INPS – Messaggio n. 3782 del 13 novembre 2024

Attività di Vigilanza documentale – Progetto PNRR n. 130 – Rilascio “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso” con riferimento all’incrocio tra flussi UniEmens e comunicazioni obbligatorie – Modalità di regolarizzazione

1. Premessa

Nell’ambito degli impegni assunti dall’Italia con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare nell’ambito della Missione 5, Componente 1, dedicata alle politiche del lavoro, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha adottato, con decreto 19 dicembre 2022, n. 221, il “Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025” da realizzare attraverso azioni specifiche finalizzate a prevenire e contrastare il lavoro sommerso nei diversi settori economici.

Il Piano dedica un apposito paragrafo, il B.2.2, alle attività che l’INPS deve realizzare in materia di promozione della compliance al fine di incentivare il processo di regolarizzazione del contribuente e l’emersione di basi imponibili.

Conseguentemente, con la determinazione direttoriale n. 267 del 3 ottobre 2022, è stato individuato il progetto PNRR n. 130, denominato “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso”.

Sul piano normativo, il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, all’articolo 30, commi da 5 a 9, ha previsto, dal 1° settembre 2024, una specifica disciplina in materia di promozione della compliance in ambito contributivo al fine di introdurre nuove e più avanzate modalità di comunicazione tra il contribuente e l’INPS, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.

In particolare, l’articolo 30, comma 5, prevede che l’INPS: “mette a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Il contribuente può segnalare all’INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest’ultimo non conosciuti”. Pertanto, l’Istituto è legittimato a inviare al contribuente, o al suo intermediario, comunicazioni di invito alla compliance e alla correzione spontanea di irregolarità commesse nella trasmissione dei flussi contributivi.

Il successivo comma 6 prevede che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l’Istituto deve adottare i criteri e le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui al citato comma 5 sono messi a disposizione del contribuente e di favorire il corretto assolvimento degli obblighi contributivi. Sulla base di tale disposizione, il Consiglio di Amministrazione dell’INPS ha adottato la deliberazione n. 67 del 24 luglio 2024, approvata dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ai fini dell’entrata in vigore (NOTA 1).

La deliberazione ha a oggetto la promozione della compliance con specifico riferimento all’incrocio tra flussi UniEmens e comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Nella deliberazione, inoltre, sono specificate le fonti informative, la tipologia di informazioni, le modalità di comunicazione, le fattispecie di esclusione, i livelli di assistenza e i rimedi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti. È definito altresì il termine, pari a 30 giorni, entro cui il contribuente, a seguito della ricezione della comunicazione, può fare pervenire all’Istituto i fatti, gli elementi e le circostanze da quest’ultimo non conosciuti.

I commi da 7 a 9 del medesimo articolo 30, infine, hanno previsto il regime delle sanzioni civili applicabile a seguito dell’invio di lettere di compliance (NOTA 2), ai sensi dei quali, sia nel caso di evasione contributiva che in quello di omissione, la regolarizzazione e il pagamento entro i termini indicati dall’Istituto con la citata deliberazione (30 giorni dalla data di notifica della lettera) dà luogo all’applicazione delle sanzioni civili in misura ridotta rispetto al regime ordinario.

Nello specifico, la regolarizzazione degli inadempimenti contributivi, secondo le modalità e i termini indicati, comporta l’applicazione, in ragione della violazione contestata, delle seguenti sanzioni civili:

a) in caso di omissione contributiva, della sanzione, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione contributiva, della sanzione, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

L’applicazione della misura ridotta, in caso di pagamento in forma rateale, è subordinata al versamento della prima rata; in assenza di regolarizzazione e pagamento entro i termini previsti, si procede alla notifica al contribuente dell’importo della contribuzione omessa con l’applicazione delle sanzioni civili nella misura ordinaria.

2. L’esperimento pilota e il “Cruscotto di monitoraggio UniEmens/UNILAV”

L’Istituto, al fine di verificare il funzionamento dell’incrocio dei dati e i possibili effetti prodotti in termini di regolarizzazioni e contributi incassati, ha effettuato, nel corso del 2022 e previa condivisione con gli ordini professionali rappresentativi degli intermediari, un esperimento pilota avente a oggetto una campagna informativa di promozione della compliance basata, appunto, sulla rilevazione dei rapporti di lavoro attivi sulla base della lettura delle comunicazioni Unilav, in un dato periodo, privi della corrispondente denuncia UniEmens. In particolare, era stato individuato un campione di datori di lavoro ai quali erano state inviate delle lettere di compliance.

Gli esiti dell’esperimento-pilota hanno mostrato un apprezzabile effetto di adempimento spontaneo da parte dei datori di lavoro, sia diretto che indiretto. Gli esiti di tale esperimento sono stati illustrati nel Piano annuale della Vigilanza documentale e ispettiva 2023, adottato con la determinazione commissariale n. 6 del 28 giugno 2023.

3. La “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso”

Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica il rilascio della “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso” che, in questa prima fase, è stata alimentata con i dati presenti nel “Cruscotto di monitoraggio UniEmens/UNILAV”: i dati caricati si riferiscono ai rapporti di lavoro attivi, sulla base di quanto dichiarato nelle comunicazioni obbligatorie, privi delle corrispondenti denunce UniEmens individuali. Al momento, sono esclusi i rapporti di lavoro dipendente in agricoltura, i rapporti di lavoro pubblico e i lavoratori autonomi dello spettacolo.

La piattaforma consente di visualizzare, secondo la competenza territoriale delle Sedi INPS, i datori di lavoro che presentano almeno un’anomalia nel periodo di tempo considerato, e cioè un rapporto di lavoro attivo non coperto da corrispondente denuncia UniEmens. Sono riportati, in particolare, tutti i dati rilevati dalle comunicazioni obbligatorie e dagli archivi anagrafici dell’Istituto. Una volta selezionata una specifica posizione, la procedura consente la presa in carico dei datori di lavoro monitorati, l’istruttoria delle singole pratiche selezionate e l’eventuale invio della comunicazione di compliance.

Si sottolinea, in particolare, che l’applicazione integra al proprio interno le funzionalità di comunicazione bidirezionale del “Fascicolo elettronico del contribuente”, consentendo l’invio delle lettere attraverso l’utilizzo dello specifico oggetto “Confronto UniEmens-UNILAV”, selezionabile tra quelli afferenti alle attività di vigilanza documentale. Il contribuente, o gli intermediari muniti di delega attiva, possono a loro volta rendere disponibili all’Istituto eventuali elementi, idonei a giustificare la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in Unilav e quanto trasmesso all’INPS, utilizzando il medesimo oggetto per l’invio di una comunicazione dal “Cassetto previdenziale aziendale”.

Con successivo messaggio saranno fornite istruzioni per l’utilizzo della piattaforma da parte degli operatori INPS e i controlli amministrativi da porre in essere in fase di istruttoria, unitamente al manuale utente della procedura.

4. Modalità di effettuazione delle regolarizzazioni UniEmens

I datori di lavoro che, in seguito alla ricezione della lettera di invito alla compliance, intendono effettuare le operazioni di regolarizzazione devono, per i soli rapporti di lavoro individuati nella medesima lettera, trasmettere un flusso UniEmens utilizzando il seguente tipo regolarizzazione di nuova istituzione:

– RE, avente il significato di “REGOLARIZZAZIONE DA COMPLIANCE – EVASIONE’”.

Come già chiarito in premessa, in caso di regolarizzazione e pagamento dei contributi omessi entro 30 giorni dalla notifica della lettera di invito alla compliance, il contribuente potrà accedere al regime sanzionatorio agevolato. Tenuto conto che la fattispecie in trattazione fa emergere l’omessa denuncia del rapporto di lavoro, in caso di regolarizzazione e pagamento dei contributi omessi entro 30 giorni dalla notifica della lettera di compliance, il contribuente potrà accedere al regime sanzionatorio agevolato che prevede, nell’ipotesi di evasione contributiva, una sanzione civile annuale pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5.5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. L’applicazione della misura ridotta è prevista anche in caso di pagamento rateale; la relativa domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica della lettera di compliance e l’agevolazione è subordinata al versamento della prima rata.

In caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini indicati, l’INPS procede alla notifica al contribuente dell’importo della contribuzione omessa con l’applicazione delle sanzioni civili nella misura, in ragione d’anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 60 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Ai fini della corretta trasmissione dei flussi di regolarizzazione è obbligatorio valorizzare l’elemento <IdentAtto> della sezione <DenunciaIndividuale> con il protocollo della lettera di compliance ricevuta tramite Comunicazione bidirezionale con formato INPS.CMBD1.gg/mm/aaaa.xxxxxxx e inserire, inoltre, la data di notifica della lettera di compliance nell’elemento <DataAtto> con formato AAAAMMGG.

In caso di assenza della denuncia contributiva aziendale in uno o più periodi di competenza, è necessario procedere alla trasmissione del flusso UniEmens in formato “xml” utilizzando esclusivamente i software in dotazione ai datori di lavoro. Con successivo messaggio sarà comunicato l’aggiornamento della procedura internet “Compilazioni on-line”. Tale procedura è comunque già utilizzabile in tutti i casi in cui è presente una denuncia aziendale nel periodo oggetto di regolarizzazione.

Il tipo regolarizzazione RE genera una o più inadempienze di Tipo segnalazione “91”, aventi il significato di “REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA – COMPLIANCE”.

Note:

(1) La deliberazione è stata approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali prot. n. 20327 del 20 settembre 2024.

(2) Con riferimento alla nuova normativa in materia, introdotta dal decreto-legge n. 19/2024, si rinvia alla circolare n. 90 del 4 ottobre 2024.