INPS – Messaggio 31 agosto 2017, n. 3384
Decreto legislativo n. 75/2017 – Polo unico per le visite fiscali. Fasce orarie di reperibilità di dipendenti pubblici e privati e ulteriori indicazioni sui compiti degli Uffici medico legali
Direzione Centrale Ammortizzatori sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi informativi
Coordinamento Generale Medico legale
Si fa riferimento al messaggio Hermes n. 003265 del 09 agosto 2017, per fornire ulteriori indicazioni operative e chiarimenti.
1. Le fasce orarie di reperibilità per l’effettuazione delle VMCD
In attesa dell’emanazione del Decreto ministeriale di armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato, con particolare riferimento alle fasce orarie di reperibilità’entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo, previsto dal comma 5bis dell’articolo 55-septies del D.Lgs.165/2001, dal prossimo 1° settembre le predette fasce orarie di reperibilità rimangono quelle attuali e differenziate per i lavoratori pubblici e privati:
– dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 per i lavoratori pubblici;
– dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 per i lavoratori privati.
2.Assegnazione delle VMCD
In considerazione del regime transitorio del Polo Unico per le visite fiscali ed in attesa della pubblicazione dei decreti ministeriali previsti dal D.Lgs. 75/2017, oltre che della stipula della convenzione per la regolazione dei rapporti tra Inps e medici fiscali, a ciascun medico fiscale potrà essere assegnato sempre lo stesso numero massimo di VMCD per fascia, secondo la normativa ad oggi vigente.
3.Ulteriori indicazioni e integrazioni sui compiti e funzioni degli Uffici amministrativi e delle U.O.C./U.O.S.T.
Nel messaggio Hermes n. 3265/2017, al paragrafo 8. si afferma che “non compete all’Istituto istruire, esaminare e valutare la giustificabilità di assenza a domicilio […] circostanze che invece saranno comunicate ai datori di lavoro per le valutazioni di loro competenza”.
In proposito, è opportuno chiarire che è di esclusiva competenza dell’amministrazione pubblica di appartenenza la valutazione delle giustificazioni di assenza al domicilio quando tali valutazioni richiedano competenze di tipo amministrativo.
È diverso il caso in cui il dipendente adduca giustificazioni e documentazione di carattere medico, che un ufficio amministrativo di una PA non può esaminare e valutare (per stabilire, ad esempio, se sulla base della documentazione sanitaria prodotta dal lavoratore il recarsi al pronto soccorso o dal medico curante siano motivi che giustificano l’allontanamento dal domicilio senza preavviso).
Pertanto, quando dopo assenza a VMCD il lavoratore pubblico si presenti a visita ambulatoriale, l’Ufficio medico legale dovrà comunque richiedere le motivazioni dell’assenza e, solo qualora esse siano di carattere sanitario, valutarne le giustificazioni con le stesse modalità adottate per le analoghe valutazioni per i dipendenti privati.
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