INPS – Messaggio n. 4097 del 4 dicembre 2024

Invalidità Civile – Verifiche reddituali anno 2020 – Obbligo di comunicazione dei redditi ai sensi dell’articolo 35, comma 10-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14

Le prestazioni economiche di invalidità civile sono prestazioni collegate al reddito, le quali vengono corrisposte nel caso in cui il soggetto beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge. In particolare, per la concessione di alcune prestazioni economiche, la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai soggetti beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria o non la comunichino integralmente (cfr. l’art. 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).

Ciò avviene per la pensione di inabilità (cfr. l’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5), l’assegno mensile di assistenza (cfr. l’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118), la pensione ai ciechi civili (legge 27 maggio 1970, n. 382) e la pensione ai sordi (cfr. l’art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381).

Tali prestazioni vengono corrisposte se il soggetto titolare dimostri di possedere redditi personali calcolati ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili e al lordo delle imposizioni fiscali, non superiori al limite previsto dalla legge.

Tanto rappresentato, dalle verifiche effettuate sono stati individuati i soggetti titolari delle suddette prestazioni economiche che non hanno adempiuto all’obbligo di comunicazione di cui al citato articolo 35 per l’anno 2020, nei confronti dei quali è stato avviato l’iter di sospensione con l’invio del preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R.

I cittadini interessati sono stati, pertanto, invitati a comunicare all’INPS i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica, secondo le modalità illustrate di seguito:

– direttamente online, accedendo all’area personale “MyINPS” del sito www.inps.it con la propria identità digitale: Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’identità Elettronica (CIE 3.0) attraverso il percorso: “Pensione e Previdenza” > “Domanda di Pensione” > Aree tematiche “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Variazione pensione” > “Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”;

– tramite gli Istituti di patronato o gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto.