INPS – Messaggio 31 marzo 2017, n. 1444
Nuove funzionalità per agevolare la gestione delle Unità produttive.
Con le recenti circolari 9/2017 e 56/2017 sono state fornite ulteriori indicazioni circa il concetto di unità produttiva e sono state date istruzioni volte a favorire la gestione delle unità produttive attraverso la Procedura di iscrizione e variazione azienda, nonché la corretta valorizzazione di tale elemento nel flusso UniEmens.
Al riguardo, attesa la decorrenza della valorizzazione obbligatoria del predetto elemento a partire dalle denunce contributive di competenza marzo 2017, appare utile riassumere le regole amministrative che ne governano la gestione attraverso la suddetta procedura di anagrafica aziendale e l’esposizione nell’ambito dei flussi UniEmens.
Preliminarmente, si ricorda che costituisce “Unità operativa” il luogo dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa di uno o più dipendenti (cfr. circ. n. 172/2010) ovvero la sezione produttiva aziendale avente caratteristiche di omogeneità. A partire dalle denunce di competenza di gennaio 2011 la compilazione dell’elemento “Unità operativa” è obbligatoria solo laddove l’azienda abbia costituito Unità operative; a partire dalle denunce di gennaio 2016, la compilazione è obbligatoria anche in assenza di Unità operative, per cui, in presenza della sola sede principale di lavoro, coincidente o meno con la sede legale dell’azienda, (NOTA 1)nel flusso UniEmens il predetto elemento dovrà comunque essere valorizzato con il valore “0”.
La “Unità produttiva”, concetto introdotto con la riforma degli ammortizzatori sociali operata attraverso il decreto legislativo n. 148/2015, presenta invece profili di specificità strettamente connessi al corretto funzionamento delle prestazioni di integrazione salariale afferenti alla Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria ovvero ai Fondi di solidarietà nel nuovo quadro normativo. In questa prospettiva costituisce “Unità produttiva” lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi che presenta congiuntamente i seguenti requisiti (circ. n. 197/2015, circ. n. 9/2017, mess. n. 56/2017):
a) risulta dotato/a di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con dette accezioni il plesso organizzativo che presenti una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dello/a stabilimento/struttura;
b) è idoneo/a a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso, intendendosi con detta accezione il plesso organizzativo nell’ambito del quale si svolge, in tutto o in parte la produzione di beni o servizi dell’azienda, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali rispetto ai fini generali aziendali ovvero ad auna fase completa dell’attività produttiva;
c) ha maestranze adibite in via continuativa.
Si ricorda che, con riferimento ad una durata presuntiva relativa all’individuazione per i cantieri edilizi e affini compresi quelli relativi all’impiantistica industriale, è stato fissato ad un mese il limite minimo di durata dell’appalto ai fini della qualificazione in unità produttiva dei predetti cantieri (circ. n. 139/16, parte seconda punto 5).
La compilazione dell’elemento “Unità produttiva” è obbligatoria a partire dalle denunce di marzo 2017, anche in assenza di unità produttive (circ. n. 9/2017) (NOTA 2)Pertanto, anche in questo caso, in presenza della sola sede principale di lavoro, coincidente o meno con la sede legale dell’azienda, dovrà comunque essere valorizzato con il valore “0” nell’ambito del flusso UniEmens.
Ciò premesso, posto il diverso significato dei due predetti elementi, in concreto si possono riscontrare situazioni in cui un plesso produttivo costituisca Unità operativa e al contempo Unità produttiva – è questo sicuramente il caso della sede di lavoro principale (codice 0) – ovvero situazioni in cui il plesso produttivo costituisce Unità operativa (codice da 1 a seguire), in quanto luogo dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa di uno o più dipendenti, ma non Unità produttiva, dal momento che lo stesso non presenta i requisiti costituitivi della Unità produttiva sopra indicati.
Come noto, nella prassi amministrativa, ogni sede di lavoro è contraddistinta con un sistema di numerazione progressiva gestito attraverso la Procedura di iscrizione e variazione azienda, sulla base del quale con il valore “0” viene codificata la sede di lavoro principale (coincidente o meno con la sede legale) e con i valori crescenti a partire da “1” vengono codificate le ulteriori sedi di lavoro diverse dalla sede principale e dalle precedenti. L’elemento che differenzia ogni sede di lavoro dalle altre è costituito dalle informazioni che individuano l’ubicazione della sede medesima (indirizzo, località, provincia, ecc.).
Sotto il profilo applicativo, l’operazione di codifica della sede di lavoro principale viene effettuata in modalità automatizzata direttamente dalla predetta procedura, per cui l’ubicazione della sede principale (codice 0) costituisce al contempo Unità operativa e Unità produttiva. Il censimento delle eventuali sedi di lavoro diverse da quella principale va invece effettuato a cura dell’azienda avvalendosi delle funzionalità della procedura medesima, che, con un sistema di numerazione progressiva, censisce ognuna delle predette sedi di lavoro diversa dalla principale (coincidente o meno con la sede legale) sulla base di valori crescenti a partire da “1”. Una volta operato il censimento della nuova sede di lavoro – che, per quanto sopra detto, costituisce sempre Unità operativa – la procedura consente di autocertificare se la sede medesima abbia i requisiti per la registrazione anche come Unità produttiva.
Al riguardo, l’Istituto sta realizzando sviluppi della Procedura di iscrizione e variazione azienda, allo scopo di attribuire con modalità automatizzate il codice identificativo dell’Unità operativa ad ogni sede di lavoro diversa da quella principale. In tal modo, una volta immatricolata la nuova sede di lavoro, che costituisce sempre Unità operativa, l’azienda dovrà solo valutare la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione della stessa anche come Unità produttiva e, nel caso, selezionare l’apposito campo, procedendo infine al rilascio telematico della relativa autocertificazione.
Fino al rilascio della nuova funzionalità sopra decritta, previsto entro la metà del prossimo mese di aprile, le aziende, ogniqualvolta procedano all’iscrizione di una nuova sede di lavoro, avranno cura di selezionare l’opzione Unità operativa e, se del caso, quella di Unità produttiva.
Allo scopo di favorire la comprensione delle prassi operative qui illustrate, si riportano di seguito alcuni esempi.
1. Azienda con unica sede di lavoro:
– lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa> = 0 – <UnitaProduttiva> = 0;
2. Azienda con sede principale di lavoro + una unità produttiva (1) che costituisce al contempo Unità operativa (1):
– lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa> = 0 – <UnitaProduttiva> = 0;
– lavoratore operante presso l’unità operativa/produttiva: <UnitaOperativa> = 1 -<UnitaProduttiva> = 1.
3. Azienda con sede principale di lavoro + una unità operativa (1) che non costituisce Unità produttiva:
– lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa> = 0 – <UnitaProduttiva> = 0;
– lavoratore operante presso l’unità operativa: <UnitaOperativa> = 1 – <UnitaProduttiva> = 0.
Allo scopo di agevolare lo svolgimento degli adempimenti aziendali e di favorire la gestione dei trattamenti CIG senza soluzione di continuità, (NOTA 3) all’inizio del 2017, a tutte le Unità operative censite in anagrafica aziende è stato attribuito anche il significato di Unità produttiva. Ogni azienda deve, pertanto, avere cura di rivalutare, alla luce del proprio assetto organizzativo, la correttezza del risultato della predetta operazione e, nel caso, di apportare le modifiche necessarie, vale a dire di cessare le Unità produttive ovvero di Unità operative che non hanno i requisiti amministrativi qui ribaditi).
—
Note:
1) Qualora presso la sede legale dell’azienda non si svolga alcuna prestazione di lavoro subordinato, la stessa non costituisce né sede principale di lavoro (codice “0”), tantomeno unità operativa (codici “1” e seguenti).
2) Qualora presso la sede legale dell’azienda non si svolga alcuna prestazione di lavoro subordinato, la stessa non costituisce né sede principale di lavoro (codice “0”), tantomeno unità produttiva (codici “1” e seguenti).
3) Ai fini della gestione dei trattamenti CIG, la relazione univoca così strutturata fra l’Unità operativa (ante marzo 2017) e la Unità produttiva (da marzo 2017) agevola, ai fini della corretta applicazione della nuova normativa in materia di ammortizzatori sociali, le attività di calcolo della durata delle sospensioni lavorative e di rilevazione dei requisiti che integrano il diritto di accesso ai citati trattamenti.
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