INPS – Messaggio 30 luglio 2013, n. 12239
Reddito derivante da Pensioni complementari Francesi, ai fini del diritto all’ANF.
Sono pervenute a queste Direzioni Centrali richieste di chiarimento in merito ai criteri di valutazione dei redditi derivanti da pensioni complementari francesi ai fini della verifica della ricorrenza del requisito del 70% di reddito derivante da lavoro dipendente richiesto, per il diritto all’ANF, di cui alla L. 153/88.
In merito alla natura dei redditi derivanti da trattamenti pensionistici complementari dell’ordinamento Italiano, si ribadiscono le norme relative alla generale disciplina dell’ANF, ed in particolare i contenuti della circ. n. 12/90, applicativa della L.153/88 istitutiva dell’ANF.
La circolare in parola al punto 4), in merito alla individuazione del requisito del 70% di reddito previsto al comma 10, art.2 L. 153/88, fa esplicito richiamo al concetto di reddito da lavoro dipendente e di reddito ad esso assimilato, di cui al TUIR DPR 917/86 e, in particolare, in ordine al godimento di pensioni, rinvia all’art. 46 (attuale art.49) redditi da lavoro dipendente, del TUIR in parola, ove, al comma 2, chiaramente specificato che: costituiscono, altresì, reddito da lavoro dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati
In merito alla natura delle pensioni complementari va, inoltre, evidenziato che lo stesso TUIR, al Titolo I, capo IV, art.50, comma 1, elenca i diversi redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente e alla lettera h-bis) indica specificatamente anche: le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, comunque erogate, (decreto concernente la Disciplina delle forme pensionistiche complementari).
La questione della applicabilità di tali disposizioni alle pensioni complementari francesi è stata esaminata congiuntamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che, con riferimento alla possibilità di conteggiare le suddette prestazioni ai fini della verifica della sussistenza del requisito del 70% del reddito totale di cui al c. 10 art.2. L.153/88, ha espresso l’avviso che, in conformità alla normativa comunitaria, la pensione complementare francese deve essere considerata come reddito assimilato a quelli derivanti da lavoro dipendente, al pari delle altre prestazioni pensionistiche.
Alla luce di tale chiarimento, ai fini delle verifiche reddituali del diritto e della misura delle prestazioni, i redditi derivanti da tali prestazioni, in fase di definizione di una domanda di pensione o di ricostituzione, dovranno essere acquisiti nel pannello DRED come pensioni estere ai righi 8a/8b, mentre in acquisizione di un REDEST dovranno essere acquisiti nel quadro relativo ai redditi da pensione estera con il codice istituzione 998= regime complementare.
Dovranno essere accolte le istanze di riesame qualora il reddito da pensione complementare francese, già acquisito come rendita vitalizia (rigo39), abbia dato luogo ad una revoca degli ANF. In tal caso le Sedi provvederanno a ricostituire la pensione rettificando Dred così come sopra indicato.
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