INPS – Messaggio n. 2669 del 15 settembre 2025
Lavoratori marittimi – Prestazioni a tutela dello stato di malattia – Rapporto di lavoro e relative vicende – Comunicazioni Obbligatorie UniMare
L’articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), ha novellato gli articoli 6 e 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, che disciplinano l’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale e complementare, specifiche del settore marittimo (cfr. il messaggio n. 157 del 12 gennaio 2024, la circolare n. 55 del 4 aprile 2024 e i messaggi n. 2022 del 29 maggio 2024, n. 2829 del 9 agosto 2024 e n. 3456 del 18 ottobre 2024).
A seguito di detta riforma, in armonizzazione con la restante platea di assicurati per eventi di malattia, è stato realizzato il processo di standardizzazione dei flussi di lavorazione, con il conseguente utilizzo dei dati trasmessi dal datore di lavoro mediante i flussi Uniemens, già ordinariamente in uso a tutti i fini INPS.
In particolare, l’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, prevede che gli armatori e le società di armamento effettuino le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro concernenti la gente di mare in modalità telematica attraverso il Servizio informatico UniMare, come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 24 gennaio 2008.
Gli stessi armatori e società di armamento comunicano, inoltre, sulla base delle regole tecniche del Servizio informatico UniMare, le vicende inerenti l’instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo della nave (cfr. il paragrafo 4, punto 3, della circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale n. 14 dell’8 maggio 2008 e il paragrafo 2.3 di Modelli e regole delle Comunicazioni obbligatorie Gente di mare – Aprile 2025 v.1.0).
Tanto premesso, in un’ottica di crescente semplificazione, sono in progressivo superamento le indicazioni fornite con il messaggio n. 610 del 18 febbraio 2020, relativamente all’obbligo di esibizione, da parte del lavoratore marittimo, del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo.
Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente messaggio, la verifica istruttoria di coerenza tra le vicende del rapporto di lavoro e la certificazione medica di malattia è effettuata, per la generalità dei lavoratori aventi diritto alla tutela della malattia marittimi, sulla base delle risultanze dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare, ferma restando la facoltà di eventuali supplementi istruttori, ove necessario, mediante l’acquisizione del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo.
Permane, invece, attualmente confermato l’obbligo di esibizione del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo da parte dei lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro/disponibilità retribuita (c.d. C.R.L.) (NOTA 1).
Resta fermo, infine, l’obbligo di esibizione della documentazione equivalente per i lavoratori non marittimi che svolgono attività lavorativa a bordo della nave (NOTA 2).
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Note:
(1) A tali lavoratori il diritto alla tutela previdenziale di malattia è riconosciuta, per eventi insorti oltre i 28 giorni dallo sbarco ed entro i 180 giorni dallo stesso, in misura pari e per la stessa durata delle indennità di malattia per i lavoratori non marittimi (ossia: durata massima di 180 giorni, applicazione del cosiddetto “periodo di carenza”, indennità nella misura del 50% per i primi 20 giorni di assenza e del 66,66% per i giorni dal 21° al 180° della retribuzione del mese precedente l’evento di malattia o del periodo di riferimento del rapporto di lavoro, ridotta a 2/5 della misura normale in caso di ricovero ai lavoratori non aventi familiari fiscalmente a carico).
(2) Il diritto alla tutela di malattia per i marittimi è riconosciuto, ai sensi dell’articolo 3 del R.D.L. n. 1918/1937 alle “persone regolarmente inscritte sul ruolo d’equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave” con estensione, quindi, ai lavoratori che, pur avendo diverso inquadramento previdenziale, svolgono attività lavorativa sulla nave (cfr. il paragrafo 3 della circolare n. 179 del 23 dicembre 2013), sempre che sussista:
– l’autorizzazione ministeriale, rilasciata all’Armatore dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
– il certificato medico di autorizzazione all’imbarco rilasciato nell’ambito della necessaria visita preventiva di imbarco dall’ambulatorio SASN – Servizi per l’Assistenza Sanitaria al personale Navigante, marittimo e dell’aviazione civile dell’USMAF-SASN di riferimento per territorio o da un medico fiduciario autorizzato.