INPS – Messaggio 31 luglio 2020, n. 3008
Nuova modalità di pagamento delle prestazioni del Fondo di garanzia istituito dall’articolo 2 della legge n. 297/1982, come modificato dall’articolo 97 del decreto-legge n. 34/2020
L’articolo 97 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nell’ambito delle misure volte a contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha modificato l’articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297, introducendo rilevanti novità in materia di pagamento delle prestazioni a carico del Fondo di garanzia – TFR e crediti di lavoro relativi alle ultime tre mensilità – e delle conseguenti modalità di surroga.
Il comma 1, lett. a), del citato articolo 97 stabilisce che i pagamenti sono eseguiti dal Fondo di garanzia “mediante accredito sul conto corrente del beneficiario”.
La successiva lett. b) del medesimo comma 1 prevede che il Fondo di garanzia sia surrogato di diritto “previa esibizione della contabile di pagamento”.
Pertanto, vengono superate le previgenti modalità di pagamento delle prestazioni e di surroga del Fondo di garanzia, che prevedevano la previa acquisizione da parte dell’Istituto della quietanza che il lavoratore rilasciava presso lo sportello bancario ai fini della successiva disposizione in suo favore del bonifico o del pagamento in contanti in ragione dell’ammontare delle prestazioni stesse.
Ciò premesso, l’accredito sul conto corrente intestato al medesimo beneficiario della prestazione, il cui IBAN è da indicare obbligatoriamente nella domanda, costituisce l’unica modalità di pagamento del Fondo. Inoltre, ai fini dell’esercizio del diritto di surroga non è più richiesta l’acquisizione della citata quietanza firmata dal lavoratore, che è sostituita dalla contabile di pagamento del bonifico recante la specifica causale riferita al pagamento della prestazione da parte del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982.
In attesa dell’implementazione della nuova procedura di liquidazione delle prestazioni in oggetto, al fine di dare esecuzione alla norma, le Strutture territorialmente competenti, dopo aver eseguito l’elaborazione definitiva delle domande istruite, devono far pervenire alla filiale della banca dell’Istituto ordinante l’elenco dei lavoratori, completo dei rispettivi codici fiscali, IBAN e importi, in parallelo al mandato di pagamento (Mod. I.P.6BIS) a copertura dell’ammontare della disposizione di pagamento.
I codici IBAN indicati in domanda sono soggetti a verifica di regolarità formale e di titolarità da parte dei servizi informatici dedicati.
A tal fine, nella intranet, sezione > “Processi” > “Prestazioni a sostegno del reddito” > “Fondo di garanzia – Fondo di tesoreria – TFR su CIGS” > “Consultazione stati passivi” > “Elenco IBAN”, per ogni giorno lavorativo verrà pubblicata la lista dei beneficiari delle prestazioni elaborate il giorno precedente, ordinata per codice sede.
Dalla predetta lista, gli operatori estraggono l’elenco dei beneficiari riferiti alle Strutture di rispettiva competenza da trasmettere alla banca che esegue i bonifici e da allegare al mandato di pagamento (Mod. I.P.6BIS).
Sono state conseguentemente aggiornate le comunicazioni di accoglimento delle domande, da inviare ai beneficiari esclusivamente tramite il servizio Postel.
Terminate le operazioni di pagamento, la banca convenzionata restituisce, in sede di rendicontazione del mandato, copia del mandato di pagamento completo delle contabili dei singoli bonifici effettuati.
Dette contabili, unitamente ai relativi prospetti di liquidazione degli uffici amministrativi, devono essere trasmesse all’ufficio legale competente per l’esercizio dell’azione di surroga, secondo le indicazioni contenute nel messaggio n. 6344/2014.
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