INPS – Messaggio 31 maggio 2018, n. 2184
Certificazione medica per il riconoscimento delle indennità di malattia ai lavoratori marittimi. Precisazioni per i casi di certificati esteri e certificati redatti non utilizzando i modelli “Mal.1”, “Mal.2” e “Mal.3”
1. Premessa e quadro normativo
Facendo seguito alle istruzioni operative già fornite in attuazione del dettato normativo di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, con il presente messaggio si illustrano gli aspetti correlati ai requisiti della certificazione sanitaria per le specifiche indennità di malattia spettanti ai lavoratori marittimi.
Preliminarmente, in relazione alla competenza istituzionale, si rammenta che l’assistenza sanitaria al personale navigante è attribuita al Ministero della Salute (D.P.R. n. 620 del 31 luglio 1980), al quale, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 620/80 citato, competono anche le relative funzioni medico-legali.
Si precisa altresì che la categoria dei naviganti include anche il personale aeronavigante del settore volo, non rientrante tuttavia tra i beneficiari della tutela previdenziale di malattia a carico dell’INPS.
Sul piano organizzativo, le funzioni in materia attribuite al Ministero della Salute sono assicurate in Italia dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) e dai Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile (SASN) e, ove mancanti i predetti uffici, attraverso il conferimento di incarichi ad una rete di medici fiduciari; all’estero le funzioni sono assicurate attraverso i soli incarichi attribuiti ai medici fiduciari.
Ai sensi del citato articolo 3 del D.P.R. n. 620 del 1980, rientra tra le competenze del Ministero della Salute l’assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello imbarcato, nonché a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo, e al personale in attesa di imbarco, purché per contratto a disposizione dell’armatore.
Sulla base del dato normativo letterale, pertanto, secondo i descritti assetti organizzativi – esercizio delle funzioni per il tramite di ambulatori USMAF-SASN e di medici fiduciari – il Ministero della Salute assicura assistenza anche ai marittimi in costanza di rapporto di lavoro per i periodi di imbarco, oltre che per i periodi di sosta inoperosa a terra, successivi allo sbarco, ove permanga un sotteso rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Al contrario, nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco, lo sbarco comporta la cessazione del rapporto di lavoro; per tale ragione, il lavoratore cessa di essere assistito dall’USMAF-SASN e, sul piano dell’assistenza sanitaria, viene preso in carico dal SSN (o dalla corrispondente istituzione sanitaria estera).
2. Competenza al rilascio della certificazione per il riconoscimento della tutela previdenziale. Chiarimenti sui modelli “Mat.1”, “Mat.2″ e Mat.3”
Per effetto della suddetta ripartizione delle competenze tra USMAF-SASN e SSN e sulla base della posizione ricoperta nell’ambito del rapporto di lavoro, la competenza al rilascio della certificazione per il riconoscimento della tutela previdenziale di malattia è regolata come di seguito specificato:
1. la certificazione degli ambulatori USMAF-SASN ovvero dei medici fiduciari, in Italia e all’estero, viene rilasciata per gli eventi di malattia insorti durante l’imbarco e comportanti lo sbarco (indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale); all’estero, in caso di documentata assenza o eccessiva distanza dei medici fiduciari, è possibile rivolgersi alle istituzioni sanitarie localmente competenti;
2. analoga certificazione degli ambulatori USMAF-SASN ovvero dei medici fiduciari viene rilasciata per l’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare e per l’indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro, in tutti i casi in cui permanga un sotteso rapporto di lavoro anche a seguito dell’avvenuto sbarco; all’estero, in caso di documentata assenza o eccessiva distanza dei medici fiduciari, è possibile rivolgersi alle istituzioni sanitarie localmente competenti;
3. con riferimento al solo territorio italiano, qualora il navigante in malattia complementare risieda o si trovi temporaneamente in una località sprovvista sia di ambulatorio SASN che di medico fiduciario convenzionato con il Ministero della Salute, il lavoratore potrà rivolgersi alla ASL territorialmente competente;
4. in tutte le restanti fattispecie, a seguito della presa in carico del SSN del lavoratore dismesso dall’assistenza USMAF-SASN, la competenza al rilascio della certificazione sanitaria è del SSN in Italia e, all’estero, delle istituzioni sanitarie localmente competenti.
Nelle situazioni sopra descritte, il lavoratore dovrà trasmettere all’INPS la certificazione medica – ove rilasciata in modalità cartacea – entro due giorni dalla data del rilascio per non incorrere nelle sanzioni normativamente previste (consistenti nella perdita del diritto all’indennità di malattia per tutti i giorni di immotivato ritardo).
Il riconoscimento della tutela previdenziale di malattia a carico dell’INPS è subordinato alla valutazione medico-legale svolta dai medici dell’Istituto tesa a riscontrare la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti, avuto riguardo anche a criteri di congruità tra diagnosi e prognosi, rammentando che, per due delle specifiche tutele per malattia riconoscibili ai lavoratori marittimi, il rischio assicurato è definito dal R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918, “Assicurazione contro le malattie per la gente di mare”,come “ogni alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, da cui derivi una inabilità al lavoro, assoluta o parziale, e che richieda assistenza medica e somministrazione di mezzi terapeutici”.
Con riferimento infine ai requisiti formali, si osserva che diversamente dalla certificazione medica di malattia rilasciata dai medici curanti, che è in linea generale attualmente redatta in modalità telematica per la quasi totalità degli eventi (pur sussistendo ipotesi residuali di persistente utilizzo della modalità cartacea), per la specifica categoria dei lavoratori marittimi assistiti USMAF-SASN è previsto a tutt’oggi l’utilizzo di un formulario, risalente alla gestione delle Casse marittime e mantenuto nelle successive gestioni Ipsema ed Inail. In particolare, vengono utilizzati i modelli cosiddetti “Mal.1” “Mal.2” e “Mal.3” per gli eventi di malattia rispettivamente insorti durante l’imbarco, dopo lo sbarco o nei casi di prolungamento o guarigione clinica della patologia certificata.
Atteso tuttavia che l’Istituto ha riscontrato diversi casi di mancato utilizzo dei citati modelli “Mal.1” “Mal.2” e “Mal.3”, sostituiti da certificazioni redatte su format generici, al riguardo si rende necessario precisare che, ai fini dell’erogazione delle indennità di malattia, deve attribuirsi validità anche alla certificazione redatta su modelli non standardizzati, sempreché dalla stessa siano rilevabili gli elementi obbligatori essenziali ed idonei a consentire l’erogazione della prestazione.
A tale scopo, occorre fare riferimento a quanto già precisato per le certificazioni di malattia, riferite alla generalità dei lavoratori, laddove redatte in modalità cartacea.
In particolare, i dati necessariamente richiesti ai sensi della normativa vigente (cfr. la circolare n. 99 del 13 maggio 1996) sono i seguenti: il nominativo del lavoratore, la diagnosi e la prognosi, l’intestazione, la data del rilascio, il timbro e la firma del medico, nonché l’abituale domicilio del lavoratore ed eventualmente il diverso temporaneo recapito, ai fini della reperibilità per il controllo pubblicistico della malattia.
Nella citata circolare è altresì specificato che “qualora la certificazione redatta su modulari non regolamentari, pur presentando gli elementi essenziali, senza i quali l’atto non è neppure qualificabile come “certificato” (e, cioè, nominativo, intestazione e prognosi), manchi di altri requisiti rilevanti ai fini di interesse (diagnosi, data e firma), la necessaria regolarizzazione della stessa dovrà essere operata, tramite l’interessato, dai medesimi medici redattori”. Per i casi di omessa, incompleta o inesatta indicazione dell’indirizzo del lavoratore nel certificato – come sopra specificato – si fa rinvio a quanto dettagliatamente precisato nella circolare n. 183 del 7 agosto 1998.
Si rammenta che anche la certificazione sanitaria comprovante lo stato di malattia dei lavoratori marittimi, ove proveniente da un Paese comunitario e se completa di tutti gli elementi essenziali, dovrà essere accettata dalle Strutture territoriali anche se redatta in lingua straniera, essendo applicabili al riguardo le istruzioni operative fornite con il messaggio n. 28978 del 3 dicembre 2007 per la generalità dei lavoratori (ai sensi dell’art. 76 del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004). Riguardo alla diagnosi, si precisa che deve considerarsi completa anche la certificazione che presenta il solo codice ICDx, purché risulti esplicitamente desumibile la versione ICD applicata a fini certificativi.
3. Certificazione di malattia al di fuori dell’Unione Europea. Casi particolari
Da ultimo, si forniscono alcune precisazioni in relazione alla certificazione di malattia al di fuori dell’Unione Europea per i seguenti casi:
– eventi di malattia insorta durante l’imbarco e comportanti lo sbarco (indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale) quando il marittimo si trovi in Paese al di fuori della UE, in aree non coperte da fiduciari del Ministero della Salute;
– eventi di malattia di lavoratori non più assistiti secondo gli assetti delle descritte competenze del Ministero della Salute e presi in carico dalle istituzioni sanitarie localmente competenti.
In tali situazioni la certificazione di malattia sarà ritenuta valida solo nel rispetto delle seguenti disposizioni, peraltro vigenti per la generalità dei lavoratori. I lavoratori occupati in Italia che si ammalano durante temporanei soggiorni in Paesi extracomunitari con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale devono rivolgersi all’Autorità sanitaria locale per ottenere il riconoscimento dello stato di malattia. In tali casi non occorre la legalizzazione del certificato (cfr. la circolare n. 136/2003);
I lavoratori occupati in Italia che si ammalano durante temporanei soggiorni in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale devono trasmettere entro due giorni dal rilascio la certificazione al datore di lavoro e all’INPS. In tali casi la certificazione medica deve essere legalizzata.
Per legalizzazione si intende l’attestazione che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali (cfr. la circolare n. 136/2003, paragrafo 11). Ove la suddetta certificazione di malattia non risulti già legalizzata al momento del rientro del lavoratore in Italia, la regolarizzazione potrà avvenire, a cura dello stesso, anche in un momento successivo, prima del pagamento dell’indennità economica (cfr. la circolare n. 11/1991).
Sono esenti da legalizzazione, a condizione che rechino l’Apostille, gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. L’Apostille, come è noto, è un tipo di legalizzazione semplificata che certifica la veridicità della firma, la qualità del firmatario e l’autenticità del sigillo o timbro apposto.
I lavoratori italiani dipendenti da aziende operanti all’estero in Paesi extra CEE non convenzionati, ma tenute agli adempimenti contributivi in Italia (cfr. la circolare n. 156/1988, paragrafo 2 e la circolare n. 182/1990), che si ammalano in Paesi esteri che non ricadono nella disciplina dei regolamenti europei o delle Convenzioni bilaterali, devono inviare al datore di lavoro, entro 5 giorni dal rilascio, l’attestazione di malattia ed alla locale rappresentanza diplomatica consolare il certificato di diagnosi e prognosi. Quest’ultima curerà anche le eventuali visite mediche di controllo e il successivo inoltro degli atti all’INPS.
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