INPS – Messaggio n. 2035 del 18 giugno 2026
Assistenza fiscale 2026 – Servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730-4
1. Premessa
Con il presente messaggio si comunica che, come ogni anno, anche per il 2026 l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, ha avviato le attività di assistenza fiscale per i propri utenti sostituiti che presentano il modello 730, al fine di effettuare nei tempi previsti i conguagli sulle prestazioni previdenziali in pagamento sulla base dei risultati contabili trasmessi con il modello 730-4.
Per supportare in modo più efficace gli intermediari, i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), i professionisti abilitati e i contribuenti titolari di prestazioni INPS, compresi coloro che utilizzano la dichiarazione precompilata, è stata predisposta la “Guida all’assistenza fiscale da parte di INPS” per l’anno 2026.
Tale guida, che illustra in quali casi il contribuente può indicare l’INPS come sostituto d’imposta, è disponibile sul sito dell’Istituto, www.inps.it, nella scheda del servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, alla quale si rinvia per le istruzioni di dettaglio, nonché sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente percorso: “Schede informative e servizi” > “Comunicazioni” > “Ricezione dei 730-4” > “Risposte alle domande più frequenti – Flusso 730-4” > “3 giugno 2026 – Diniego dei risultati contabili”.
2. Il rapporto di sostituzione di imposta da parte dell’INPS
L’Agenzia delle Entrate trasmette all’INPS i modelli 730-4 affinché i relativi esiti contabili siano abbinati alle prestazioni erogate ai soggetti dichiaranti (pensioni, indennità sostitutive del reddito o altre prestazioni imponibili).
L’INPS può prestare assistenza fiscale solo se, nell’anno di presentazione del modello 730, esiste un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante. Il rapporto di sostituzione non sussiste per le prestazioni esenti da imposta quali, ad esempio, i trattamenti pensionistici erogati alle vittime del terrorismo, alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, né per le prestazioni assistenziali, quali l’assegno sociale, le pensioni di invalidità civile, l’assegno unico e universale per i figli a carico e l’assegno per il nucleo familiare.
L’INPS può quindi gestire il modello 730-4 solo se nel corrente anno 2026 il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF (ad esempio, una pensione di vecchiaia, una pensione ai superstiti o la NASpI), salvo nel caso in cui la prestazione imponibile sia cessata nel corso del 2025 e comunque prima del 1° aprile 2026.
Di conseguenza, se il dichiarante percepisce soltanto una prestazione assistenziale, o se la prestazione imponibile è cessata prima del 1° aprile 2026, l’INPS deve respingere il modello 730-4 con formale diniego.
Per tali situazioni, oltre ai codici di diniego previsti per tutti i sostituti di imposta, l’Agenzia delle Entrate ha previsto tre codici specifici per l’INPS, utili a comunicare in modo puntuale la mancata gestione delle dichiarazioni interessate.
In particolare, quando l’INPS non può effettuare o completare i conguagli a debito del modello 730-4, ad esempio per cessazione della prestazione o perché la prestazione è divenuta esente, si utilizzano i seguenti codici di diniego:
– codice CP, conguaglio non possibile parziale;
– codice CT, conguaglio non possibile totale;
– codice ES, diniego per soggetti residenti all’estero.
Il codice ES riguarda i soggetti residenti all’estero nel 2025 e/o nel 2026 che, per la dichiarazione dei redditi, possono utilizzare esclusivamente il modello “Redditi Persone Fisiche”. Quando riceve il diniego dall’INPS, l’Agenzia delle Entrate lo comunica:
– al contribuente, in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata attraverso il sito internet della medesima Agenzia;
– al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, nell’ipotesi di dichiarazione presentata tramite un CAF o un professionista abilitato, che deve a sua volta informare il contribuente.
3. Servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”
Per l’assistenza fiscale 2026, i soggetti che hanno indicato l’INPS come sostituto d’imposta possono consultare la propria posizione fiscale accedendo, con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS) al citato servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”.
Nel servizio sono disponibili le seguenti informazioni:
– avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili del modello 730-4 trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
– conferma dell’avvenuto abbinamento dei conguagli alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto di imposta del dichiarante;
– eventuale diniego del modello 730-4, con conseguente comunicazione da parte dell’INPS all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione di imposta;
– importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nel modello 730-4, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.
Per confrontare correttamente i dati riportati nel prospetto di liquidazione del modello 730-4 con i conguagli che l’INPS effettuerà sulla prestazione in pagamento, occorre considerare quanto segue.
Il risultato contabile della dichiarazione è espresso con un unico importo complessivo, a debito o a credito del dichiarante, ottenuto dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito, compresi gli eventuali acconti, e di quelle a credito.
In caso di dichiarazione congiunta, tale importo comprende anche i debiti o i crediti riferiti al coniuge o alla parte dell’unione civile.
Nel prospetto di liquidazione del modello 730-4 questo dato compare nella voce “risultato della liquidazione”, con una delle seguenti diciture:
– “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” se a debito del contribuente;
– “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” se a credito del contribuente.
Oltre alla consultazione dei dati, il servizio consente ai sostituiti INPS, sotto la propria responsabilità, di:
– trasmettere online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda o unica rata d’acconto IRPEF e/o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la data di scadenza prevista per il 10 ottobre 2026;
– trasmettere online, entro il medesimo termine, la revoca della richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda o unica rata d’acconto IRPEF e/o cedolare secca, in precedenza presentata;
– chiedere all’INPS il diniego della gestione della dichiarazione se l’Istituto è stato indicato per errore come sostituto d’imposta. Il diniego non può, invece, essere richiesto quando l’INPS, in presenza del corretto rapporto di sostituzione, ha già preso in carico il modello 730-4 e ha associato i conguagli a una prestazione.
Le stesse informazioni possono essere consultate anche tramite l’app “INPS mobile”.
L’Istituto gestisce anche le dichiarazioni integrative trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, purché siano presentate dai soggetti sostituiti entro il 25 ottobre 2026.
Le dichiarazioni trasmesse oltre tale termine non saranno gestite e le Strutture territoriali dell’INPS non potranno consultarne i dati.
4. Annullamento e variazione della seconda o unica rata di acconto e/o cedolare secca
La richiesta di annullamento o variazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o della cedolare secca, con addebito previsto a novembre 2026, potrebbe non produrre effetti immediati, in base al momento in cui viene presentata e allo stato di elaborazione dei pagamenti delle prestazioni di novembre 2026.
Se la richiesta arriva dopo l’elaborazione delle prestazioni di novembre 2026, la variazione non potrà essere applicata su quella mensilità. In questo caso, la riduzione sarà effettuata a dicembre 2026 e l’importo trattenuto a novembre 2026 sarà rimborsato con la mensilità successiva.
5. Gestione delle risultanze contabili
L’INPS riceve i modelli 730-4 dall’Agenzia delle Entrate tramite un canale dedicato e comunica alla stessa Agenzia esclusivamente i casi in cui non deve effettuare i conguagli, mediante il cosiddetto “diniego”.
Si precisa che le risultanze contabili trasmesse all’INPS possono essere successivamente bloccate su disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Le Strutture territoriali dell’INPS possono verificare l’eventuale stato di blocco nella sezione “Eventi” dell’applicativo “Assistenza fiscale 730”, disponibile nella intranet sia nel “Portale Fiscalità Pensioni” che nella “Piattaforma Fiscale”.
Le posizioni restano bloccate fino a nuova disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Se l’autorizzazione allo sblocco arriva entro i termini utili per l’elaborazione da parte dell’INPS delle risultanze contabili, la dichiarazione viene sbloccata e gestita centralmente. In caso contrario, la dichiarazione viene chiusa con la dicitura “nessun documento” e gli eventuali conguagli sono effettuati direttamente dall’Agenzia delle Entrate e nessun dato confluisce nella CU 2027. In tali casi, per ulteriori informazioni il contribuente deve rivolgersi esclusivamente agli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.
Se, dopo l’avvio dell’assistenza fiscale, l’INPS non può più completare i conguagli a debito del modello 730-4, ad esempio, per cessazione della prestazione, decesso del dichiarante o incapienza delle somme in pagamento, l’Istituto invia una comunicazione all’interessato o ai suoi eredi, invitandoli a versare autonomamente gli importi residui secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate.
La sopravvenuta impossibilità di completare i conguagli viene comunicata, tramite l’Agenzia delle Entrate, anche all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione.
In caso di decesso del dichiarante, gli importi a debito non trattenuti dall’INPS devono essere versati dagli eredi direttamente all’Agenzia delle Entrate. In tale situazione non sono dovuti gli acconti d’imposta per il 2026. Le somme a credito non rimborsate saranno riportate nella CU 2027 e potranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo relativa al contribuente deceduto; in alternativa, gli eredi possono chiederne il rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate.
In caso di dichiarazione congiunta, il coniuge o la parte dell’unione civile superstite deve separare la propria posizione fiscale da quella del contribuente deceduto, versare gli eventuali importi a debito di propria competenza e fare valere l’eventuale credito nella dichiarazione relativa all’annualità successiva.
Poiché il termine ultimo di presentazione del modello 730 è fissato al 30 settembre 2026, nella scelta del numero di rate per il versamento dei debiti d’imposta a titolo di saldo o di primo acconto il dichiarante deve tenere conto dei tempi necessari all’INPS per completare le operazioni di recupero e per elaborare le prestazioni in pagamento.
Di conseguenza, se il modello 730-4 dovesse pervenire all’INPS dopo il mese di giugno 2026, il numero di rate effettivamente applicabili potrebbe essere inferiore a quello indicato dal contribuente nella dichiarazione.