INPS – Messaggio 30 maggio 2017, n. 2218
Art. 24, comma 15 bis, del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011: attività lavorativa svolta all’estero e totalizzazione internazionale
Come noto, l’articolo 24, comma 15 bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 dispone che “In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni”.
In materia sono state fornite istruzioni operative con circolare n. 35/2012, messaggio n. 219/2013, circolare n. 196/2016 e messaggio n. 2054/2017, disposizioni che si intendono integralmente richiamate.
Con riferimento all’ambito di applicazione di tale norma, che consente ai lavoratori privati e alle lavoratrici private, iscritti all’AGO e alle forme sostitutive della medesima, di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, purché in possesso dei requisiti contributivi previsti dall’articolo alla data di conversione in legge del citato decreto legge (28 dicembre 2011), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di attività lavorativa svolta all’estero e totalizzazione internazionale.
In particolare, è stato rappresentato che, anche in virtù del principio di assimilazione di cui all’articolo 5 del Regolamento n. 883/2004, la disposizione di cui al comma 15 bis trova applicazione anche a coloro i quali, alla data del 28 dicembre 2011, svolgevano all’estero attività di lavoro dipendente nel settore privato.
Inoltre, il citato Ministero ha precisato che, ai sensi del principio di totalizzazione previsto dall’art. 6 del Regolamento n. 883/2004 e dalle Convenzioni di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione, i requisiti contributivi stabiliti dalla normativa de qua, possono essere perfezionati anche totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari con i quali sono in vigore Convenzioni internazionali che prevedono la totalizzazione.
Pertanto, ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi di cui all’art. 24, comma 15 bis, del decreto legge n. 201/2011, si devono considerare, nei limiti di cui alle citate disposizioni già pubblicate dall’Istituto, sia i periodi assicurativi italiani che gli analoghi periodi maturati nei suddetti Stati.
Alla luce di quanto sopra, le domande di pensione definite in difformità ai criteri sopra esposti devono essere riesaminate. Anche i ricorsi amministrativi pendenti e le controversie giudiziarie in corso devono essere definiti sulla base dei predetti criteri, con eventuale richiesta della cessazione della materia del contendere.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 01 dicembre 2022 - Revisione biennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo (art. 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 come modificato dall’art. 1, comma 15 della legge 24…
- Modifiche alla disciplina della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata di cui all’articolo 24 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 - Articolo 1, comma 125, lettere a),…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 gennaio 2022, n. 893 - In tema di IMU, l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13, comma 2, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214,…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di NAPOLI - Ordinanza 22 novembre 2021, n. 3 - Non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,…
- Aiuto alla crescita economica (ACE) - Certificati di deposito - Articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - Risposta n. 31 del 7 febbraio 2024 dell'Agenzia delle Entrate
- MINISTERO TURISMO - Decreto ministeriale 24 giugno 2021, n. 1004 - Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate a fiere e congressi, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…