INPS – Messaggio n. 3779 del 30 ottobre 2023
Proroga delle disposizioni di cui all’articolo 43-bis del Decreto-Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130 – Istruzioni operative e contabili per l’anno 2023
- Premessa
L’articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), ha prorogato “per gli anni 2022 e 2023 la disposizione di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122”.
L’articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e successive modificazioni, dispone al comma 1 che: “Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell’articolo 44, previa autorizzazione dell’INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92”.
Alla luce della novella normativa della legge di Bilancio 2022, il citato articolo 43-bis deve quindi essere interpretato nel senso che la sua applicazione temporale è estesa alle società sottoposte a procedura di liquidazione giudiziale (NOTA 1) o in amministrazione straordinaria destinatarie, negli anni 2022 e 2023, di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018.
Al ricorrere della suddetta ipotesi, limitatamente ai lavoratori ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al richiamato articolo 44, trova applicazione anche per gli anni 2023 e 2024 l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal versamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni (c.d. ticket di licenziamento).
Tali esoneri riconoscibili per le annualità 2023 e 2024 sono autorizzati nel limite di spesa, cumulativo per entrambe le misure, di 21 milioni di euro per ciascun anno (NOTA 2).
Sulla base dei dati forniti dai responsabili della procedura concorsuale, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali provvede alla verifica che gli importi richiesti trovino capienza nello stanziamento previsto dalla norma, autorizzando le relative domande nel limite di spesa sopra precisato.
Come già chiarito con i messaggi n. 3920 del 26 ottobre 2020 e n. 1400 del 29 marzo 2022, in conformità a quanto indicato nella circolare n. 19/2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’applicazione degli esoneri deve essere infatti richiesta al medesimo Dicastero, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento CIGS ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018; il relativo decreto ministeriale di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, individuando distintamente quelli relativi al TFR e quelli relativi al ticket di licenziamento, con separata evidenza per ogni anno di competenza.
Si ribadisce che le aziende che intendano richiedere gli esoneri previsti dall’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018 devono fornire la stima del costo già in sede di accordo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ossia:
- a) la misura complessiva delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto afferenti alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018, distinta in relazione a ogni anno civile interessato dalla CIGS;
- b) la misura complessiva del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, da calcolare, secondo le indicazioni precisate da ultimo con la circolare n. 137/2021, con riferimento all’anno civile in cui ricade la data di cessazione del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi del citato decreto-legge.
Per quanto attiene alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa, con i citati messaggi è stato precisato che le disposizioni di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018 non modificano la destinazione e l’assetto del TFR come determinati dal quadro normativo vigente; pertanto, in relazione alle specifiche caratteristiche dell’azienda e alle scelte operate dal lavoratore, il TFR potrebbe seguire le seguenti destinazioni:
- versamento ai fondi di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
- versamento al Fondo di Tesoreria di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- accantonamento presso il datore di lavoro.
Nell’ipotesi di cui al precedente punto a), l’Istituto provvede a trasferire il TFR maturato e afferente alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018, al fondo pensione di destinazione.
Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti b) e c), invece, l’Istituto provvede al pagamento diretto al lavoratore alla fine del periodo di CIGS autorizzata. Infatti, in ragione della tipologia di aziende destinatarie delle misure (imprese in liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria, che abbiano cessato l’attività e per le quali sussistano concrete possibilità di cessione dei complessi aziendali), i lavoratori, al termine del periodo di integrazione salariale, cesseranno il rapporto di lavoro per licenziamento o per passaggio alle dipendenze dell’acquirente ai sensi dell’articolo 47, comma 5-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, senza applicazione del secondo comma dell’articolo 2112 del codice civile.
- Istruzioni operative per l’inoltro e l’accoglimento delle domande di esonero
Ai fini della fruizione degli esoneri previsti dall’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018, i curatori o i commissari straordinari (o gli intermediari da essi incaricati) devono inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” – una domanda di ammissione all’esonero.
Le modalità operative per l’inoltro della domanda sono state rese note con i citati messaggi n. 3920/2020 e n. 1400/2022, ai quali si rinvia.
Si ribadisce che le misure di esonero in argomento trovano applicazione sulla matricola istituita ai fini dell’assolvimento degli obblighi informativi afferenti alla procedura concorsuale.
Ove sussistano i presupposti che legittimano l’esonero, il codice autorizzazione (CA) “0Q” – istituito con il messaggio n. 3920/2020 e avente il significato di “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è ammesso ai sensi dell’art. 43 bis del D.L. n. 109/2018 l’esonero contributivo a Fondo di Tesoreria e/o l’esonero dal versamento del contributo di cui all’art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento)” – deve essere assegnato:
– con decorrenza dal mese di fruizione dell’esonero e con validità sino alla durata dello stesso, qualora l’esonero venga richiesto relativamente sia alle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria sia al ticket di licenziamento;
– dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro fino al mese successivo all’ultima interruzione alla quale si applichi l’esonero, se l’esonero è relativo soltanto al ticket di licenziamento.
Entrambi gli esoneri, nei limiti di importo determinati secondo quanto indicato nel citato messaggio n. 3920/2020, devono sempre riferirsi esclusivamente a lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018.
Si evidenzia, inoltre, la necessità di verificare che, per i periodi oggetto di esonero dal versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, la procedura concorsuale non abbia provveduto a esporre nel flusso Uniemens anche i codici di versamento “CF01”, “CF02” e “CF11”, afferenti a lavoratori e periodi per i quali è stata inoltrata la domanda di esonero.
Qualora risulti che detti codici siano stati indebitamente utilizzati, la Struttura territoriale competente contatta la procedura concorsuale per i conseguenti adempimenti di rettifica, presupposto indispensabile per l’accoglimento della domanda di esonero.
In ogni caso, al fine di evitare l’indebito pagamento da parte del Fondo di Tesoreria di quote di TFR oggetto di esonero ai sensi dell’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018, la Struttura territoriale provvede a segnalare tale circostanza (ossia la presenza dei codici di versamento “CF01”, “CF02” e “CF11”) tramite la casella istituzionale Info.FondoTesoreria@inps.it (specificando il periodo di concessione dell’esonero dal versamento al Fondo). Al ricorrere della suddetta circostanza, infatti, la richiesta di pagamento diretto al Fondo di Tesoreria non può essere accolta in quanto il pagamento delle quote di TFR oggetto di esonero deve avvenire secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 2.1 e gli oneri non sono a carico del Fondo di Tesoreria.
2.1 Domande di liquidazione delle quote di TFR
Al fine di consentire la liquidazione del TFR ai lavoratori o il trasferimento al fondo pensione scelto dal lavoratore, i curatori, i commissari straordinari o gli intermediari da loro incaricati, devono presentare istanza di liquidazione utilizzando l’apposito servizio “Liquidazione quota TFR (art. 43 bis, decreto-legge 109/2018)” disponibile sul portale dell’Istituto.
Ulteriori istruzioni operative sono state fornite ai paragrafi 3.1 e 3.2 del messaggio n. 3920/2020, ai quali si rinvia.
Si ribadisce, tuttavia, che prima di procedere all’istruttoria delle domande gli operatori di Sede devono verificare che l’azienda abbia ottenuto l’attribuzione del CA “0Q”; in caso contrario devono invitare il responsabile della procedura concorsuale a presentare domanda di esonero.
Si raccomanda, inoltre, di verificare che i lavoratori per i quali viene disposto il pagamento del TFR siano stati indicati nel decreto di autorizzazione della CIGS ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018 e che l’importo complessivamente posto in pagamento non superi quello preventivato, comprese eventuali precedenti liquidazioni.
Al fine di facilitare tale verifica nel “Cruscotto Reportistica FdG”, raggiungibile al seguente percorso intranet: “Processi” > “Prestazioni a sostegno del reddito” > “Fondo di garanzia – Fondo di tesoreria – TFR su CIGS”, è stato implementato il report “Liste TFR su CIGS”, mediante il quale è possibile verificare l’importo lordo erogato a titolo di TFR per un determinato decreto o matricola aziendale.
- Istruzioni contabili
Per le rilevazioni contabili della proroga delle disposizioni di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018, disposta dall’articolo 1, comma 126, della legge n. 234/2021, si confermano, per l’anno 2023, le istruzioni contabili fornite con il messaggio n. 3920/2020, i cui conti GAU30291/GAU10291 e GAU24291 sono stati opportunamente ridenominati.
I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri derivanti dalla norma in argomento, saranno tenuti dalla Direzione generale.
Si allega la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
—
Note:
(1) L’articolo 349 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, prevede che: “Nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie”.
(2) L’articolo 1, comma 126, della legge n. 234/2021, prevede che le somme stanziate sono a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Allegato
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione | V |
Codice conto | GAU30291 |
Denominazione completa | Quote di Trattamento di Fine Rapporto maturate nel periodo di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinario, a favore di dipendenti di società sottoposte a procedure fallimentari o in amministrazione straordinaria – art. 43 bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, art. 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 |
Denominazione abbreviata | TFR.SU TR.INT.SAL-A43 BIS DL109/18;A1 C126 L234/21 |
Validità e Movimentabilità | Mese 10 Anno 2020 /M. P |
Tipo variazione | V |
Codice conto | GAU10291 |
Denominazione completa | Debiti per le quote di Trattamento di Fine Rapporto, maturate nel periodo di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinario, a favore di dipendenti di società sottoposte a procedure fallimentari o in amministrazione straordinaria art. 43 bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, art. 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 |
Denominazione abbreviata | DEB.TFR SUTR.I.SAL-A43 B DL109/18;A1 C126 L234/21 |
Validità e Movimentabilità | Mese 10 Anno 2020 /M. P |
Tipo variazione | V |
Codice conto | GAU24291 |
Denominazione completa | Entrate Varie – Recuperi e reintroiti delle quote di Trattamento di fine Rapporto maturate nel periodo di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinario, a favore di dipendenti di società sottoposte a procedure fallimentari o in amministrazione straordinaria – art. 43 bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, art. 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 |
Denominazione abbreviata | REC/TFR TR.INT.SAL-A43BIS DL109/18;A1 C126 L234/21 |
Validità e Movimentabilità | Mese 10 Anno 2020 /M.S |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Messaggio 29 marzo 2022, n. 1400 - Proroga per l’anno 2022 delle disposizioni di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
- INPS - Circolare n. 109 del 27 dicembre 2023 - Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico di cui all’articolo 18 del Decreto-Legge n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 191/2023 - Interpretazione autentica…
- MINISTERO TURISMO - Decreto ministeriale 24 giugno 2021, n. 1004 - Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate a fiere e congressi, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19…
- INPS - Messaggio 26 ottobre 2020, n. 3920 - Articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Liquidazione della quota di TFR ed esoneri contributivi. Istruzioni contabili.…
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 agosto 2022, n. 23974 - I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…