INPS – Messaggio 30 gennaio 2014, n. 1684
Salvaguardia ai sensi dell’articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. salvaguardia dei 10.130). Ulteriori chiarimenti.
In riferimento alla Salvaguardia “10130” di cui all’art. 1, comma 231 e ss., della legge n. 228 del 2012 è stato evidenziato, da parte delle Strutture periferiche, che taluni lavoratori appartenenti alla categoria dei prosecutori volontari di cui al richiamato art. 1, comma 231, lettera b), della legge n. 228 del 2012 – il cui contingente numerico è stato incrementato di 6.000 dall’art. 1, comma 191, della legge n. 147/2013 -, hanno chiesto alle predette Strutture se è possibile accedere alla salvaguardia in oggetto anche in qualità di lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi ai sensi della lettera c) del predetto comma 231. Relativamente ai comportamenti da adottare in tali situazioni si precisa quanto segue.
a) Soggetti che hanno già ricevuto la lettera di certificazione del diritto all’accesso alla salvaguardia come prosecutori volontari In tali situazioni risulta inutile la presentazione di ulteriori istanze per la certificazione in altra categoria in quanto soggetti già salvaguardati.
Nel caso in cui siano state già presentate tali richieste, le stesse devono essere archiviate.
b) Soggetti che non hanno ricevuto la lettera di certificazione del diritto all’accesso alla salvaguardia come prosecutori volontari
In tali fattispecie, si interessano le Strutture territoriali ad esaminare le predette richieste e, in presenza del provvedimento di accoglimento adottato dalle DTL nonché dei requisiti di legge per il diritto alla salvaguardia nella categoria dei “lavoratori cessati”, ad inserire tali soggetti tra i beneficiari della salvaguardia prevista per quest’ultima categoria.
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