INPS – Messaggio n. 2458 del 30 giugno 2023
Chiarimenti sulla circolare n. 54 dell’8 giugno 2023
In riferimento all’oggetto, a seguito delle avanzate richieste di chiarimento, si precisa quanto segue.
Requisito della sospensione dell’attività con particolare riferimento ai lavoratori autonomi agricoli.
Si conferma anche con riferimento all’indennità ai lavoratori autonomi, il principio in ambito agricolo, già stabilito nel messaggio 2215 del 14 giugno u.s. in tema di ammortizzatore unico, per cui l’impossibilità a prestare attività lavorativa, in conseguenza degli straordinari eventi atmosferici di cui al decreto legge 61/2023, non deve intendersi riferita all’intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo. Pertanto si ritiene corretta l’interpretazione in base alla quale viene riconosciuta la sospensione dell’attività nei confronti di tutti gli agricoltori con sede legale o operativa in uno dei Comuni di cui all’elenco allegato al decreto-legge n. 61/2023, nonché nei confronti degli agricoltori i cui terreni agricoli posseduti e/o condotti ricadono totalmente o in parte nei predetti Comuni; ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum, infatti, la sospensione può interessare anche solo parzialmente l’attività agricola svolta dagli agricoltori.
Sempre con riferimento alla sospensione dell’attività, nel confermare che la norma prevede un’indennità di importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione, si fa presente che il predetto importo non è frazionabile e che lo stesso indennizza un periodo di sospensione non superiore a 15 giorni. Pertanto, ad esempio, nel caso di tre sospensioni differenti verificatesi a causa di forti piogge rispettivamente dal 4 al 5 maggio 2023 dal 7 al 9 maggio 2023 e dal 12 al 13 maggio 2023, il richiedente l’indennità può presentare una domanda con tre distinti periodi di sospensione (o in alternativa tre diverse domande per ciascun periodo). Nell’esempio fatto l’indennità spettante ammonterà a 1500 euro, fermo restando il limite complessivo di 3000 euro per beneficiario. L’esempio fatto e la precisazione fornita hanno chiaramente validità generale per tutti i lavoratori autonomi destinatari dell’art. 8 del decreto 61/2023.
Documentazione da produrre per il riesame della domanda e documentazione utile a provare la sospensione
Per quanto attiene alla documentazione da produrre in sede di riesame, si ribadisce che l’Istituto procederà all’istruttoria delle domande verificando la sussistenza dell’iscrizione alla gestione di appartenenza attraverso la consultazione dei propri archivi o di archivi appartenenti ad altri Enti, Istituti o Casse private cui l’Istituto ha accesso; qualora dalla consultazione dei predetti archivi non venga riscontrata l’iscrizione del lavoratore alla specifica gestione di appartenenza, l’interessato potrà promuovere riesame, allegando eventualmente documentazione utile dalla quale si evinca la predetta iscrizione (certificati di iscrizione, estratti contributivi, ricevute di versamento dei contributi), che sarà oggetto di riesame a cura della Struttura territoriale INPS competente per residenza del lavoratore.
Per quanto concerne la documentazione attraverso la quale eventualmente si chiederà – nell’ambito di controlli a campione – di provare la sospensione dell’attività lavorativa, si anticipano a titolo esemplificativo, senza pretesa di esaustività, alcune indicazioni su documenti – di qualsiasi natura – che possano dimostrare successivamente in caso di verifica, che l’attività era sospesa: comunicazione di attivazione dell’assicurazione; provvedimenti pubblici di autorità; dichiarazioni effettuate nei confronti di altri enti/autorità/società;
registrazioni audiovisive; lettere di comunicazione di ritardi o sospensioni negli adempimenti contrattuali; fatture per interventi straordinari legati al ripristino e/o qualsiasi tipo di documentazione utile idonea a dimostrare la sospensione dell’attività).
Regime fiscale dell’indennità
Infine, si conferma che – come già chiarito nel messaggio Hermes n. 2264/2023 – l’indennità una tantum costituisce reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. Tuttavia, considerato che il regime fiscale è differenziato a seconda della natura del reddito sostituito e, nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, in base alla categoria di appartenenza del lavoratore, si è provveduto ad implementare il flusso di presentazione della domanda inserendo nel box delle dichiarazioni facoltative due ulteriori dichiarazioni, di cui una riservata ai lavoratori autonomi con regime forfettario e un’altra ai lavoratori autonomi agricoli; l’Istituto procederà, pertanto, ad applicare a ciascun lavoratore il regime fiscale proprio della categoria di appartenenza.
È invece in corso di definizione la modalità di gestione, ai fini fiscali, delle posizioni degli assicurati che hanno presentato domanda prima del rilascio delle implementazioni di cui sopra.
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