INPS – Messaggio n. 4640 del 22 dicembre 2023
Visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori pubblici – Fasce orarie di reperibilità
1. Premessa
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione: “In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi”.
A seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio n. 16305/2023, pubblicata il 3 novembre 2023, che ha annullato il suddetto decreto nella parte sopra riportata, si forniscono, con il presente messaggio, le necessarie indicazioni operative per l’espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari.
2. Quadro normativo
La definizione delle fasce orarie di reperibilità per i lavoratori del settore pubblico in malattia discende da un articolato susseguirsi di norme legislative di seguito sinteticamente riportate:
i decreti ministeriali n. 33/1985 e n. 170 del 15 luglio 1986 – adottati in attuazione dell’articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 – da considerarsi, a seguito dell’introduzione di disposizioni di legge speciali per il personale dipendente delle pubbliche Amministrazioni (riforma organica del pubblico impiego avviata con il D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29, e proseguita con l’emanazione del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, c.d. TUPI), riferibili ai soli lavoratori del settore privato;
il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all’articolo 71, comma 3, abrogato a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150;
il decreto ministeriale n. 206 del 18 dicembre 2009, adottato in attuazione di quanto previso dall’articolo 55-septies, comma 5, del D.lgs n. 165/2001, come modificato dal D.lgs n. 150/2009, e successivamente sostituito, per effetto dell’articolo 18 del D.lgs 25 maggio 2017, n. 75;
il citato decreto ministeriale n. 206/2017, oggetto delle censure del Giudice amministrativo, emanato in attuazione dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, come novellato dall’articolo 18, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 75/2017, nel quale sono fissati i limiti e i criteri cui deve attenersi il Governo nell’esercizio del potere regolamentare in materia (NOTA 1).
Tanto rappresentato, nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), sentito il Dipartimento della Funzione pubblica, in virtù del principio di armonizzazione contenuto nel citato articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, richiamato in sentenza, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).
—
Note:
(1) “Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l’accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia”
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