INPS – Messaggio 31 agosto 2017, n. 3382
Decreto legislativo n. 75/2017 – Polo unico per le visite fiscali – Ulteriori istruzioni amministrative ed operative – Visite mediche di controllo ai dipendenti Inps in malattia
Si fa riferimento al messaggio Hermes n. 003265 del 09 agosto 2017, di analogo oggetto, per fornire ulteriori indicazioni operative alle strutture territoriali e centrali.
1. Le visite mediche di controllo ai dipendenti Inps
Il paragrafo n. 2 del citato messaggio n. 3265/2017 esamina in dettaglio le amministrazioni pubbliche e le categorie di dipendenti pubblici interessati alla nuova normativa di cui al D.Lgs. n. 75/2017 in materia di Polo unico per le visite fiscali.
Secondo le disposizioni dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001, “tutti gli enti pubblici non economici nazionali” sono soggetti alle norme dello stesso decreto legislativo e, pertanto, anche alle disposizioni dell’articolo 55-septies, la cui formulazione è stata modificata dal predetto D.Lgs. n. 75/2017 per inserirvi le nuove norme in materia di Polo Unico.
In particolare, il nuovo comma 2-bis dell’articolo 55-septies citato devolve all’Inps gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, superando in tal modo il precedente sistema accertativo effettuato tramite le Aziende sanitarie locali, mentre la nuova formulazione del successivo comma 5-bis prevede l’armonizzazione della disciplina dei Settori pubblico e privato, demandando ad un apposito decreto interministeriale la definizione delle fasce orarie di reperibilità e le modalità per lo svolgimento delle visite medesime.
Alla luce di quanto sopra, le norme sul Polo Unico si applicano all’Inps ed ai suoi dipendenti, con riferimento alle visite mediche di controllo sia datoriali che disposte d’ufficio.
Nelle more della pubblicazione del citato decreto interministeriale continuano pertanto a valere le disposizioni riepilogate con il messaggio Hermes n. 3221/2010 pubblicato a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. n. 206 del 18 Dicembre 2009, il quale, all’art.1, stabilisce l’obbligo per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni assente per malattia di rendersi reperibile per il controllo fiscale dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15 alle 18 per tutto il periodo dell’assenza, comprese le giornate festive e non lavorative.
Lo stesso Decreto prevede che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le suddette fasce i dipendenti per i quali lo stato di malattia è riconducibile a patologie gravi richiedenti terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio e stati patologici sottesi o connessi a situazione di invalidità riconosciuta.
Si ribadisce inoltre che, al di fuori delle modifiche normative sopra illustrate, permane l’obbligo sancito dal comma 1 dell’art. 55 septies del D.lgs. n. 165/2001, in materia di certificazione delle assenze di malattia e dal comma 5 in merito all’individuazione dei casi in cui le pubbliche amministrazioni sono tenute a disporre il controllo (messaggio Hermes n. 19405/2011).
2. Modalità di richiesta di VMC per i dipendenti Inps
Dal 1° settembre, gli uffici competenti a disporre la visita medica di controllo (VMC) per i dipendenti assenti per malattia, non potranno più inviare le richieste alle Aziende sanitarie locali, ma dovranno utilizzare, transitoriamente, la medesima procedura in uso per i datori di lavoro privati, ovvero dovranno richiedere le VMC utilizzando l’apposita applicazione disponibile sul sito Internet dell’Istituto (www.inps.it) come nel seguito specificato.
I direttori regionali dovranno, con urgenza, individuare i funzionari addetti alla gestione delle assenze di malattia del personale in forza presso ciascuna sede afferente l’ambito territoriale di competenza ed adottare, in collaborazione con la competente DCOSI tutti gli adempimenti necessari volti a garantire il rilascio delle singole abilitazioni ed i relativi profili autorizzativi.
Per la Direzione Generale il servizio di “Richiesta visita medica di controllo” sarà affidato ai funzionari del Gruppo di Supporto (Segreteria Unica), i quali saranno analogamente abilitati.
Con successiva comunicazione della Direzione centrale risorse umane, con l’ausilio della predetta DCOSI, verranno fornite indicazioni più dettagliate in merito all’utilizzo della procedura dedicata, attualmente in uso.
Tali funzionari dovranno essere dotati di PIN dispositivo personale di accesso ai servizi Inps on line.
Per l’accesso alle funzionalità on line di Richiesta visita medica di controllo, al PIN di ciascun funzionario individuato sarà associato il profilo “Azienda” attribuendo esclusivamente l’autorizzazione al gruppo servizi “Malattia: Richiesta visita medica di controllo”.
I Direttori delle sedi regionali, dei coordinamenti metropolitani e provinciali designeranno gli incaricati chiedendone l’abilitazione ad un operatore abilitato al rilascio dei PIN
Per PIN personale si intende lo stesso PIN che ciascun utente può ottenere dall’Istituto per utilizzare a titolo personale i canali di comunicazione con l’Istituto, quali, ad esempio, l’invio di domande di prestazioni, l’allegazione di documenti, la consultazione della posizione assicurativa individuale, il pagamento di contributi.
Si precisa che nessuna confusione sarà possibile tra l’utilizzo del PIN a fini personali e per esigenze di servizio, considerata la descritta associazione dello stesso al profilo “Azienda”.
Ad ogni buon conto, le circolari n. 60/2010, 119/2010 e n. 118/2011 contengono ogni utile indicazione sulle modalità di accreditamento, accesso e utilizzo dei servizi online di Consultazione attestati di malattia e Richiesta visita medica di controllo.
In ogni caso, in attesa che tutti i funzionari incaricati si dotino del PIN, è sempre possibile, per il responsabile della Struttura interessata, disporre la VMC con richiesta cartacea da indirizzare all’Ufficio medico legale competente per territorio, secondo il domicilio durante la malattia del lavoratore interessato.
Gli Uffici medico legali che riceveranno tale richiesta, dovranno procedere con l’inserimento della stessa sui sistemi gestionali con le stesse modalità di acquisizione di una visita richiesta da Azienda, indicando come Matricola Azienda il valore 2100215400.
2.1. Accesso all’applicazione per la richiesta di VMC
L’applicazione per la richiesta di VMC è presente, all’interno del sito web dell’Istituto (www.inps.it), nella sezione dedicata ai “Servizi per le aziende e consulenti”. Per accedere a tali servizi è necessario autenticarsi con il proprio CF e PIN avente l’abilitazione sopra descritta.
A seguito della corretta autenticazione, nel menù dei i servizi disponibili compare la voce “Richiesta visita medica di controllo”.
Selezionando tale voce sarà possibile procedere alla richiesta di VMC per un dipendente in malattia.
Nella sezione dati “Informazioni Preliminari” l’utente deve specificare il Codice Fiscale del datore di lavoro richiedente la VMC, nel caso dell’INPS quindi dovrà essere inserito il CF 80078750587.
Dovrà inoltre essere selezionata l’opzione che “L’azienda richiedente: NON INTRATTIENE rapporto con l’Istituto attraverso la produzione del DM” e l’opzione “L’azienda richiedente dichiara di ESSERE una Pubblica Amministrazione ai fini della fatturazione elettronica” e successivamente che si richiede la visita per un pubblico dipendente.
Si prosegue quindi con la compilazione dei dati anagrafici dell’impresa selezionando la forma giuridica “Ente di diritto pubblico eco./non economico” ed inserendo i recapiti della sede ordinante la visita.
Infine si inseriscono i dati relativi al lavoratore ed alla richiesta della visita.
Prima della sottomissione della richiesta di VMC verrà presentato un riepilogo di tutti i dati inseriti.
La stessa applicazione consente la consultazione delle richieste per verificarne l’esito.
3. Disposizione delle visite mediche domiciliari – Compiti e funzioni degli Uffici amministrativi e delle U.O.C./U.O.S.T. delle Strutture territoriali competenti
Le competenze delle strutture amministrative di gestione delle risorse umane da un lato e delle U.O.C./U.O.S.T. (e relative strutture amministrative di supporto) dall’altro sono ben distinte, in quanto le prime si configurano come datore di lavoro, mentre le seconde svolgono le funzioni di accertamento medico fiscale.
Pertanto, al pari di quanto previsto per le VMC a dipendenti pubblici di altre PPAA, anche per quelle ai dipendenti Inps, siano esse datoriali o d’ufficio, ne verrà restituito l’esito alla struttura Inps di riferimento del lavoratore, incluse le informazioni circa i casi di assenza al domicilio e la conseguente convocazione a visita ambulatoriale.
In caso di assenza del lavoratore al domicilio a seguito di VMC disposta d’ufficio, si procederà con l’invito a visita ambulatoriale presso gli ambulatori del CML della sede Inps di competenza del dipendente.
Anche qui, come per la generalità dei lavoratori pubblici, nel corso della visita ambulatoriale dovranno essere valutate l’effettiva sussistenza dello stato morboso e la relativa prognosi, nonché le giustificazioni dell’assenza al domicilio quando di carattere medico-sanitario, mentre la valutazione delle eventuali giustificazioni non medico-sanitarie sarà di competenza della struttura amministrativa di gestione delle risorse umane.
4. Gestione reperibilità e assenza del lavoratore
Fermo restando le disposizioni relative agli obblighi ai quali sono tenuti i dipendenti in caso di malattia (art. 21 del CCNL del 6 luglio 1995; art. 23 del CCNL del 1° agosto 2006 per l’Area VI della dirigenza, come ribadite dal comma 5 bis del citato art.55 septies), si ritiene utile ricordare la necessità di aggiornare tempestivamente i dati relativi alla propria residenza nella procedura Vega, archivio giuridico dell’Istituto.
Si evidenzia, in proposito, che il menzionato comma 5 bis dispone che “Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all’Inps”.
Gli uffici competenti che ricevano dai dipendenti in malattia, in corso di prognosi, comunicazioni inerenti alla necessità di assentarsi temporaneamente ovvero di cambiare domicilio, dovranno inoltrarle con la massima tempestività alle strutture medico legali competenti per territorio (secondo il domicilio del dipendente).
Le uniche ipotesi di esonero dall’obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità sono quelle previste dal decreto interministeriale n. 206/2009.
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