INPS – Messaggio 31 luglio 2017, n. 3167
Contribuzione estera: chiarimenti in materia di APE Sociale e Precoci
In considerazione dei numerosi quesiti provenienti dalle strutture territoriali, si forniscono i seguenti chiarimenti.
– APE Sociale
Come noto, la circolare n. 100 del 16.06.2017, nel limitare l’ APE Sociale ai residenti in Italia, ha stabilito che, ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva minima (dei 30/36 anni) richiesta per l’accesso al beneficio, si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, nella o nelle gestioni rientranti nell’ambito di applicazione della norma. I periodi contributivi coincidenti sono valutati, a tal fine, una sola volta (articolo 2, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88). Tale requisito contributivo non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia.
Infatti, con riferimento alla limitazione dell’APE Sociale ai residenti in Italia ed all’esclusione della totalizzazione internazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fatto presente che l’APE Sociale è una prestazione nuova e sui generis non catalogabile tra le prestazioni classiche di sicurezza sociale e, pertanto, da considerare fuori dal campo di applicazione materiale sia dei regolamenti UE, sia, a maggior ragione, dalle convenzioni bilaterali, che, peraltro, hanno un campo di applicazione più limitato che non si estende alle prestazioni assistenziali. Ad ogni modo, la totalizzazione internazionale, non utilizzabile per accedere all’APE Sociale, rimane utilizzabile al momento dell’accesso alla pensione.
– Precoci
La circolare n. 99 del 16.06.2017 ha dato applicazione alla disciplina della riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata di cui all’articolo 1, commi 199 – 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”.
Con riferimento ai lavoratori c.d. “precoci”, il citato Ministero, vista la diversa natura del beneficio, nel non prevedere analoga esclusione dal campo di applicazione materiale dei regolamenti UE e delle convenzioni bilaterali, ha fatto presente che l’accesso al beneficio non può essere subordinato alla residenza in Italia. Pertanto, trovando applicazione i regolamenti UE e le convenzioni bilaterali, anche la totalizzazione internazionale deve ritenersi utilizzabile.
La citata normativa ha previsto, altresì, che i requisiti per il pensionamento anticipato stabiliti con esclusivo riferimento all’anzianità contributiva di cui all’articolo 24, comma 10 e adeguati sulla base dei rilevamenti periodici della speranza di vita (per il 2017 pari a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne), sono ridotti a 41 anni in favore dei lavoratori precoci i quali abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età.
In relazione a tale requisito contributivo, analogamente a quanto disposto con la circolare n. 2 del 5 gennaio 1998 e il messaggio n. 9043 del 25 febbraio 1998, si precisa che sono utili i periodi di lavoro all’estero riscattati, con riferimento al lavoro svolto in Paesi non convenzionati, e i periodi di lavoro effettivo svolto in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia.
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