INPS – Messaggio n. 4253 del 13 dicembre 2024

Aggiornamento del servizio di presentazione e consultazione delle domande di Assegno Unico e Universale per i figli a carico, istituito dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2021, n. 230

Premessa

Con il messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021 è stato comunicato il rilascio sul sito internet dell’INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2022, del servizio per la presentazione delle domande di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU).

La disciplina per la presentazione e la gestione delle domande di AUU è stata fornita con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 e con successivi messaggi (NOTA 1).

Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica l’aggiornamento del servizio che, oltre a presentare una veste grafica completamente rinnovata, offre un’esperienza di utilizzo intuitiva e agevole, al fine di rispondere con efficacia alle esigenze degli utenti.

Il servizio è accessibile attraverso i seguenti canali:

– portale web dell’Istituto www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale – SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0 (Carta di identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

– Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

– Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

1. Principali novità del servizio

Integrazione al “Sistema Unico di Gestione IBAN” (SUGI)

La gestione dei pagamenti dell’AUU sui conti correnti è stata semplificata con l’integrazione al “Sistema Unico di Gestione IBAN” (SUGI). Al momento della presentazione di una nuova domanda o della modifica delle modalità di pagamento o del conto corrente di accredito di una domanda accolta, è possibile selezionare uno degli eventuali IBAN già registrati e utilizzati presso l’Istituto per altre prestazioni o indicarne uno nuovo.

Accredito diretto dell’assegno a favore del tutelato

I tutori dei minori o dei soggetti interdetti, al momento della presentazione della domanda o della modifica delle modalità di pagamento, hanno la possibilità di indicare un IBAN intestato/cointestato a ciascun soggetto tutelato per l’accredito diretto a favore del medesimo.

Semplificazione della modalità di presentazione della domanda

Sono state introdotte ottimizzazioni specifiche per le richieste delle maggiorazioni riconosciute ai nuclei familiari con l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro e ai genitori entrambi titolari di reddito da lavoro. In particolare, la procedura è stata semplificata nei casi in cui i genitori siano i medesimi per tutti i figli indicati nella domanda, rendendo più fluida l’acquisizione delle informazioni necessarie.

Subentro del genitore superstite

Un ulteriore miglioramento riguarda la gestione proattiva del subentro in caso di decesso del genitore richiedente.

Il genitore superstite che percepiva l’assegno al 50% non deve presentare una nuova domanda in quanto il sistema riconosce dal mese successivo alla data del decesso il diritto alla corresponsione dell’assegno al 100%.

Diversamente, se l’assegno era percepito al 100% dal genitore deceduto, in quanto titolare esclusivo della responsabilità genitoriale o nei cui confronti era stato disposto l’affidamento esclusivo dei figli o assegnati i contributi pubblici su provvedimento giudiziario, è necessario verificare la sussistenza della responsabilità genitoriale in capo all’altro genitore al fine di effettuare il subentro automatico. A tale proposito la nuova domanda creata d’ufficio o la nuova scheda (nel caso in cui il genitore superstite sia già titolare di domanda di AUU per altri figli non afferenti al genitore deceduto) viene posta nello stato di “Evidenza al cittadino”, affinché il genitore superstite possa spuntare il flag “responsabilità genitoriale” per legittimare il proprio subentro (cfr. il messaggio n. 2303 del 20 giugno 2024).

Note:

(1) Cfr. i messaggi n. 1714 del 20 aprile 2022, n. 1962 del 9 maggio 2022, n. 2951 del 25 luglio 2022, n. 3518 del 27 settembre 2022, n. 724 del 17 febbraio 2023, n. 1256 del 3 aprile 2023, n. 3078 del 4 settembre 2023, n. 1108 del 14 marzo 2024 e n. 2303 del 20 giugno 2024.