INPS – Messaggio n. 2410 del 31 luglio 2025

Contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione, stipulati dai pensionati INPS – Nuova funzione telematica di chiusura del piano di ammortamento successiva all’avvenuto rilascio del benestare

1. Premessa

In riferimento ai contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione stipulati dai pensionati INPS, successivamente al rilascio del benestare da parte della Struttura INPS territorialmente competente, possono sopraggiungere eventi – di carattere oggettivo o soggettivo – da cui consegue la necessità di chiudere il piano di ammortamento su pensione impostato sulla piattaforma informatica “Quote Quinto”.

Secondo la prassi finora in uso, su apposita richiesta inviata a mezzo PEC dalla banca/intermediario finanziario creditore, la chiusura del piano di ammortamento su pensione e, in caso di rinnovo, l’eventuale ripristino del piano originariamente impostato, sono oggetto di intervento manuale da parte delle Strutture INPS territorialmente competenti.

Con il presente messaggio si comunica che è disponibile la funzione che consente alle banche/intermediari finanziari di chiudere autonomamente i piani di ammortamento in essere, ricorrendo ai servizi di Web Service e Web Application. Anche detta innovazione si inserisce nel più ampio progetto di reingegnerizzazione della procedura “Cessione Quinto”, già da tempo avviato nell’ottica di semplificazione dell’azione amministrativa e di assicurare, quindi, una maggiore tempestività nella definizione delle varie fasi del processo medesimo.

La fruizione della nuova funzione di chiusura è riservata alle banche/intermediari finanziari in regime di convenzione con l’Istituto.

Conseguentemente, per le società in regime di mero accreditamento resta in vigore la prassi sopra descritta.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano di seguito i casi nei quali tale funzione deve essere utilizzata:

– nullità del contratto di finanziamento (incapacità di agire del pensionato, laddove l’intermediario finanziario venga a conoscenza della misura di protezione e della nomina dell’amministratore di sostegno/tutore – sebbene già dichiarati all’atto di sottoscrizione del contratto – solo successivamente al rilascio del benestare da parte dell’INPS);

– annullamento del contratto di finanziamento (per recesso del pensionato cedente, mancato perfezionamento del contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza, ecc.).

Tanto premesso, si illustrano di seguito le modalità operative di utilizzo della nuova funzione.

2. Modalità operative

La nuova funzione può essere utilizzata esclusivamente per la chiusura di piani di ammortamento (di cessione del quinto della pensione e traslazione da stipendio) presenti nella procedura “Quote Quinto”, che si trovino nello stato di “Validato”/”Sospeso”/”In accodamento”.

Non è consentito il ricorso a tale funzione nei giorni in cui viene eseguita l’estrazione dei ratei pensionistici, dei quali viene data notizia alle banche/intermediari finanziari mediante avviso nella sezione riservata “Avvisi Finanziarie” del sito istituzionale dell’INPS.

2.1 Chiusura di un piano di prima acquisizione

Per la chiusura di un piano di prima acquisizione, una volta inserita la domanda, la procedura effettua in automatico la chiusura del piano e la cessazione della trattenuta sulla pensione a decorrere dal primo rateo utile in pagamento.

2.2 Chiusura di un piano di rinnovo

Per la chiusura di un piano di rinnovo(interno o esterno),in sede di inserimento della domanda, la banca/intermediario finanziario deve obbligatoriamente selezionare una delle seguenti opzioni:

a) ripristinare il precedente piano;

b) non ripristinare il precedente piano.

L’esercizio di tale opzione presuppone l’accordo tra la banca/intermediario finanziario rinnovante con la banca/intermediario finanziario titolare del piano oggetto di rinnovo e, nel contempo, l’informativa al pensionato a cura della banca/intermediario finanziario rinnovante.

Posto che il piano oggetto di rinnovo originariamente impostato non può essere riattivato oltre la propria scadenza contrattuale (anche qualora sia previsto un periodo di accodamento), in tali circostanze la domanda di ripristino sarà respinta automaticamente con la seguente motivazione: “non è possibile ripristinare il piano precedente, presentare la domanda di annullamento rinnovo mediante PEC alla sede INPS competente”.

Conseguentemente, la banca/intermediario finanziario deve richiedere la chiusura del piano di ammortamento tramite PEC alla Struttura territorialmente competente dell’INPS. Quest’ultima provvede a chiudere il piano di rinnovo e a gestire, al di fuori della procedura “Quote Quinto”, la prosecuzione dell’ammortamento/accodamento del piano scaduto mediante le procedure “Accantonamento somme” e “PAGVARI”. A tale fine, in caso di previsto accodamento, la Struttura territoriale dell’INPS deve contattare la banca/intermediario finanziario titolare del piano oggetto di rinnovo per acquisire l’importo del residuo debito da recuperare e, contestualmente, provvedere al blocco del codice fiscale del pensionato.

Lo stesso iter deve essere seguito in caso di domanda di chiusura di “rinnovo di piani multipli” della Gestione pubblica qualora, anche solo uno dei piani da rinnovare, non possa essere ripristinato.

2.3 Erronea domanda di chiusura di un piano

In caso di errata chiusura di un piano nello stato di “Validato”/”Sospeso”, la banca/intermediario finanziario richiedente deve rivolgersi alla Struttura territorialmente competente dell’INPS per l’eventuale ripristino del piano di ammortamento stesso.

Diversamente, in caso di errata chiusura di un piano in fase di accodamento erroneamente chiuso, il medesimo può essere ripristinato previa comunicazione tramite e-mail alla casella istituzionale supportoQQ@inps.it (è escluso l’invio di PEC) da parte della banca/intermediario finanziario, affinché possa essere gestito centralmente dall’INPS.

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