INPS – Messaggio 31 ottobre 2017, n. 4282
Decreto legislativo n. 75/2017 – Polo unico per le visite fiscali. Attività degli Uffici medico legali in sede di visita medica ambulatoriale ai lavoratori pubblici- disposizioni e chiarimenti
Si fa riferimento ai messaggi Hermes n. 3265 del 09 agosto 2017 e n. 3384 del 31 agosto 2017, per fornire ulteriori indicazioni operative e chiarimenti in merito alle attività da svolgere, in sede di visita medica ambulatoriale, conseguenti ad assenza del lavoratore pubblico al domicilio di reperibilità.
Si precisa, in primo luogo, che il medico deve sempre effettuare la convocazione a visita ambulatoriale, nell’ambito delle attività del Polo unico, sia qualora la visita domiciliare sia stata richiesta dal datore di lavoro pubblico sia se disposta d’ufficio dall’Istituto. Ciò al fine di completare adeguatamente il processo di verifica delle assenze per malattia del dipendente pubblico, alla luce dell’attuale normativa che attribuisce all’Inps la competenza esclusiva in materia.
Nel citato messaggio Hermes n. 3265/2017, al paragrafo 8, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 55 septies, comma 5 bis, del D.lgs. 165/2001, si è affermato che, “non compete all’Istituto istruire, esaminare e valutare la giustificabilità di assenza a domicilio […] circostanze che invece saranno comunicate ai datori di lavoro per le valutazioni di loro competenza”.
Più precisamente, alla luce della normativa vigente, il procedimento sulla giustificazione o meno del lavoratore per la sua assenza al domicilio è deciso esclusivamente dal datore di lavoro, a seguito di un’istruttoria di cui però può far parte anche la valutazione tecnica degli Uffici medico legali dell’Istituto sull’esame delle giustificazioni eventualmente addotte dal lavoratore.
Pertanto, con il successivo messaggio Hermes n. 3384/2017, si è specificato che:
a) è di esclusiva competenza dell’amministrazione pubblica di appartenenza la valutazione delle giustificazioni di assenza al domicilio quando tali valutazioni richiedano competenze di tipo amministrativo, nel rispetto della specifica normativa relativa al pubblico impiego;
b) è previsto l’esame delle giustificazioni, da parte dell’Ufficio medico legale Inps territorialmente competente, qualora queste abbiano carattere prettamente sanitario.
Al fine di fornire ulteriori indicazioni per l’attività degli Uffici medico legali relativamente alla valutazione degli eventuali giustificativi prodotti dal lavoratore pubblico, nonché alle modalità di registrazione e comunicazione al lavoratore e al datore di lavoro pubblico di tali valutazioni, si precisa quanto segue.
Innanzitutto, è necessario procedere con l’annotazione delle valutazioni nell’apposito modello “Visita medica di controllo ambulatoriale” riportante la competenza amministrativa o il giudizio medico legale sulla giustificabilità dell’assenza a visita medica domiciliare. Tale modello deve essere consegnato al lavoratore in sede di visita ambulatoriale, ovvero spedito in un secondo momento al suo domicilio (non deve essere invece inviato alla UDP-PSR, trattandosi di lavoratori non indennizzati Inps per la malattia).
In particolare:
1. se il lavoratore:
– produce una documentazione di tipo amministrativo,
– produce una documentazione di tipo sanitario, dal cui esame non si possa concludere per la giustificabilità (es. visita medica o esame specialistico che non rivesta carattere d’urgenza),
– non produce alcun documento giustificativo, nel suddetto modello deve essere valorizzato il campo “competenza amministrativa”, illustrando nelle note che si rimanda il parere all’Amministrazione di appartenenza, senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore. Il datore di lavoro pubblico, infatti, ha l’onere e il potere non solo di decisione, ma anche di valutazione della giustificazione dell’assenza, anche alla luce di eventuali altri fatti e atti a sua disposizione e non noti invece all’Inps.
Il datore di lavoro, in ogni caso, ricevute le giustificazioni dal lavoratore, potrà richiedere al CML competente ulteriori chiarimenti ed elementi di valutazione;
2. se il lavoratore produce documenti giustificativi sanitari, il cui esame consente di concludere per la giustificabilità dell’assenza dal domicilio, nel modello deve essere valorizzato il campo “sì” della sezione “Assenza giustificabile” e l’annotazione deve esprimere, quindi, tale valutazione di giustificabilità, senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore.
Sulla base delle considerazioni sopra espresse e nelle more di ulteriori implementazioni degli applicativi finalizzati anche alla definizione di nuovi codici, non dovrà essere inserito nella procedura gestionale né il codice G (giustificato) né il codice A (non giustificato), trattandosi di interventi destinati ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale.
In merito alle modalità di comunicazione di tali informazioni al lavoratore ed al datore di lavoro pubblico, in attesa del rilascio in produzione di aggiornamenti procedurali che consentiranno di comunicare tali informazioni al datore di lavoro del Polo Unico in via automatizzata attraverso il Portale delle aziende, l’informazione perverrà al datore di lavoro per il tramite del lavoratore, che gli consegnerà copia del documento sopra indicato con le relative annotazioni.
Sarà, come evidente, cura degli Uffici Inps preposti trattenere un originale dei pareri di giustificabilità rilasciati.
Qualora il lavoratore non si presenti alla visita ambulatoriale, ma provveda a trasmettere i giustificativi a mezzo posta, non si procederà all’esame degli stessi salvo esplicita richiesta del datore di lavoro pubblico; si registrerà, invece, come di consueto, l’assenza del lavoratore alla visita ambulatoriale.
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