviso si invitano i contribuenti a regolarizzare la posizione.
I datori di lavoro che ritengono non dovuti i contributi indicati possono contestare l’avviso seguendo le istruzioni contenute in calce al provvedimento.
E’ possibile effettuare ogni contestazione telefonicamente, tramite Contact center dell’Inps, oppure utilizzando il servizio “lavoratori domestici” sul sito internet.
Per la contestazione il datore di lavoro può utilizzare il modulo prestampato di autocertificazione allegato al provvedimento, che guida il contribuente nella indicazione di tutti gli elementi utili. Il modulo consente di autocertificare la pregressa comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro così come l’avvenuto pagamento dei bollettini.
Se il datore di lavoro ha già comunicato la cessazione del rapporto di lavoro, può inviare copia della ricevuta di comunicazione, oltre che tramite i canali sopra indicati, anche via fax al numero verde gratuito 800803164.
Tale comunicazione consentirà alla sede Inps di chiudere il rapporto di lavoro ed eventualmente di annullare l’avviso inviato per i periodi per i quali i contributi non siano dovuti. In questi casi, ovviamente, sarà ritenuta valida l’originaria data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro e pertanto nessuna sanzione amministrativa sarà dovuta dal datore di lavoro.
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