INPS – Messaggio n. 1895 del 16 giugno 2025
Implementazione della procedura per la presentazione della Dichiarazione sostitutiva Unica (DSU) in modalità precompilata per l’esclusione automatica dalla determinazione del valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei titoli di Stato, dei buoni fruttiferi postali e dei libretti di risparmio postali dal patrimonio mobiliare fino a un valore massimo di 50.000 euro per nucleo familiare di cui all’articolo 5, comma 4-bis, del Regolamento ISEE – Chiarimenti per i valori dei libretti postali da indicare nella DSU in modalità autodichiarata
1. Premessa
Al paragrafo 3 della circolare n. 73 del 3 aprile 2025 sono state fornite indicazioni relative al comma 4-bis dell’articolo 5 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” (di seguito, Regolamento ISEE), come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5), del D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13, e sono state fornite istruzioni utili agli utenti per escludere, a decorrere dal 3 aprile 2025, dalla determinazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale posseduti al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.
Tanto premesso, si comunica che, al fine di semplificare la presentazione della DSU in modalità precompilata, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente messaggio i quadri del patrimonio mobiliare sono precompilati con i valori al netto della citata esclusione. Si forniscono, inoltre, chiarimenti sui valori dei libretti di risparmio postale da indicare nella DSU in modalità autodichiarata.
2. Compilazione automatica della DSU in modalità precompilata dei valori del patrimonio mobiliare al netto delle esclusioni dei titoli di Stato, dei buoni fruttiferi postali e dei libretti postali dal patrimonio mobiliare
Come indicato in premessa, il servizio di presentazione della DSU in modalità precompilata è implementato con l’inserimento dei valori del patrimonio mobiliare (Quadro FC2, sezione I e II, del Modulo FC.1 della DSU) applicando la riduzione dei valori del Saldo/Valore al 31 dicembre dei rapporti finanziari trasmessi dall’Agenzia delle Entrate relativi ai titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare. Per i libretti di risparmio postale (Tipo rapporto 03) la riduzione è effettuata anche sui valori indicati nel campo “Giacenza media” del citato Quadro FC2, sezione I, della DSU.
La riduzione è effettuata con riferimento ai componenti del nucleo fino alla soglia massima di esenzione complessiva pari a 50.000 euro, secondo il seguente ordine di priorità:
1) dichiarante;
2) componenti del nucleo diversi dal dichiarante in ordine decrescente di età (dal maggiore al minore di età);
3) genitore non coniugato e non convivente.
Nell’ambito del medesimo soggetto, l’esclusione, fermo restando il limite di 50.000 euro per nucleo familiare, è applicata ai rapporti finanziari secondo il seguente ordine di priorità:
1) titoli di Stato presenti nei rapporti finanziari con codice 2 e 6;
2) buoni fruttiferi postali presenti nei rapporti finanziari con codice 7 e operatore finanziario Poste;
3) libretti di risparmio postale presenti nei rapporti finanziari con codice 3 e operatore finanziario Poste.
In calce al Quadro FC2 dei componenti per i quali sono effettuate le decurtazioni, cliccando sul pulsante “Apri Dettaglio Decurtazione applicata”, è possibile visualizzare una tabella riepilogativa delle esclusioni apportate ai valori patrimoniali del Quadro FC2; il dichiarante deve accettare o modificare i dati del Quadro FC2 relativi ai valori dei rapporti finanziari riportati al netto dell’esclusione o della riduzione prevista dalla normativa.
3. Compilazione della DSU in modalità autodichiarata. Precisazione sulla riduzione dei valori per i libretti di risparmio postali
Con riferimento alle istruzioni fornite nella citata circolare n. 73/2025 si evidenzia che nella DSU in modalità autodichiarata per i libretti di risparmio postale (Tipo rapporto 03) la riduzione dei valori deve essere effettuata sia nel campo “Saldo al 31 dicembre” che nel campo “Giacenza media” del Quadro FC2, sezione I, della DSU, fermo restando il limite complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare.
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