INPS – Messaggio 31 luglio 2013, n. 12305
Salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 231 della legge 228/2012, (10.130 – terza salvaguardia). Nuovi prodotti WebDom per l’acquisizione delle domande di verifica del diritto alla salvaguardia.
Premessa
Il Decreto 22 aprile 2013 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha disciplinato le modalità di attuazione della salvaguardia di cui all’articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Il citato decreto ha previsto che l’accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati, stabilendo criteri diversi per ciascuna tipologia di lavoratore, che di seguito si anticipano, in attesa della imminente pubblicazione del messaggio illustrativo dell’intero decreto.
Tutte le domande devono essere presentate entro 120 gg. dalla pubblicazione del decreto, e quindi entro il 25 settembre 2013.
1. Procedura WebDom
La procedura WebDom è stata aggiornata con l’introduzione di due nuovi prodotti, relativi alle domande di verifica del diritto in applicazione della salvaguardia in oggetto, a seconda della presentazione dell’istanza alla direzione territoriale del lavoro ovvero all’INPS.
Si ricorda che, per tutte le tipologie, è ammessa la sola fase “Prima Istanza”. Eventuali domande chiuse e/o definite erroneamente dovranno pertanto essere ricaricate in WebDom.
Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per la trattazione delle domande in argomento da parte del sistema Unicarpe.
2. Lavoratori tenuti alla presentazione della domanda alle Direzioni Territoriali del Lavoro
2.1 Lavoratori in mobilità
Le caratteristiche di ammissibilità al beneficio sono illustrate alla lettera a) dell’articolo 2 del decreto.
Si tratta dei lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilita di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilita in deroga e in ogni caso entro il 13 dicembre 2014.
L’art. 4 del decreto stabilisce che per usufruire del beneficio, i lavoratori interessati devono presentare istanza alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente per territorio, corredata dell’accordo a seguito del quale sono stati posti in mobilita e indicando la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Entro 45 giorni dall’acquisizione dell’istanza del soggetto interessato, completa di tutta la documentazione richiesta, la DTL trasmette l’istanza all’INPS.
2.2 Lavoratori cessati
Le caratteristiche di ammissibilità al beneficio sono illustrate alla lettera c) dell’articolo 2 del decreto.
Si tratta di lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, sulla base di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorchè abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011;
L’art. 5 del decreto stabilisce che per usufruire del beneficio i lavoratori interessati devono presentare istanza, corredata dall’accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalità:
a) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l’istanza deve essere presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
b) in tutti gli altri casi, l’istanza deve essere presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
2.3 Prodotto Webdom
Le domande dei lavoratori in mobilità e quelle dei cessati per accordi, dovranno essere inserite in procedura WebDom utilizzando il seguente prodotto:
Verifica del diritto a pensione da Salvaguardia legge 228/2012
Gruppo: 0007 Certificazione
Sottogruppo: 0062 Diritto a pensione
Tipo: 0146 Salvaguardia legge 228/2012
E’ prevista anche l’indicazione del campo “Tipologia della Richiesta” utilizzando i seguenti valori:
– Salvaguardia Mobilità Ordinaria Automatica (V2A)
– Salvaguardia Mobilità Ordinaria Manuale (V3M)
– Salvaguardia lavoratori cessati in base ad Accordi Individuali/Collettivi Automatica (V6A)
– Salvaguardia lavoratori cessati in base ad Accordi Individuali/Collettivi Manuale (V7M)
2.4 Acquisizione delle domande
Le domande trasmesse dalle Direzioni territoriali devono essere acquisite dalla sede INPS ricevente ed eventualmente trasferite alla struttura competente per la gestione corredate della eventuale documentazione.
Si richiama in particolare l’attenzione sulle posizioni la cui trattazione è demandata ad un Polo specialistico, e sui provvedimenti di accoglimento trasmessi dalle Direzioni territoriali presso le quali sono stati stipulati gli accordi, non coincidente con la sede di residenza del lavoratore.
Si raccomanda di procedere con ogni tempestività all’acquisizione delle domande trasmesse dalle Direzioni territoriali del lavoro.
3. Lavoratori tenuti alla presentazione della domanda all’INPS
Con il messaggio n. 8824 del 30 maggio 2013 sono state illustrate le modalità di presentazione on line delle istanze da parte dei lavoratori appartenenti alle due categorie dei prosecutori volontari.
Come illustrato nel citato messaggio n. 8824, si tratta:
– dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 (articolo 1, comma 231, lettera b) legge n. 228/2013).
– dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data (articolo 1, comma 231, lettera d) legge n. 228/2013).
Ai sensi dell’art 8 del decreto 22 aprile 2013, i lavoratori che intendano avvalersi del beneficio devono presentare all’INPS apposita istanza.
3.1 Prodotto Webdom
Le procedure di trasmissione telematica della domande di pensione, Cittadino (on line) e Patronato (on line e off-line), sono state aggiornate per l’invio e la creazione dell’istanza in WebDom.
Sia le domande pervenute in forma cartacea (modelli AP90 e AP91) che quelle pervenute con modalità telematica confluiscono nel seguente prodotto Webdom appositamente creato:
Verifica del diritto a pensione Istanza di Salvaguardia legge 228/2012
Gruppo: 0007 Certificazione
Sottogruppo: 0062 Diritto a pensione
Tipo: 0148 Istanza di Salvaguardia legge 228/2012
E’ prevista anche l’indicazione del campo “Tipologia della Richiesta” utilizzando i seguenti valori:
– Salvaguardia lavoratori autorizzati Versamenti Volontari Automatica (V4A)
– Salvaguardia lavoratori autorizzati Versamenti Volontari Manuale (V5M)
– Salvaguardia Versamenti Volontari in Mobilità Automatica (V8A)
– Salvaguardia Versamenti Volontari in Mobilità Manuale (V9M)
4. Visualizzazione Internet per il cittadino / patronato
Le domande relative alla salvaguardia in argomento, una volte inserite in Webdom, sono visualizzabili dall’apposita opzione “Richieste Presentate” sotto il menù “Prestazioni” del “Fascicolo Previdenziale del Cittadino”.
Per i patronati le domande saranno consultabili da “Fascicolo” nella sezione dedicata.
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