INPS – Messaggio del 7 febbraio 2020, n. 470
Cessioni del quinto delle pensioni. Gestione chiusura del piano di ammortamento a fronte dell’estinzione anticipata del debito
Con l’obiettivo di un consistente miglioramento della qualità del servizio offerto ai soggetti contraenti, pensionati cedenti ed Intermediari finanziari cessionari, l’Istituto ha attuato un ampio processo di semplificazione dell’azione amministrativa, nonché di progressiva dematerializzazione, nell’ambito della procedura finalizzata a gestire i contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione del quinto della pensione.
In tale contesto è stata realizzata una nuova funzione, denominata “Domanda chiusura piano per estinzione anticipata”, destinata alla chiusura del piano di ammortamento di una cessione nel caso in cui il debito venga estinto anticipatamente o dal pensionato o per suo conto da soggetto terzo, ivi incluso altro Istituto finanziario. In questa seconda fattispecie l’estinzione deve essere finalizzata esclusivamente alla cessazione del contratto di finanziamento e non al suo rinnovo. Tanto rappresentato, con il presente messaggio si forniscono le istruzioni relative alla nuova funzione in commento, che consentirà agli Intermediari finanziari di richiedere la chiusura di un proprio piano di cessione del quinto della pensione.
Tale funzione, pertanto, sostituisce nell’immediato la prassi ad oggi in uso, che prevedeva che la chiusura per “estinzione anticipata” dei piani di cessione presenti in procedura venisse effettuata dagli operatori delle Strutture territoriali INPS, a fronte del rispettivo documento con valore di liberatoria notificato da parte dei suddetti Intermediari finanziari mediante posta ordinaria o PEC.
Con riferimento alla nuova funzione, si segnalano le seguenti caratteristiche:
1. è riservata agli Intermediari finanziari che hanno aderito alla convenzione con l’INPS;
2. è fruibile sia tramite Web Service che Web Application. Sul sito web è disponibile la relativa documentazione ad uso degli Intermediari finanziari (rinvenibile al seguente percorso: “Cessione Quinto Pensioni – Servizi Informativi” > “Documentazione Tecnica”);
3. deve essere utilizzata esclusivamente per la chiusura di piani di ammortamento presenti nella procedura “Cessione Quinto Pensione” anche se in fase di “accodamento”;
4. non può essere utilizzata per la chiusura di piani di cessione del quinto pensione gestiti extra procedura (ad esempio: cessioni del quinto di pensioni della Gestione privata con presenza di contitolari);
5. non può essere utilizzata per la chiusura di piani di cessioni del quinto da stipendio;
6. non può essere utilizzata per la chiusura di piani di cessioni del quinto in corso di rinnovo (interno o esterno);
7. non deve essere utilizzata per chiudere piani di ammortamento trasferiti ad altro istituto finanziario, ma non ancora migrati nei sistemi dell’INPS a favore del nuovo beneficiario delle quote di cessione del quinto.
Per quanto sopra si elencano di seguito i casi per i quali resta invariata la prassi che prevede l’invio della liberatoria da parte degli Intermediari finanziari, da effettuarsi mediante PEC, esclusivamente alle Strutture dell’INPS territorialmente competenti (e, quindi, non anche alla Direzione generale):
a) piani extra procedura (cfr. precedente punto 4);
b) piani di cessioni del quinto da stipendio (cfr. precedente punto 5);
La nuova procedura contempla l’inserimento di una domanda a cura degli Intermediari finanziari con la valorizzazione della “data di estinzione”, la quale:
coincide con la data utilizzata ai fini del calcolo del residuo debito, cioè la data di chiusura del “conteggio estintivo”;
può essere precedente, ma non successiva all’ultimo giorno del mese di inserimento della domanda di estinzione anticipata (ad esempio, per una domanda inserita il 4 marzo 2020 la “data di estinzione” non può essere successiva al 31 marzo 2020).
Una volta inserita la domanda, la procedura effettua in automatico la chiusura del piano e la successiva cessazione della trattenuta sulla pensione, per cui non è più richiesto alcun intervento da parte dell’operatore della Struttura territoriale.
Poiché la cessazione della trattenuta avviene secondo le tempistiche procedurali sottostanti il pagamento delle pensioni, l’Intermediario finanziario sarà tenuto a rimborsare direttamente al pensionato le eventuali quote riscosse successivamente alla data di estinzione anticipata del finanziamento.
Una volta inserita in procedura, la domanda non può essere ritirata dall’Intermediario finanziario, il quale, in caso di errato inserimento, dovrà rivolgersi alla competente Struttura territoriale per l’eventuale ripristino del piano stesso. Nel caso in cui all’atto della chiusura il piano erroneamente estinto si trovava in fase di “accodamento”, il ripristino dell’ammortamento verrà effettuato centralmente (a cura della Direzione centrale Tecnologia, informatica e innovazione) su segnalazione alla casella istituzionale supportoQQ@inps.it da parte della Struttura territorialmente competente. Il ripristino del piano può essere effettuato non oltre la scadenza del periodo di ammortamento.
Si invitano gli Intermediari finanziari aderenti alla convenzione con l’Istituto ad adeguare i propri sistemi informativi alla nuova funzione, affinché quest’ultima venga utilizzata in via esclusiva, ad eccezione dei casi sopra descritti.
A tal riguardo si rende noto che, nelle more dell’adeguamento dei sistemi informativi, saranno evase secondo la prassi finora utilizzata solo le richieste di chiusura piano che perverranno entro e non oltre il termine del 31 marzo 2020.
Non saranno, pertanto, trattate le richieste che perverranno fuori sistema oltre la suddetta data.
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