INPS – Messaggio n. 3867 del 19 novembre 2024

Articolo 3-bis, comma 11, del Decreto Legislativo n. 502/1992 – Istruzioni operative per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o ai fondi speciali afferenti alla Gestione privata, collocati in aspettativa per l’incarico di direttore generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie locali, ospedaliere e di direttore scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico

1. Premessa. Quadro normativo

L’articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevede che: “La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza”.

Inoltre, la medesima disposizione prevede che: “Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da esse complessivamente sostenuto all’unità sanitaria locale o all’azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell’interessato”.

Successivamente, a seguito dell’interpretazione autentica recata dall’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, la disciplina del citato articolo 3-bis è stata estesa anche ai lavoratori dipendenti collocati in aspettativa per l’incarico di direttore scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico (cfr., da ultimo, la circolare n. 195 del 23 dicembre 2021).

I contributi relativi all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) sono calcolati con riferimento al trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito tenendo conto del massimale di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, che è rivalutato annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT e reso noto dall’Istituto (cfr., da ultimo, il paragrafo 12.2 della circolare n. 21 del 25 gennaio 2024).

Le forme assicurative previste e i relativi obblighi contributivi sono quelli del settore di appartenenza dell’interessato che sarebbero stati versati in caso di prosecuzione dell’attività di lavoro.

Si rammenta che il citato massimale non trova applicazione per i dipendenti privi di contribuzione a qualsiasi titolo accreditata per i periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i quali deve essere applicato il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della medesima legge.

Al riguardo si precisa che, in via generale, la disciplina del massimale di retribuzione ai fini contributivi non trova applicazione con riferimento alle contribuzioni “minori” che, pertanto, devono essere versate in relazione alla effettiva retribuzione corrisposta.

Tanto premesso, al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti informativi e contributivi, si precisa che nell’ipotesi di soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o ai fondi speciali afferenti alla Gestione privata, l’azienda sanitaria, ospedaliera o l’IRCCS presso cui il dipendente svolge l’incarico sono tenuti a inviare le denunce contributive, tramite il flusso Uniemens, con riferimento all’intero periodo di aspettativa concesso per l’espletamento degli incarichi in argomento. Il pagamento dei contributi viene effettuato dalla stessa azienda sanitaria, ospedaliera o dall’IRCCS di diritto pubblico che devono compilare il modello F24 con i propri codice fiscale e matricola.

In alternativa, si evidenzia che i datori di lavoro pubblici e privati, per i propri dipendenti collocati in aspettativa a seguito di conferimento dell’incarico di direttore generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie locali, ospedaliere e di direttore scientifico degli IRCCS di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992, possono altresì effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, a favore delle casse e dei fondi di iscrizione del dipendente al momento della nomina compilando il modello F24 con il proprio codice fiscale e indicando la matricola relativa all’azienda sanitaria, ospedaliera o all’IRCCS di diritto pubblico.

Al fine di consentire il corretto abbinamento dei versamenti con il flusso Uniemens, l’operatore di Sede deve modificare la delega con “matricola non coerente con il CF” inserendo il codice fiscale dell’azienda sanitaria, ospedaliera o dell’IRCCS di diritto pubblico.

In tale ipotesi, i datori di lavoro (pubblici e privati) provvedono a richiedere il rimborso di tutto l’onere sostenuto all’azienda sanitaria, ospedaliera o all’IRCCS di diritto pubblico presso cui il dipendente svolge l’incarico, le quali procedono al recupero della quota a carico dell’interessato.

Si ricorda che l’articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992, considerata la sua connotazione di norma previdenziale a carattere speciale, si applica esclusivamente alle figure citate nel decreto stesso (direttori generali, direttori amministrativi, direttori sanitari) delle aziende sanitarie locali, ospedaliere, nonché degli enti per i quali norme statali contengono la medesima tutela previdenziale e, come precisato in precedenza, anche ai direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico. Tale disposizione, pertanto, non è suscettibile di interpretazione estensiva ad altri lavoratori.

Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono indicazioni relative alle modalità di esposizione dei dipendenti in aspettativa che ricoprono la carica di direttore generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie locali, ospedaliere e di direttore scientifico degli IRCCS di diritto pubblico all’interno della sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.

2. Modalità di esposizione all’interno della sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

A partire dalla pubblicazione del presente messaggio, l’azienda sanitaria, ospedaliera o l’IRCCS di diritto pubblico presso cui il dipendente in aspettativa svolge l’incarico di direttore generale, amministrativo e sanitario o di direttore scientifico, nell’ipotesi di soggetti iscritti al FPLD o ai fondi speciali afferenti alla Gestione privata, devono valorizzare gli elementi contenuti nel tracciato relativo al flusso Uniemens analogamente a quanto attualmente previsto per i datori di lavoro con dipendenti.

L’azienda sanitaria, ospedaliera o l’IRCCS di diritto pubblico presso cui il dipendente in aspettativa svolge l’incarico, al fine di ottemperare agli adempimenti informativi verso l’INPS, deve richiedere l’apertura di una posizione contributiva con le stesse caratteristiche contributive (C.S.C. e C.A.) già utilizzate dal datore di lavoro (pubblico e privato) che ha concesso l’aspettativa.

I soggetti in parola devono altresì richiedere, tramite la funzionalità “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del “Cassetto previdenziale del contribuente”, l’attribuzione del C.A. “5K”, che assume il nuovo significato di “Posizione contributiva per i dipendenti in aspettativa che svolgono l’incarico di direttore generale, amministrativo e sanitario ovvero di direttore scientifico”.

Al momento dell’iscrizione deve essere indicata, come data di inizio attività, quella della presa in servizio del direttore generale, amministrativo e sanitario o del direttore scientifico. In merito, si richiamano le indicazioni fornite con la circolare n. 2 del 3 gennaio 2007, nonché il “Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda su web internet” (cfr. l’Allegato n. 2 della circolare n. 80 del 25 giugno 2014).

Si segnala che l’elemento <DenunceMensili>, nell’ambito del quale si sviluppa l’intero flusso, contiene rispettivamente gli elementi <DatiMittente> e <Azienda> e deve essere valorizzato secondo le regole ordinarie previste per le aziende DM.

Si evidenzia che l’esposizione dei lavoratori interessati all’interno del flusso Uniemens da parte delle aziende sanitarie, ospedaliere e degli IRCCS di diritto pubblico deve avvenire con le stesse modalità di esposizione con cui il lavoratore veniva esposto nei flussi da parte del datore di lavoro (pubblico e privato) che ha concesso l’aspettativa.

Per l’applicazione del massimale di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 181/1997, con riferimento ai lavoratori dipendenti collocati in aspettativa per l’incarico di direttore scientifico degli IRCCS di diritto pubblico, il datore di lavoro (pubblico e privato) deve valorizzare all’interno del flusso Uniemens nella <DenunciaIndividuale> l’elemento <RegimePost95> con il valore “N” o con il valore “S” se il lavoratore è soggetto a regime contributivo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dalla legge n. 335/1995.

Si evidenzia, infine, che il datore di lavoro (pubblico e privato) nel momento in cui concede l’aspettativa deve valorizzare nel flusso Uniemens l’elemento <TipoCessazione> con il valore “3”, avente il significato di “Sospensione”, e nel flusso relativo al mese di rientro in servizio l’elemento <TipoAssunzione> con il valore “3”, avente il significato di “Rientro Sospensione”.