INPS – Messaggio 30 ottobre 2020, n. 4005
Indennità COVID-19 per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previste dall’articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 13 luglio 2020, n. 12, attuativo dell’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami
- Premessa
Con la circolare n. 94 del 14 agosto 2020 sono state fornite le istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 13 luglio 2020, n. 12 (repertorio n. 12 del 14 luglio 2020), attuativo dell’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in favore dei lavoratori dipendenti a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Tali indennità ammontano per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a 600 euro.
Con il presente messaggio si comunica che è stata completata la prima fase di gestione delle domande e sono state pubblicate le motivazioni delle istanze respinte per non avere superato i controlli relativi all’accertamento dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e, conseguentemente, si forniscono le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami.
Gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni, sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: tutti i servizi” > “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN INPS, SPID, CNS e CIE.
- Aggiornamento della funzione “Esiti”
La legenda delle reiezioni delle domande di indennità COVID-19 (Allegato n. 1) è stata aggiornata con gli esiti relativi ai controlli delle domande previste dalla circolare citata in premessa. In particolare, sono stati introdotti i nuovi esiti di reiezione, relativi alle indennità in epigrafe, IS_COVID_3M, RDC_3M, STG_TD30 e TD_30.
- Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte
Per tali domande, l’esito è stato comunicato al cittadino e al Patronato, mediante visualizzazione delle causali di reiezione alla voce “Esiti” del Servizio “Indennità 600/1000 euro”.
È stato altresì comunicato che l’eventuale contestazione può essere svolta attraverso ricorso di natura giudiziaria.
Al lavoratore e al Patronato è comunque consentito proporre un’istanza di riesame delle domande respinte, che permetta all’INPS di verificare in autotutela che le risultanze dei controlli automatici non siano state condizionate dalla presenza di errori o disallineamenti nelle banche dati.
In sede di definizione dell’istanza può essere rilevata la mancanza di uno o più requisiti, ognuno dei quali comunque sufficiente a determinare da solo la reiezione dell’istanza.
- Riesame amministrativo
Viene previsto, quindi, un termine di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.
L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1.000 euro”, grazie ad apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.
Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominatariesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.
Al fine di una ricognizione della documentazione utile alla richiesta di riesame amministrativo, si rinvia al documento allegato al presente messaggio (Allegato n. 1).
- Indirizzi amministrativi sui riesami
Al fine di omogeneizzare le informazioni e le indicazioni operative che le Strutture territoriali devono seguire nello svolgimento dei riesami, si riassumono di seguito le principali istruzioni. I requisiti previsti dall’articolo 2 del citato decreto interministeriale, da rispettare cumulativamente, sono i seguenti.
- a) Titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate (causale di reiezione TD_30).
Per la verifica di questo requisito si dovrà procedere al riscontro in Uniemens del terzo elemento qualifica pari a “D” oppure in Unilav di una tipologia contrattuale “Tempo determinato”, relativamente ad uno o più rapporti di lavoro presso aziende del turismo e degli stabilimenti termali il cui codice ATECO sia ricompreso nella tabella indicata al paragrafo 1 della circolare n. 94/2020.
La durata complessiva di almeno 30 giornate va verificata, alternativamente, tenendo conto dei campi “data inizio” e “data fine” valorizzati nelle denunce Uniemens o nelle comunicazioni Unilav relative a rapporti di lavoro con qualifica “D” presso aziende con ATECO del turismo e degli stabilimenti termali.
Si precisa che sono esclusi dall’indennità i lavoratori autonomi dello spettacolo (qualifiche con primo carattere “S”)ed i lavoratori autonomi sportivi professionisti (qualifiche con primo carattere “U”).
- b) Titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o con qualifica di stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate (causale di reiezione STG_TD30).
Per la verifica di questo requisito si dovrà procedere alternativamente al riscontro in Uniemens del terzo elemento qualifica pari a “D”, “S”, “G” o “T” o in Unilav di una tipologia contrattuale “Tempo determinato” oppure della presenza del campo “lavoro stagionale = SI” relativamente ad uno o più rapporti di lavoro presso aziende del turismo e degli stabilimenti termali il cui codice ATECO sia ricompreso nella tabella indicata al paragrafo 1 della circolare n. 94/2020.
La durata complessiva di almeno 30 giornate va verificata, alternativamente, tenendo conto dei campi “data inizio” e “data fine” valorizzati nelle denunce Uniemens o nelle comunicazioni Unilav relative a rapporti di lavoro con qualifica “D”, “S”, “G” o “T” presso aziende con ATECO del turismo e degli stabilimenti termali.
Si evidenzia, che al fine di prevenire richieste di riesame da parte dei soggetti che avevano già presentato domanda come lavoratori stagionali del settore in esame, si è provveduto centralmente alla generazione d’ufficio di dette richieste per coloro la cui domanda era stata respinta per qualifica diversa da stagionale.
- c) Assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del decreto interministeriale (14 luglio 2020) di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (causale di reiezione PENSIONI e LAV_DIP).
Il richiedente non deve beneficiare di pensione diretta a carico dell’AGO (anche pro quota), di forme esclusive, sostitutive ed esonerative della pensione degli enti di previdenza di cui al D.lgs n. 509/1994 e al D.lgs n. 103/1996 e di indennità c.d. “Ape Sociale” a carico dello Stato erogata dall’INPS.
In proposito si fa presente che, laddove sia stata respinta la domanda con causale RPENSIONI, ma il cittadino presenti istanza di riesame in quanto ritiene che la pensione di cui è titolare sia compatibile o segnala che questa sia stata successivamente revocata, la domanda può essere riesaminata previ opportuni accertamenti.
L’indennità aggiuntiva è stata altresì ritenuta incompatibile, tra l’altro, con i trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 18/2020. Qualora per il richiedente siano presenti domande autorizzate per i predetti trattamenti con competenza inclusa nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 la domanda sarà integralmente respinta con causale IS_COVID_3M.
Si precisa che, laddove venga accertato che l’integrazione salariale, benché precedentemente autorizzata, non è stata mai pagata (ad esempio, per rinuncia o variazione dei dati inizialmente forniti da parte dell’azienda, mancato invio del modello “SR41”, ecc.) si può procedere al riesame della domanda con accoglimento, salvo verificare successivamente che le condizioni di diritto siano rimaste immutate.
Allegato
ESITI DI REIEZIONE DELLE INDENNITA’ COVID e DOCUMENTAZIONE RICHIESTA CONTROLLO | ESITO ESPOSTO | DOCUMENTAZIONE RICHIESTA |
---|---|---|
ART_COM | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta iscritto alla gestione autonoma degli Artigiani e Commercianti.Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. anche i messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Copia della comunicazione unica inviata in sede di iscrizione alla gestione autonoma.Autocertificazione della comunicazione di inizio attività presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. Oppure se trattasi di soggetto titolare di posizione Commerciante non tenuto all’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: Dichiarazione di presentazione della domanda di apertura della posizione Commerciante presentata all’INPS con indicazione della Data di apertura, Data e numero di protocollo della richiesta di iscrizione alla gestione autonoma Commercianti. Per i coadiutori e coadiuvanti: dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n.445/2000 della comunicazione inviata dal titolare della posizione assicurativa alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la apertura della posizione del coadiuvante o coadiutore, o presso l’Inps in caso di soggetto non iscritto in Cciaa, con indicazione della data e numero di protocollo della comunicazione. |
ART_COM_NO | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, risulta iscritto alla gestione autonoma degli Artigiani e Commercianti.Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. anche i messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Autocertificazione della comunicazione della cessazione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della posizione Artigiano o Commerciante con indicazione di data e n. protocollo.Oppure se trattasi di soggetto titolare di posizione Commerciante non tenuto all’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: Dichiarazione di presentazione della domanda di cessazione della posizione Commerciante presentata all’INPS con indicazione della Data di cessazione, Data e numero di protocollo della richiesta di cancellazione alla gestione autonoma Commercianti. Per i coadiutori e coadiuvanti: dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n.445/2000 della comunicazione inviata dal titolare della posizione assicurativa alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la cessazione della posizione del coadiuvante o coadiutore, o presso l’Inps in caso di soggetto non iscritto in Cciaa, con indicazione della data e numero di protocollo della comunicazione. |
ATECO | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, risulta non avere un rapporto di lavoro nel settore del turismo e degli stabilimenti termali nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Reiezione forte |
ATECO_NO | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta avere almeno uno dei seguenti requisiti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2020:- rapporto di lavoro presso datore di lavoro appartenente ai settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; – qualifica di stagionale nel medesimo rapporto di lavoro. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. anche i messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente | Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca che il rapporto di lavoro con datore di lavoro appartenente ai settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali sia stato con qualifica di stagionale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2020. |
ATECO_UT | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto risulta non avere un rapporto di lavoro con un’impresa utilizzatrice attiva nel settore del turismo e degli stabilimenti termali nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni la documentazione alla Sede Inps competente (cfr. anche i messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Documentazione dimostrativa del servizio prestato nelle aziende utilizzatrici: contratto, lettera di assegnazione, eventuale certificazione della società di somministrazione, il cui codice ATECO dovrà corrispondere ad uno di quelli riportati nella circolare INPS n.49 del 2020 (si veda circolare n.80/2020, punto 3). |
CAS_ATT | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei risulta iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie.Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. anche i messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Comunicazione della cessazione dell’iscrizione alla Cassa professionale o ad altra gestione previdenziale obbligatoria, con indicazione della Data di cessazione. |
CDCM | La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta iscritto alla Gestione dei Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri.Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. anche i messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Per i coltivatori diretti (CD), coloni e mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali (IAP): autocertificazione della comunicazione di inizio attività presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con indicazione della data e del numero di protocollo della comunicazione.Se il soggetto non è tenuto all’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: dichiarazione di presentazione della domanda di iscrizione della posizione di lavoratore autonomo agricolo all’INPS con indicazione della data di inizio attività, data e numero di protocollo della richiesta di iscrizione alla gestione agricola autonoma. Per i coadiuvanti familiari del coltivatore diretto (CD): Dichiarazioni sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n.445/2000 della comunicazione inviata dal coltivatore diretto titolare della posizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per inizio attività della posizione del coadiuvante, o presso l’Inps in caso di soggetto non iscritto in CCIAA, con indicazione della data e del numero di protocollo della comunicazione. |
CDCM_NOT | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei risulta iscritto alla gestione autonoma dei Coltivatori diretti, coloni e mezzadri.Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. anche i messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Per i coltivatori diretti (CD), coloni e mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali (IAP): autocertificazione della comunicazione della cessazione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con indicazione della data e del numero di protocollo della comunicazione.Se il soggetto non è tenuto all’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: dichiarazione di presentazione della domanda di cessazione della posizione di lavoratore autonomo agricolo all’INPS con indicazione della data di cessazione, data e numero di protocollo della richiesta di cancellazione alla gestione agricola autonoma. Per i coadiuvanti familiari del coltivatore diretto (CD): Dichiarazioni sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n.445/2000 della comunicazione inviata dal coltivatore diretto titolare della posizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la cessazione della posizione del coadiuvante, o presso l’Inps in caso di soggetto non iscritto in CCIAA, con indicazione della data e del numero di protocollo della comunicazione. |
CES_COCOCO | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa cessato entro il 19 maggio 2020 incluso, come risultante dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale del 30 ottobre 2007.Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. anche i messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Copia del contratto di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o della lettera di incarico.Comunicazione circa la cessazione del rapporto inviata dal committente, con indicazione della data e del numero di protocollo della comunicazione. |
CESS_INV | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, il Suo rapporto di lavoro stagionale/somministrato non è cessato involontariamente oppure è cessato in data antecedente al 1° gennaio 2019 ovvero successivamente al 17 marzo 2020 per i lavoratori del settore turismo e stabilimenti termali o successivamente al 31 gennaio 2020 per i lavoratori degli altri settori.Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni la documentazione alla sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Comunicazione di aver cessato il rapporto di lavoro dipendente con indicazione del datore di lavoro, della data di cessazione e del motivo di cessazione e copia dell’ultima busta paga. |
COCOCO | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta alla data del 23 febbraio 2020 titolare di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, come risultante dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale del 30 ottobre 2007; inoltre dal controllo dei flussi Uniemens non risulta contribuzione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (tipo rapporto 06 oppure 18).Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. anche i messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Copia del contratto di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o della lettera di incarico. |
COD_97(tardiva presentazione della domanda) | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta aver presentato la domanda entro i termini previsti.Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Reiezione forte |
GEST_SEP | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta avere inviato domanda di iscrizione alla Gestione separata.Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. i messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Comunicazione circa la data ed il numero di protocollo di invio della domanda di iscrizione alla Gestione separata. |
ILD_NO | La prestazione non può essere riconosciuta poiché risulta essere beneficiario della indennità Covid-19 per lavoratori domestici.Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Reiezione forte |
IND_COVID | La prestazione non può essere riconosciuta poiché il richiedente percepisce già un’altra indennità prevista per fronteggiare l’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19.Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Reiezione forte |
INT | La sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2020 Lei non risulta essere un lavoratore intermittente.Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. i messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca la titolarità di un rapporto di lavoro intermittente intercorso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2020. |
INT_30 | La sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta avere almeno 30 giorni riferiti a uno o più rapporti di lavoro di tipo intermittente tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2020.Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. i messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca la presenza di almeno 30 giorni lavorati riferiti a uno o più rapporti di lavoro di tipo intermittente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2020. |
IS_COVID | La Sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta essere autorizzato alla fruizione di uno dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli artt. da 19 a 22 del decreto 18/2020. Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Reiezione forte |
IS_COVID_3M | La Sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta essere autorizzato alla fruizione di uno dei trattamenti di integrazione salariale previsti dagli artt. da 19 a 22 del decreto 18/2020 nel periodo compreso tra il 01/03/2020 ed il 31/05/2020.Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Reiezione forte |
IVD | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta avere almeno uno dei seguenti requisiti:- Reddito annuo 2019 derivante da attività di vendita a domicilio superiore a 5.000 euro; – Titolarità di partita Iva per attività di vendita a domicilio alla data del 23 febbraio 2020; – Avere inviato entro la data del 23 febbraio 2020 domanda di iscrizione alla Gestione separata come parasubordinato. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. i messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Contratto o lettera di incarico, buste paga o notule o qualsiasi altro documento da cui si evinca un reddito annuo 2019 derivante da attività di vendita a domicilio superiore a 5.000 euroAutocertificazione della presentazione di richiesta di apertura della partita IVA con indicazione della data e del n. protocollo. |
LAO | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta avere almeno uno dei seguenti requisiti tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 febbraio 2020:- Assenza di partita Iva; – Avere inviato entro la data del 23 febbraio 2020 domanda di iscrizione alla Gestione separata come parasubordinato. – Titolarità di un contratto autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile; – Accredito alla gestione separata di almeno 1 contributo mensile; – Assenza di un contratto autonomo occasionale alla data del 23 febbraio 2020. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. i messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Contratto, notula/ricevuta o qualsiasi altro documento da cui si evinca la titolarità di un contratto autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 del codice civile con accredito di almeno un contributo mensile.Autocertificazione della presentazione di richiesta di cessazione della partita IVA con indicazione della data e del n. protocollo. Autocertificazione della presentazione di richiesta di iscrizione alla Gestione Separata con indicazione della data e del n. protocollo. |
LAV_DIP | La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei risulta titolare di rapporto di lavoro dipendente.Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. i messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Comunicazione circa la cessazione del rapporto di lavoro, integrata con documentazione a comprova (copia della lettera di dimissioni o di licenziamento o ultima busta paga da cui si evince la data di cessazione del rapporto di lavoro).Esclusivamente per i lavoratori dello spettacolo è possibile produrre la copia del contratto attestante la natura del lavoro “autonomo”. |
LAV_DIP_TI | La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei risulta titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione di quello intermittente alla data di presentazione della domanda.Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. i messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Comunicazione circa la cessazione del rapporto di lavoro, integrata con documentazione a comprova (copia della lettera di dimissioni o di licenziamento o ultima busta paga da cui si evince la data di cessazione del rapporto di lavoro).Documentazione giustificativa che attesti che il rapporto di lavoro è di tipo intermittente (copia del contratto). |
NASPI | La sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta essere percettore di indennità di disoccupazione Naspi.Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Reiezione forte |
OTD_50 | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta avere almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo nell’anno 2019.Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. i messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Comunicazione utile a verificare il requisito con le seguenti indicazioni:Per gli operai agricoli a tempo determinato: Se nel mese di aprile 2020 sono state inviate denunce di manodopera agricola (DMAG) per lo svolgimento di attività nel settore agricolo per l’anno 2019 in aggiunta a quelle indicate nell’elenco annuale 2019, indicare il numero di giornate e il codice fiscale del datore di lavoro/datori di lavoro. Per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari: Comunicazione di aver presentato il modello ACC1 CF PC per l’anno 2019 da parte dal concedente con data, numero di protocollo e numero di giornate. I compartecipanti familiari devono indicare anche il codice fiscale del titolare del nucleo indicato nel modello ACC1 CF PC. Per i piccoli coltivatori diretti che integrano le giornate con la contribuzione volontaria: Comunicazione con indicazione della data e del numero di protocollo della richiesta di integrazione volontaria delle giornate fino a 51 per l’anno 2019. |
PALS_7 | La sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta avere almeno 7 contributi giornalieri versati nel Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo nel 2019. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. i messaggi Inps di riferimento sui riesami).Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Comunicazione dell’attività svolta e del numero delle giornate lavorate (anno 2019) allegando copia del/dei contratto/i di lavoro o della/e lettera/e di incarico e, per i lavoratori con contratto intermittente delle buste paga, relative ad attività dello spettacolo anno 2019. |
PALS_35000 | La sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, il reddito da cui deriva la contribuzione al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo nel 2019 è superiore a 35.000 euro.Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. i messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Comunicazione del lavoratore dipendente dell’importo dei redditi da lavoro dipendente (sez. Dati fiscali campo 1 e 2 della CU) derivanti da tutti i rapporti di lavoro (indicazione di ciascun datore di lavoro) anno 2019 con versamento al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo e, ove disponibile, copia/e della/e Certificazione Unica 2020.Comunicazione del lavoratore autonomo dell’importo dell’ammontare lordo corrisposto al netto dei contributi previdenziali a carico del percipiente (sez. Dati relativi alle somme erogate campo 4. Sottrarre l’importo del campo 35 dei Dati Previdenziali della CU) derivanti da tutti i rapporti di lavoro (indicazione di ciascun committente) anno 2019 con versamento al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo e, ove disponibile, copia/e della/e Certificazione Unica 2020. |
PALS_30 | La sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta avere almeno 30 contributi giornalieri versati nel Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo nel 2019.Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. i messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Comunicazione dell’attività svolta e del numero delle giornate lavorate (anno 2019) allegando copia del/dei contratto/i di lavoro o della/e lettera/e di incarico e, per i lavoratori con contratto intermittente delle buste paga, relative ad attività dello spettacolo anno 2019. |
PALS_50000 | La sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, il reddito da cui deriva la contribuzione al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo nel 2019 è superiore a 50.000 euro.Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. i messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Comunicazione del lavoratore dipendente dell’importo dei redditi da lavoro dipendente (sez. Dati fiscali campo 1 e 2 della CU) derivanti da tutti i rapporti di lavoro (indicazione di ciascun datore di lavoro) anno 2019 con versamento al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo e, ove disponibile, copia/e della/e Certificazione Unica 2020.Comunicazione del lavoratore autonomo dell’importo dell’ammontare lordo corrisposto al netto dei contributi previdenziali a carico del percipiente (sez. Dati relativi alle somme erogate campo 4. Sottrarre l’importo del campo 35 dei Dati Previdenziali della CU) derivanti da tutti i rapporti di lavoro (indicazione di ciascun committente) anno 2019 con versamento al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo e, ove disponibile, copia/e della/e Certificazione Unica 2020. |
PENSIONI | La sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta titolare di pensione diretta / ape sociale.Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Reiezione forte |
PIVA | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta titolare di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 per l’indennità prevista dall’art. 27 del DL 18/2020 o alla data del 19 maggio 2020 per l’indennità prevista dal comma 1 dell’art. 84 del DL 34/2020.Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. i messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Autocertificazione della presentazione di richiesta di apertura della partita IVA con indicazione della data e del n. protocollo.Per professionisti associati è richiesta l’autocertificazione del codice fiscale e della partiva iva dello studio associato. |
RDC | La sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta beneficiario di Reddito di cittadinanza, pertanto trova applicazione la disciplina di cui al comma 1 dell’articolo 31 del D.L. 18 del 2020 e al comma 13 dell’articolo 84 del D.L. 34 del 2020.Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Reiezione forte |
RDC_3M | La sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta beneficiario di Reddito di cittadinanza nel periodo compreso tra il 01/03/2020 al 31/05/2020.Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Reiezione forte |
REM_NO | La sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta titolare del Reddito di Emergenza di cui all’articolo 82 del Decreto-legge 34 del 2020.Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Reiezione forte |
SOMM | La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta essere un lavoratore in somministrazione impiegato presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. i messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Documentazione dimostrativa del servizio prestato nelle aziende utilizzatrici: contratto, lettera di assegnazione, eventuale certificazione della società di somministrazione, il cui codice ATECO dovrà corrispondere ad uno di quelli riportati nella circolare INPS n.49 del 2020 (si veda circolare n.80/2020, punto 3). |
STG | La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta essere un lavoratore stagionale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020.Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni la documentazione alla sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca la qualifica di stagionale per il rapporto di lavoro con datore di lavoro appartenente al settore turismo e stabilimenti termali nel periodo compreso tra il 01.01.2019 ed il 17.03.2020. |
STG_30 | La Sua domanda non può essere accolta poiché non sono presenti almeno 30 giornate con qualifica di stagionale nel periodo compreso tra il 01.01.2019 ed il 31.01.2020.Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. i messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca la presenza di almeno 30 giornate lavorate nel periodo compreso tra il 01.01.2019 ed il 31.01.2020. |
STG_ATECO | La Sua domanda non può essere accolta poiché Lei non risulta essere un lavoratore stagionale nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. i messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca che il rapporto di lavoro con datore di lavoro appartenente ai settori del turismo e degli stabilimenti termali sia stato con qualifica di stagionale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020. |
STG_TD30 | La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, non sono presenti nell’anno 2018 uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o con qualifica di stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, con durata complessiva pari ad almeno trenta giornate.Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. i messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca una durata complessiva del/i rapporto/i di lavoro pari ad almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 01.01.2018 ed il 31.12.2018. |
TD_30 | La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, non sono presenti uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. i messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si evinca una durata complessiva del/i rapporto/i di lavoro pari ad almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 01.01.2019 ed il 17.03.2020. |