INPS – Messaggio n. 2178 del 12 giugno 2023

Corresponsione per l’anno 2023 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del Decreto-Legge n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 127/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della Legge n. 232/2016

  1. Corresponsione d’ufficio e a domanda

Con il presente messaggio si comunica che con la mensilità di luglio 2023 l’Istituto provvederà a erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La corresponsione della quattordicesima è effettuata d’ufficio per i soggetti per i quali nelle banche dati dell’Istituto sono disponibili i dati reddituali utili per effettuare la lavorazione.

A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2023 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2023 (pensioni gestite nei sistemi della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2023, e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, che rientrino nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti, la quattordicesima sarà, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2023.

A seguito del trasferimento all’INPS, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, dalla medesima data del 1° luglio 2022 il beneficio spetta anche ai titolari di pensioni ex INPGI in possesso dei requisiti previsti.

Quanto ai requisiti di accesso anagrafici e contributivi si rinvia alle circolari e ai messaggi pubblicati in materia dall’Istituto e, da ultimo, al messaggio n. 2549 del 20 giugno 2017.

Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano, comunque, di averne diritto possono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, accedendo al sito istituzionale www.inps.it con la propria identità digitale, (SPID – Sistema pubblico Identità Digitale – almeno di II livello, CNS – Carta Nazionale dei Servizi o CIE – Carta di identità elettronica 3.0).

In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato.

  1. Requisiti reddituali per l’anno 2023

2.1 Anno di riferimento del reddito

La verifica del diritto alla quattordicesima viene effettuata, in caso di prima concessione, sulla base dei criteri di cui all’articolo 35, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e, nel caso di concessione del beneficio successiva alla prima, in base ai criteri dettati dal comma 8 del medesimo articolo, come modificato dall’articolo 13, comma 6, lettere a) e b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In questo ultimo caso devono essere presi in esame i redditi da pensione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati dell’anno in corso e i redditi diversi da pensione relativi all’anno precedente.

Per l’anno 2023 devono essere, quindi, valutati i seguenti redditi:

– in caso di prima concessione, tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2023(rientrano in tale casistica coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);

– nel caso di concessione successiva alla prima:

– i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, conseguiti nel 2023;

– i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2022.

Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2023 o 2022, sono stati utilizzati i redditi degli anni precedenti, risalendo fino al 2019.

2.2 Limiti di reddito

Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella sottostante.

Si rammenta che dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte o fino a 2 volte il trattamento minimo.

Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Si riporta di seguito la tabella dei limiti reddituali per l’anno 2023.

Anno 2023 (TM mensile € 563,74)
Anni di contribuzione TM annuo x 1,5 (tabella A) TM annuo x 2(tabella B)
Lavoratori dipendentiLavoratori autonomifino a € 10.992,93Tra € 10.992,94 e € 11.093,92Tra € 11.093,93 e € 14.657,24Oltre € 14.657,24
< 15 anni (< 780 ctr.)< 18 anni (< 936 ctr.)€ 437,00 Max € 11.429,93€ 336,00Max € 14.993,24
      
Lavoratori dipendentiLavoratori autonomifino a €10.992,93Tra € 10.992,94 e € 11.118,92Tra € €11.118,93 e € 14.657,24Oltre € 14.657,24
> 15 < 25 anni

(> 781 < 1.300 ctr)

> 18 < 28 anni

(> 937 <1.456 ctr.)

€ 546,00 Max € 11.538,93 € 420,00 Max € 15.077,24
      
Lavoratori dipendentiLavoratori autonomifino a € 10.992,93Tra € 10.992,94 e € 11.143,92Tra € 11.143,93 e € 14.657,24Oltre € 14.657,24
> 25 anni (>1.301 ctr.)> 28 anni (>1.457 ctr.)€ 655,00 Max € 11.647,93 € 504,00 Max € 15.161,24
  1. Pensioni gestite nei sistemi integrati

Rientrano nei sistemi integrati le pensioni:

– della Gestione privata;

– ex ENPALS;

– della Gestione pubblica liquidate con il sistema IVS;

– dei giornalisti liquidate con il sistema IVS (categorie 243, 244 e 245 con GP1AV91B=1).

3.1 Platea interessata

La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2023 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2023, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.

Si rammenta che l’importo aggiuntivo non spetta sulle seguenti prestazioni:

044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA).

La quattordicesima non viene, inoltre, erogata per le seguenti prestazioni:

– pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;

– trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati;

– pensioni della ex SPORTASS.

3.2 Registrazione delle attività sulla pensione

Sulle pensioni esaminate per la lavorazione è stata memorizzata la seguente movimentazione nel segmento GP1 del data base delle pensioni:

– GP1CMPNTIP il valore QA (Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse);

– GP1FMPNTIP il valore 1;

– GP1DMPN la data di elaborazione;

– GP1CPRD il valore M2023.

Nella funzione DIARIO sono state registrate le seguenti informazioni:

codice descrizione
0710 elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio € 000,00,
0711 elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio corrisposto su pensione ccc/ssss/nnnnnnnn
0712 elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: scartata al calcolo per xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nel segmento GP3, sezione “CU”, del relativo data base della pensione sulla quale viene attribuita la quattordicesima, viene memorizzato l’importo corrisposto: GP3EAGG = importo della somma aggiuntiva corrisposta.

3.3 Recupero di somme non dovute allo stesso titolo

Nel caso in cui il soggetto titolare di pensione abbia in corso una procedura di recupero per quattordicesima erogata negli anni precedenti e risultata non dovuta, in tutto o in parte a seguito delle verifiche reddituali a consuntivo, sulla quattordicesima del 2023 viene recuperato, in tutto o in parte, il debito residuo.

3.4 Apertura della procedura di prenotazione

La procedura “BOOKING OFFICE” consente l’erogazione della somma in argomento in modalità online.

Per l’anno 2023 la procedura viene messa a disposizione delle Strutture territoriali dal 26 giugno 2023.

Come rammentato al paragrafo 1, a decorrere dal 1° luglio 2022, anche ai titolari di pensioni ex INPGI (categoria 243, 244 e 245) in possesso dei requisiti normativamente previsti è corrisposta la quattordicesima.

Tramite la procedura di prenotazione “BOOKING OFFICE” possono essere elaborate solo le citate pensioni di categoria 243, 244 e 245 con GP1AV91B=1.

  1. Pensioni gestite nei sistemi della Gestione pubblica

4.1 Platea interessata

La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2023 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 30 giugno 2023, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.

Nella sezione “PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI” sono stati pubblicati gli elenchi dei seguenti soggetti:

– soggetti ai quali è stata attribuita d’ufficio la quattordicesima;

– soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima, in quanto titolari di altro trattamento pensionistico presente nel Casellario centrale dei pensionati;

– soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima, per cause diverse da quella del punto precedente, con l’indicazione della relativa motivazione.

4.2 Redditi utilizzati

Sono stati utilizzati i redditi trasmessi dagli interessati tramite domande web o inseriti dalle Strutture territoriali nell’applicativo online entro il giorno 15 maggio 2023.

In assenza di informazioni reddituali relativi agli anni 2022 o 2021, per i redditi diversi da quelli da prestazione, sono stati utilizzati i redditi dell’ultima campagna reddituale, ossia i redditi dell’anno 2020.

  1. Pensioni gestite nei sistemi ex INPGI

Le pensioni liquidate nei sistemi ex INPGI con decorrenza precedente al 1° luglio 2022 hanno diritto alla somma aggiuntiva dal 1° luglio 2022.

Per la somma aggiuntiva 2023 tali posizioni vengono elaborate nei sistemi informatici ex INPGI.

Si precisa, infine, che per l’anno 2022, nel caso in cui il pensionato ne faccia richiesta e ne abbia titolo, la somma aggiuntiva spetta nella misura massima di 6/12. La medesima, pertanto, dovrà essere rapportata a 6 mensilità.

A titolo esemplificativo si riportano le seguenti ipotesi:

– Decorrenza 10/2020 = 6/12 di 14a 2022 spettante;

– Decorrenza 04/2022 = 6/12 di 14a 2022 spettante;

– Decorrenza 10/2022 = 2/12 di 14a 2022 spettante.

  1. Scarto per irreperibilità

Non sono state elaborate le pensioni dei soggetti che, alla data dell’elaborazione, risultavano in condizione di irreperibilità, a eccezione dei pensionati con pagamento localizzato all’estero tramite Citibank NA, in considerazione delle attività di verifica dell’esistenza in vita svolte dalla medesima banca.

Qualora i soggetti irreperibili presentino domanda per l’attribuzione della somma aggiuntiva, deve preventivamente essere sanata la condizione di irreperibilità secondo le indicazioni di cui ai messaggi n. 2702 del 4 luglio 2018 e n. 4567 del 6 dicembre 2018.

  1. Comunicazioni ai pensionati

Il credito per somma aggiuntiva per l’anno 2023 viene evidenziato con apposita voce nel cedolino di pensione.

Le lettere di comunicazione relative al credito per somma aggiuntiva non saranno spedite in formato cartaceo. Il beneficiario viene informato con le seguenti modalità:

a) nella relativa sezione del modello “OBIS/M”;

b) con apposita comunicazione nell’area personale dell’interessato e con invio di una comunicazione e-mail al contatto telematico del pensionato, se disponibile;

c) sul cedolino, con apposita annotazione;

d) con invio di un messaggio SMS, in caso di contatto valido;

e) con invio di una notifica sull’app “IO”.