INPS – Messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025
Comunicazione ai datori di lavoro dei dati degli attestati di malattia – Modifiche al file XML
L’INPS comunica quotidianamente, ai datori di lavoro e ai loro intermediari, i dati riferiti agli attestati di malattia relativi ai propri lavoratori dipendenti mediante file in formato XML e TXT (cfr. la circolare n. 113 del 25 luglio 2013), trasmessi tramite posta elettronica certificata (PEC) o scaricabili accedendo all’apposito servizio presente sul sito istituzionale www.inps.it.
Tra i dati riportati nel file in formato TXT è presente anche il campo <tipoVisita>, nel quale viene indicato se il certificato è stato redatto dal medico curante, a seguito di visita ambulatoriale o domiciliare, o rilasciato a seguito di accesso al pronto soccorso.
Al riguardo, l’INPS ha in più occasioni ribadito che, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale della malattia, il certificato ha validità dalla data di redazione, a eccezione delle ipotesi di visita domiciliare. In tali casi, infatti, la prestazione economica può essere riconosciuta anche per il giorno precedente la data di redazione del certificato, come precisato nella circolare n. 147 del 15 luglio 1996.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica che, per agevolare le attività dei datori di lavoro e dei loro intermediari, il campo <tipoVisita> è stato reso disponibile anche nel file in formato XML, in modo tale da rendere possibile l’acquisizione dell’informazione direttamente sui software in uso per la gestione del personale dipendente.
I datori di lavoro o i loro intermediari, che utilizzano sistemi automatici per la trattazione dei citati file XML, devono, conseguentemente, apportare i necessari adeguamenti, secondo le specifiche tecniche in allegato.
I sistemi informativi dell’INPS con il nuovo formato XML saranno disponibili a decorrere dal 15 luglio 2025.
Allegato 1
(testo dell’allegato)
Allegato 2
(Omissis)