INPS – Messaggio 30 maggio 2013, n. 8831
Fondi pensione complementare “Perseo” e “Sirio”. Contributo di solidarietà alle casse pensioni della gestione dipendenti pubblici dovuto sulle contribuzioni e somme a carico dei datori di lavoro e destinate alla previdenza complementare. Articolo 9 bis del decreto legge 29 marzo 1991, n.103, convertito nella legge 1° giugno 1991, n.166 e s. m. e i.
Si fa seguito alle numerose richieste di chiarimenti da parte delle PP.AA., interessate all’avvio delle adesioni ai fondi pensione complementare “Perseo” e “Sirio”, in merito all’obbligo al versamento del contributo di solidarietà alle Casse Pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici.
Al riguardo si premette che l’art.12 della legge n.153/69 e s. m. e i. ha assoggettato a contribuzione previdenziale tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro e con esclusione di voci tassativamente indicate.
L’art.9 bis, comma 1, del decreto legge n.103/91, convertito in legge n.166/91, ha fornito l’interpretazione autentica del citato articolo 12, chiarendo che “sono escluse dalla retribuzione imponibile, ai fini previdenziali ed assistenziali, le contribuzioni e somme versate o accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative ed assistenziali, a favore dei lavoratori e dei loro familiari nel corso del rapporto di lavoro o dopo la sua estinzione.”
L’art. 12 del decreto legislativo n.124/1993e l’art. 16 del decreto legislativo n.252/2005, nel riproporre il contenuto delle disposizioni recate dall’art.9 bis del predetto decreto legge n.103/1991, al comma 1) hanno disposto che “fermo restando l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all’art.12 della legge 30 aprile 1969, n.153 e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 % dall’art.9 bis del D.L. 29/03/91, n. 103, convertito con modificazioni, dalla legge del 01/06/1991, n.166.”
Alla luce della normativa vigente, si conferma quindi l’obbligo al versamento alle gestioni pensionistiche obbligatorie del predetto contributo di solidarietà, pari al 10% delle quote e delle contribuzioni a carico dei datori di lavoro, destinate ai fondi di previdenza complementare rivolti ai dipendenti pubblici, ivi compresi Perseo e Sirio, come a suo tempo chiarito in via di carattere generale con la circolare INPDAP n.42 del 31 luglio 1998.
Si conferma, altresì, l’obbligo da parte dei datori di lavoro di denunciare le quote e le contribuzioni per i dipendenti iscritti alla gestione Pubblici Dipendenti nel flusso UNIEMENS, ListaPosPa, valorizzando l’elemento “quota datore di lavoro L.166/91 e contributo L.166/91”.
Si rammenta infine che il contributo di solidarietà deve essere versato dai datori di lavoro attraverso il canale F24, utilizzando la causale P- 06 sulle Casse pensionistiche interessate, entro il giorno 16 del mese di scadenza e che le modalità di compilazione sono quelle già adoperate per il versamento della restante contribuzione obbligatoria.
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