INPS – Messaggio n. 1194 del 28 marzo 2023
Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali (Fondo Dirigenti PMI) – Scioglimento e liquidazione – Istruzioni operative e contabili
Il Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali (di seguito, Fondo Dirigenti PMI) è il fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti ed è stato costituito, ai sensi dell’articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da CONFAPI e da FEDERMANAGER il 2 luglio 2003 e riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con il D.M. 221/I/2003 del 4 agosto 2003.
In data 8 febbraio 2023, l’Assemblea straordinaria del Fondo Dirigenti PMI ha deliberato (NOTA 1), ai sensi dell’articolo 9, comma 7, dello Statuto del Fondo medesimo, di approvare lo scioglimento e la nomina di due liquidatori, uno designato da CONFAPI e uno da FEDERMANAGER, per la messa in liquidazione dell’Ente, ai sensi dell’articolo 18 del medesimo Statuto (NOTA 2).
Conseguentemente, a decorrere dal mese di competenza di marzo 2023, i datori di lavoro non potranno più destinare al suddetto fondo per la formazione professionale (identificato nel flusso Uniemens con il codice adesione “FDPI”) il contributo integrativo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, pari allo 0,30% dell’imponibile contributivo.
Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, della legge n. 388/2000, ai fondi interprofessionali per la formazione continua sono destinate le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo di cui all’articolo 25 della legge n. 845/1978, relative ai datori di lavoro che facoltativamente vi aderiscono.
Tuttavia, se l’adesione ai fondi è facoltativa, resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai predetti fondi l’obbligo di versare all’INPS il contributo integrativo in argomento (cfr. l’articolo 118, comma 5, della legge n. 388/2000).
Fonte del finanziamento dei fondi è, quindi, il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile a fini contributivi di ciascun lavoratore versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione di finanziamento della NaSpI. Pertanto, la disposizione di cui all’articolo 118, comma 3, della legge n. 388/2000, non trova applicazione relativamente ai datori di lavoro e/o lavoratori esclusi da detta contribuzione e/o ai lavoratori non tenuti al versamento del contributo integrativo di cui alla legge n. 845/1978.
Si ricorda che i datori di lavoro possono indicare l’adesione a un solo fondo interprofessionale per la formazione continua.
Gli effetti della eventuale adesione del datore di lavoro a un nuovo fondo decorrono dal periodo di paga nel quale verrà indicato il fondo interprofessionale scelto (NOTA 3). Pertanto, sino al mese precedente a quello in cui viene comunicata l’eventualmente adesione, il datore di lavoro è considerato come non aderente ad alcun fondo interprofessionale.
I datori di lavoro possono aderire a un secondo fondo solo per la formazione dei propri dirigenti, scegliendo tra i fondi costituiti a tale scopo (cfr. l’art. 118, comma 1, della legge n. 388/2000).
Si ricorda, infine, che l’articolo 19, comma 7-bis, primo periodo, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, ha stabilito che: “Nel caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, da parte dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza nel triennio precedente deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto dell’ammontare eventualmente già utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a condizione che l’importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003”.
Sul punto, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 107 del 1° ottobre 2009.
1. Indicazioni operative
Datori di lavoro non agricoli
In considerazione dell’avvenuto scioglimento del Fondo Dirigenti PMI, a decorrere dal mese di competenza di marzo 2023, non potrà più essere esposto nel flusso Uniemens all’interno dell’elemento <FondoInterprof>/<Adesione> il codice “FDPI”, avente il significato di “Fondo Dirigenti PMI”.
I datori di lavoro aderenti al Fondo Dirigenti PMI procederanno a comunicare la revoca al suddetto fondo utilizzando, nel flusso Uniemens del mese di competenza di marzo 2023, il codice già in uso “REDI”, senza valorizzare i rimanenti campi (cfr. la circolare n. 107/2009).
Contestualmente, i datori di lavoro interessati potranno indicare l’eventuale nuovo fondo al quale avranno deciso di aderire (cfr. la circolare n. 107/2009).
Si evidenzia altresì che l’Istituto provvederà d’ufficio a eliminare – con decorrenza dal mese di competenza di marzo 2023 – tutte le adesioni al Fondo Dirigenti PMI che non siano state espressamente revocate dai datori di lavoro.
Datori di lavoro del settore agricolo
Con riferimento ai datori di lavoro del settore agricolo, dalla data di pubblicazione del presente messaggio, non sarà più possibile selezionare, nella lista dei fondi interprofessionali, l’adesione al fondo in argomento. Inoltre, analogamente a quanto sopra indicato per i datori di lavoro non agricoli, saranno eliminate d’ufficio – con decorrenza dal mese di competenza di marzo 2023 – tutte le adesioni al Fondo Dirigenti PMI che non siano state espressamente revocate.
I datori di lavoro interessati potranno effettuare l’adesione a un altro fondo interprofessionale con le consuete modalità. Nel caso in cui non venga effettuata una nuova adesione, gli stessi saranno considerati come non aderenti ad alcun fondo interprofessionale.
2. Istruzioni contabili
Per quanto sopra illustrato, nel caso in cui venga effettuata l’adesione ad altro fondo interprofessionale, il contributo dovuto per il suo finanziamento, in virtù dell’articolo 25, quarto comma, della legge n. 845/1978 (0,30%), dovrà essere rilevato ai conti in uso, già istituiti in occasione dei singoli provvedimenti concernenti il fondo prescelto.
Contrariamente, nel caso in cui non venga effettuata l’adesione, la contribuzione, comunque dovuta, è da rilevarsi ai conti in uso, GTU21310 e GTU21370, per i datori di lavoro non agricoli, e GTU21108, per i datori di lavoro agricoli.
—
Note:
(1) Il verbale dell’Assemblea straordinaria è registrato con Repertorio numero 5673 del 14 febbraio 2023 del Registro dell’Archivio notarile del Distretto di Roma.
(2) La nomina dei liquidatori è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Dirigenti PMI del 13 febbraio 2023.
(3) Al riguardo, si ricorda che, in caso di tardiva trasmissione della denuncia telematica, verrà presa in considerazione la data di effettivo inoltro (cfr. la circolare n. 107/2009)
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) Applicazione delle misure previste dall’art.1 del Decreto-legge n. 9 del 2 febbraio 2024, pubblicato nella G.U. n. 27 del 2 febbraio 2024, recante…
- Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a) - Applicazione delle “Misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di…
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- Corte di Giustizia Europea sentenza n. C-600/18 depositata il 26 settembre 2019 - Non è conforme alle norme UE una prassi amministrativa di uno Stato membro in forza della quale alle piccole e medie imprese di trasporto su strada stabilite nel…
- INPS - Circolare 02 agosto 2022, n. 93 - Convenzione tra l’INPS e CONFEDERAZIONE DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE (CONFLAVORO PMI), per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’articolo…
- MEDIOCREDITO CENTRALE/INVITALIA - Circolare 25 novembre 2021, n. 8 - Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, Controgaranzia a favore del Fondo di garanzia per le PMI a valere su risorse dell’European Guarantee…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…