INPS – Messaggio n. 3881 del 22 dicembre 2025

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 170 del 29 ottobre 2025 – Schema di convenzione tra le Regioni e l’INPS per l’erogazione degli importi relativi all’attuazione dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni

Premessa

Con la determinazione presidenziale 8 novembre 2017, n. 164, è stato adottato lo schema di convenzione tra le Regioni/Province autonome e l’INPS per l’erogazione degli importi relativi all’attuazione dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni/Province autonome (cfr. la circolare n. 6 del 18 gennaio 2018). La validità della convenzione, inizialmente fissata al 31 dicembre 2019, è stata successivamente estesa con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 17 giugno 2020 (cfr. il messaggio n. 3608 dell’8 ottobre 2020), che ha adottato un nuovo schema di convezione.

Successivamente, l’articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto la concessione da parte delle Regioni e delle Province autonome per l’anno 2021 di “[…] ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi” nel limite massimo delle risorse già assegnate – e non previamente utilizzate – alle Regioni e Province autonome ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 e, comunque, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2021. L’indennità è concessa previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS.

Inoltre, l’articolo 1, comma 288, della citata legge n. 178/2020, ha previsto che: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 286 l’applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro”.

Con il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 4 agosto 2021, n. 27, sono state accertate, sulla base del rilevamento effettuato dall’INPS, risorse residue, già nella disponibilità delle Regioni e destinate alle azioni di politica attiva del lavoro previste dall’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, per un importo totale complessivo pari a 322.901.172,88 euro (trecentoventiduemilioninovecentounomilacentosettantadue/88).

Al fine di potere utilizzare le risorse disponibili accertate nel citato decreto direttoriale n. 27/2021, le Regioni devono stipulare una convenzione con l’Istituto. Pertanto, è stato predisposto un testo negoziale adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 70 dell’11 maggio 2022.

Successivamente con il decreto direttoriale 9 maggio 2025, n. 1395, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha accertato le risorse residue riferibili alla Regione Basilicata, per un importo pari a 4.868.027,00 euro, comprensive dell’importo di 200.000,00 euro a titolo di accantonamento per eventuali contenziosi, sulla base degli esiti del Tavolo Tecnico tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS e la Regione medesima, tenutosi in data 11 settembre 2024, come previsto dal decreto direttoriale n. 27/2021.

Pertanto, esclusivamente le singole Regioni possono utilizzare le risorse disponibili accertate nel decreto direttoriale n. 27/2021, destinate alle azioni di politica attiva del lavoro poste a carico del Fondo sociale occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche per concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi, in base a quanto stabilito dall’articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 178/2020. I trattamenti in argomento vengono concessi con decreto delle Regioni da trasmettere all’INPS in modalità telematica e sono subordinati alla verifica del rispetto dei previsti limiti di spesa.

Considerata la scadenza fissata al 31 dicembre 2024 della convenzione di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 70/2022, e il persistere dell’esigenza delle Regioni di avvalersi della collaborazione dell’INPS per l’erogazione delle misure di politica attiva di cui al citato articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, sulla base della sussistenza di risorse residue, già assegnate e nella disponibilità delle Regioni, nonché accertate, è stato predisposto un nuovo testo convenzionale adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 170 del 29 ottobre 2025 (Allegato n. 1).

Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano le principali novità introdotte dal nuovo schema convenzionale.

1. Il nuovo schema convenzionale

Nel nuovo schema convenzionale restano sostanzialmente inalterati gli adempimenti delle Parti, il regime fiscale e il contenzioso, nonché le più recenti disposizioni relative alle misure di sicurezza per la protezione dei dati che l’INPS si impegna ad adottare al fine di garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento degli stessi dati. Per tali aspetti la convenzione rinvia al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, e al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393.

2. Adempimenti delle Parti

L’INPS eroga la prestazione nei limiti degli importi definiti dalla Regione, previo invio a cura della stessa dell’elenco dei beneficiari dalla medesima individuati, con l’indicazione dei dati necessari per procedere nei pagamenti, come declinati in convenzione.

Le istruzioni riguardanti le modalità di trasmissione degli elenchi degli aventi diritto, nonché le suddette comunicazioni, verranno rilasciate con successivi messaggi una volta definite le caratteristiche di ogni convenzione che le Regioni sottoscriveranno con l’Istituto.

L’INPS, in qualità di ente pagatore, si impegna a evadere le richieste di pagamento inviate dalla Regione, nei limiti degli importi comunicati, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste, verificando la sola esistenza in vita del beneficiario e non assumendosi alcuna responsabilità relativamente a eventuali pagamenti effettuati erroneamente dietro indicazione della Regione.

Eventuali ritardi nei pagamenti derivanti dalla trasmissione, da parte della Regione, non conforme nei dati e nelle modalità a quanto stabilito dall’Istituto e comunicato alla medesima, non potranno essere imputati all’INPS.

Inoltre, resta escluso, per l’Istituto, qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l’erogazione dell’importo concesso, oltre che lo svolgimento di attività di recupero di eventuali indebiti.

L’INPS si impegna a fornire al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e alla Regione, mensilmente e a richiesta, il dettaglio dei singoli pagamenti o qualsiasi altro documento equivalente, necessario ad attestare l’erogazione dell’importo in esame a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere l’avvio delle procedure di controllo e rendicontazione della spesa.

3. Costi del servizio, regime fiscale e istruzioni contabili

La Regione riconosce all’Istituto come costo del servizio l’importo di 4,50 euro, per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, a titolo di rimborso spese per l’erogazione del servizio, nonché gli importi a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il servizio di pagamento, nella misura di 0,03 euro per bonifico su IBAN, e di 3,84 euro per bonifico domiciliato presso Poste Italiane S.p.A. Tali importi sono esenti da IVA, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, punto 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Riguardo il regime fiscale e gli aspetti contabili si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n. 6/2018.

4. Durata della convenzione

La singola convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2028, salvo proroghe, da attuarsi prima della scadenza, mediante scambio di comunicazioni tramite posta elettronica certificata (PEC), e comunque nel limite delle risorse finanziarie comunicate all’INPS dalla Regione.

L’INPS potrà comunque procedere, anche oltre la suddetta data, al completamento dei pagamenti in argomento, purché i nominativi dei beneficiari pervengano entro il termine di vigenza della convenzione.

5. Istruzioni contabili

In merito alle modalità di contabilizzazione si confermano le indicazioni fornite con la circolare n. 6/2018, sia per l’erogazione dei benefici a carico dello Stato, che vengono rilevati nell’ambito della contabilità “GAU – Gestione degli oneri per il mantenimento del salari”, con imputazione ai conti già in uso GAU30281 e GAU10281, sia per quelli finanziati direttamente dalle Regioni con stanziamenti del proprio bilancio, nell’ambito della contabilità, partite di giro, “GPZ – Gestione per l’erogazione delle prestazioni per conto di altri Enti” con imputazione ai conti già in uso GPZ00282, GPZ10282, GPZ11282, GPZ25282 e GPZ35282.

In ordine al recupero dei soli costi di diretta imputazione, afferenti ad ambedue le tipologie di benefici, posti a carico delle Regioni, diversamente da quanto disposto con la citata circolare n. 6/2018, lo stesso è da imputare in AVERE al conto in uso GPA24228.