INPS – Messaggio n. 530 del 3 febbraio 2023
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività di raccolta e trasmissione delle domande di reddito di cittadinanza (RdC), di pensione di cittadinanza (PdC) e delle comunicazioni (modelli RdC – PdC Com) per l’anno 2023
Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 256 del 21 dicembre 2022 è stato adottato lo schema di convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF), di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l’attività di raccolta e trasmissione delle domande di reddito di cittadinanza (RdC), di pensione di cittadinanza (PdC) e delle comunicazioni (modelli RdC – PdC Com) per l’anno 2023 (Allegato n. 1).
La convenzione, che ha validità dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, viene sottoscritta con firma digitale e il versamento dell’imposta di bollo, a carico della parte privata, viene assolto in modalità elettronica.
Il processo di convenzionamento è a cura della Direzione centrale Organizzazione, il cui Direttore sottoscriverà, in nome e per conto dell’Istituto, le convenzioni in commento.
I CAF, in possesso dell’autorizzazione a esercitare l’attività di assistenza fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, nonché dei prescritti requisiti di onorabilità di cui all’allegata istanza di convenzionamento (Allegato n. 2), hanno facoltà di stipulare convenzioni singole, in base al menzionato schema adottato, e potranno richiedere informazioni in merito alla sottoscrizione della convenzione alla Direzione centrale Organizzazione – Area Relazioni e sinergie con i partner istituzionali, al seguente indirizzo e-mail: Convenzioni.CAF@inps.it.
I pagamenti per il servizio reso dai CAF sono gestiti dalla Direzione centrale Inclusione e invalidità civile, alla quale i soggetti convenzionati sono tenuti a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI).
In particolare, la fattura elettronica, che dovrà riportare il codice univoco “UF5HHG”, dovrà essere compilata secondo le indicazioni pubblicate dall’INPS sul sito istituzionale: Avvisi, bandi e fatturazione > Fatturazione elettronica.
Allegato 1
Convenzione tra L’istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il CAF ___________________ per l’attività di raccolta e trasmissione delle domande di reddito di cittadinanza (RDC), di pensione di cittadinanza (PDC) e delle comunicazioni (modelli RDC – PDC COM) per l’anno 2023
Art. 1
Oggetto della Convenzione
1. L’INPS affida in via non esclusiva ed a titolo oneroso, ai soggetti di cui all’art. 3, comma 3, lettera d) del D.P.R. n. 322 del 1998, Centri di assistenza fiscale, di seguito denominati “CAF”, il servizio di raccolta e trasmissione della domanda di Reddito di cittadinanza (RdC), di Pensione di cittadinanza (PdC) e delle comunicazioni (modello RdC/PdC – Com Ridotto ed Esteso).
2. Per lo svolgimento del servizio di cui alla presente Convenzione, i CAF si impegnano a non richiedere corrispettivi all’utenza.
Art. 2
Contenuto del servizio
1. L’INPS indica ai CAF le modalità per lo svolgimento del servizio, a partire da quanto specificato e contenuto nella presente Convenzione e nell’Atto di nomina (Allegato 1); in ogni caso, l’INPS si riserva di implementare quanto previsto con ulteriori istruzioni che verranno convenute con il CAF tramite apposito atto di modifica/integrazione del citato Atto di nomina.
2. Sinteticamente, si richiamano i seguenti passaggi:
a. acquisizione della delega specifica del richiedente e adozione del registro cronologico. Ad integrazione di quanto contenuto nell’art. 1 dell’Atto di nomina, si chiarisce che nel caso in cui ci si trovi in presenza di menomazioni fisiche, o analfabetismo, che non consentano la compilazione e firma della delega, la stessa può essere presentata priva della firma solo ed esclusivamente mediante allegazione del documento di identità che riporta l’annotazione dell’impossibilità alla firma;
b. controllo dell’identità del richiedente;
c. assistenza nella compilazione delle domande. Ad integrazione di quanto contenuto nell’art. 1 dell’Atto di nomina, si chiarisce che, nel caso in cui ci si trovi in presenza di menomazioni fisiche, o analfabetismo, che non consentano la compilazione e firma della domanda, il CAF non acquisisce la firma ove tale condizione di impossibilità risulti dal medesimo documento d’identità rilasciato dal Comune;
d. rilascio al richiedente di copia delle domande, anche limitatamente alla parte in cui sono raccolti i dati personali ed alla informativa sul relativo trattamento;
e. trasmissione ad INPS, entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione, della domanda RdC/PdC e del modello RdC/PdC-Com Ridotto ed Esteso, con un ISEE fino ad euro 11.000,00;
f. conservazione della documentazione, secondo le modalità illustrate all’art. 6.
Art. 3
Procedure di supporto
1. L’Istituto fornisce ai CAF per il servizio di cui all’art. 1, comma 1, della presente Convenzione:
a. l’accesso al servizio web di acquisizione online delle domande per gli operatori CAF;
b. l’accesso a servizi web di cooperazione applicativa di cui fornisce le relative specifiche tecniche;
c. la modulistica, resa disponibile sul sito istituzionale dell’INPS;
d. l’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE che, ai sensi dell’art. 2, comma 2.4, dell’Atto di nomina, il CAF deve rendere disponibile all’interessato in relazione al trattamento da parte dell’INPS dei dati conferiti nell’ambito del procedimento per l’erogazione delle prestazioni di RdC e di PdC;
e. gli esiti delle domande in termini di accoglimento/reiezione con indicazione della tipologia di reiezione.
Art. 4
Gestione delle domande anomale
1. Per tutti gli errori in fase di compilazione delle domande presentate dal CAF, fino al momento in cui la domanda entra in fase istruttoria, è possibile richiederne l’annullamento mediante la funzione di cancellazione resa disponibile dal sistema informativo.
Art. 5
Comunicazioni all’utente
1. Al momento in cui acquisisce le domande, il CAF informa il richiedente di quanto segue:
a. i dati acquisiti saranno trasmessi all’INPS, in osservanza delle disposizioni normative in materia e della presente Convenzione;
b. nel caso in cui il modello RdC/PdC – Com Ridotto non sia presentato contestualmente alla domanda di RdC: l’INPS non potrà procedere alla definizione della domanda ove la presentazione del modello RdC/PdC – Com Ridotto non avvenga entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di RdC;
c. in caso di presentazione del modello RdC/PdC – Com Esteso la compilazione del modello deve avvenire entro 30 giorni dall’evento da comunicare, pena la decadenza dal beneficio;
d. a conclusione dell’istruttoria da parte dell’INPS, il CAF dà notizia al richiedente dell’esito delle domande presentate per il suo tramite.
Art. 6
Conservazione della documentazione
1. Il CAF stampa ciascun modulo di dichiarazione in duplice copia, delle quali una, datata e sottoscritta dal dichiarante (anche attraverso apposizione di firma digitale), è custodita negli appositi archivi da esso tenuti, per un periodo di cinque anni dalla data di trasmissione della dichiarazione.
2. Il CAF, allo scopo di evitare l’onere di conservazione dei modelli cartacei originali, può procedere alla copia per immagine su supporto informatico del documento analogico prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti.
A tal fine, il sistema dovrà essere conforme a quanto previsto nelle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” di maggio 2021 emesse da Agid ai sensi dell’art. 22 e dell’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale e, dunque, rispettare i requisiti per la certificazione di processo come espressi nel relativo allegato 3.
3. Le attività di cui ai precedenti commi sono svolte anche solo limitatamente alla parte della domanda in cui sono raccolti i dati personali ed alla informativa sul relativo trattamento.
4. Il CAF è altresì tenuto a conservare, per il medesimo periodo di cinque anni, copia del documento di identità del richiedente e della delega di cui all’art. 2, comma 2, lettera a) della presente Convenzione. La documentazione è conservata in forma cartacea oppure su supporto informatico, ossia come file informatico nel formato originale.
Art. 7
Avvalimento
1. Per le attività oggetto della presente Convenzione e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 4 dell’Atto di nomina, il CAF può avvalersi, sotto il suo diretto controllo e assumendone la relativa responsabilità, dei servizi dei soggetti di cui all’art. 11, comma 1, ed 1-bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
2. L’attività dei menzionati soggetti è considerata, a tutti gli effetti, attività del CAF, anche ai fini delle verifiche.
3. In caso di svolgimento del servizio in regime di avvalimento, totale o parziale, l’INPS intrattiene rapporti con il solo CAF.
Art. 8
Soggetti autorizzati all’accesso
1. Per le attività oggetto della Convenzione, sono autorizzati ad accedere alla procedura – nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 5 dell’Atto di nomina – soltanto i soggetti ai quali il CAF ha attribuito uno specifico profilo di abilitazione, in funzione dell’incarico svolto nel perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1. Tali soggetti, fatte salve le ipotesi di avvalimento, devono essere legati al CAF da un rapporto giuridico, a titolo di lavoro subordinato o a titolo di collaborazione coordinata e continuativa. Gli stessi, individuati dall’Amministratore locale, sono istruiti circa le specifiche funzionalità della procedura, nonché informati delle attività di tracciamento e di controllo delle operazioni di accesso poste in essere dall’Istituto e dal CAF stesso.
Art. 9
Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali
1. Per i servizi oggetto della presente Convenzione Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, designa il CAF quale “Responsabile del trattamento” come da allegato Atto di nomina (Allegato 1).
2. Il trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle tipologie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, è svolto dal Responsabile del trattamento designato nella scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare (INPS) – a partire da quelle contenute nella presente Convenzione, nell’Atto di nomina e, successivamente, di quanto a tal fine indicato dal Titolare – delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, in particolare per quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni affidate, la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il Responsabile del trattamento assicura che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti, limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione e all’Atto di nomina, e nell’ambito delle condizioni di liceità richiamate a fondamento degli stessi; il Responsabile assicura, altresì, che i dati non saranno divulgati, comunicati – fatti salvi gli obblighi di legge – ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.
4. Ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
5. Il Titolare INPS informa gli interessati cui si riferiscono i dati circa i trattamenti svolti in esecuzione della presente Convenzione e il Responsabile del trattamento si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell’interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del medesimo Regolamento, per consentirne l’evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.
6. Il Responsabile, a norma dell’art. 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati per conto dell’Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che l’Istituto medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto all’art. 33 del Regolamento UE.
7. Per le attività di cui alla presente Convenzione e all’Atto di nomina il CAF, designato Responsabile del trattamento, non è autorizzato a ricorrere ad altro Responsabile ai sensi dell’art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.
Art. 10
Misure di sicurezza
1. L’accesso ai servizi online dell’INPS avviene esclusivamente attraverso credenziali SPID di livello almeno pari a 2, con CIE o CNS e con protocolli crittografici almeno TLS 1.2.
2. L’accesso è consentito ai soli operatori autorizzati dal CAF attraverso il proprio amministratore delle utenze.
3. Per il trattamento delle informazioni effettuato attraverso i propri sistemi informatici, ad esempio nel caso di impiego della cooperazione applicativa, il CAF attua al proprio interno le regole di sicurezza di seguito riportate:
a. adotta procedure di registrazione che prevedono il riconoscimento diretto e l’identificazione certa dell’utente;
b. adotta le seguenti regole di gestione delle credenziali di autenticazione:
– le credenziali di autenticazione:
– identificano in modo univoco una persona fisica;
– sono emesse e distribuite agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa;
– sono costituite da un certificato digitale, o un token One-Time Password (OTP), o una coppia username/password, o credenziali che garantiscano analoghe condizioni di robustezza;
– per l’accesso alle procedure dalla rete internet è necessario utilizzare credenziali a 2 fattori (OTP o certificato digitale)
– nel caso in cui le credenziali siano costituite da una coppia username/password, sono previste politiche di gestione della password che definiscano almeno i seguenti criteri:
– scadenza della password (non oltre 90 giorni);
– blocco delle credenziali a fronte di reiterati tentativi falliti di autenticazione;
– verifica della robustezza della password (minima lunghezza 8 caratteri;
– regole di complessità nella composizione della password; esclusione di nome, cognome e codice fiscale);
– la procedura di autenticazione dell’utente è protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza almeno equivalente a quella offerta dal protocollo TLS 1.2.
4. Il CAF comunica all’Istituto ogni modifica tecnica e/o organizzativa del proprio ambito tecnologico che comporti l’impossibilità di garantire l’applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia.
5. Al fine della corretta gestione degli accessi, il CAF individua:
– un supervisore locale quale responsabile del controllo sull’osservanza di quanto previsto dalla presente Convenzione;
– uno o più amministratore delle utenze preposti alla gestione operativa delle abilitazioni e alla formazione dei soggetti autorizzati all’accesso.
6. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni, attualizzate ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali, emanate dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n. 393, del 2 luglio 2015.
Art. 11
Tracciamento degli accessi e controllo
1. Il CAF comunica ai soggetti di cui al precedente art. 8 che l’Istituto e il CAF stesso procedono al tracciamento dell’accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun utente.
2. L’INPS effettua controlli automatizzati per l’individuazione di eventuali anomalie nelle attività di accesso ai dati da parte degli utenti autorizzati. In caso di anomalie, richiederà al CAF chiarimenti in ordine al comportamento posto in essere, nonché la documentazione attestante la regolarità degli accessi effettuati. Il mancato invio di quanto richiesto, ovvero l’inoltro di documentazione non esaustiva, comporterà l’immediata disabilitazione dell’utenza. Nel caso in cui si riscontrino elementi tali da integrare una eventuale ipotesi di reato, l’INPS procederà con la segnalazione all’Autorità competente e al Garante per la protezione dei dati personali, ferma restando ogni eventuale azione civile a tutela dell’Istituto.
3. Nel caso in cui l’irregolarità degli accessi sia di manifesta grave rilevanza, contestualmente all’invio della richiesta di documentazione giustificativa, si procederà anche alla sospensione in via preventiva dell’utenza interessata.
Art. 12
Compensi
1. Per il servizio di cui all’articolo 2, INPS riconosce ai CAF i seguenti compensi unitari IVA esclusa, fatto salvo quanto previsto all’art. 13.
Tipologia di domanda | Costo unitario (IVA esclusa) |
Domanda RdC/PdC | € 10,00 |
Modello RdC/PdC – Com Ridotto ed Esteso | € 4,10 |
2. I compensi previsti per la domanda RdC/PdC, nonché per il modello RdC/PdC-Com Ridotto ed Esteso sono decurtati nella misura dell’80% in caso di trasmissione dagli 11 ai 30 giorni solari dalla data di presentazione, salvo che il ritardo non sia dovuto a comprovato malfunzionamento del sistema informatico dell’INPS. Oltre il 30° giorno di ritardo nella trasmissione non è corrisposto alcun compenso.
3. L’attività di raccolta e trasmissione delle domande di Reddito di cittadinanza (RdC), di Pensione di cittadinanza (PdC) e delle comunicazioni (modelli RdC/ PdC-Com Ridotto ed Esteso) svolta dai CAF relativamente alla presente Convenzione sarà remunerata mediante le risorse pari a 10 milioni di euro, tenuto conto dello stanziamento di cui all’art. 1, comma 479 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed il cui utilizzo è subordinato all’effettivo trasferimento dal Ministero.
4. L’Istituto procederà a periodico monitoraggio delle domande, a condividerne il risultato con la Consulta dei CAF nell’ambito di un apposito tavolo tecnico, e, al raggiungimento del predetto limite, comunicherà al CAF, entro il termine di cinque giorni lavorativi successivi, la sospensione del servizio definito all’art. 2 della presente Convenzione.
Art. 13
Verifiche
1. L’INPS sottopone a controllo automatico la totalità delle domande trasmesse dal CAF.
2. All’esito dei controlli automatici, non è riconosciuto al CAF alcun compenso alle domande che presentino le seguenti caratteristiche:
a. domande con richiedente che risulti deceduto in data antecedente alla data di presentazione oppure con codice fiscale non validato da Anagrafe tributaria;
b. domande annullate ai sensi dell’art. 4 della presente Convenzione;
c. domande RdC/PdC presentate con un valore ISEE pari o superiore ed euro 9.360,00;
d. domande trasmesse all’INPS dal 31° giorno solare dalla data di presentazione.
3. Nell’ipotesi di cui al punto c del precedente comma è fatto salvo il pagamento delle domande per le quali, in applicazione dell’articolo 2, comma 7, del Decreto, il valore dell’ISEE risulti inferiore a euro 9.360,00.
4. Nel caso in cui siano validamente acquisite sul sistema RdC/PdC più domande del richiedente ovvero del componente del nucleo familiare, l’Istituto non riconosce alcun compenso a quelle pervenute successivamente alla prima, fatta salva l’ipotesi in cui la domanda successiva alla prima sia stata accolta.
5. L’INPS si riserva di effettuare, su segnalazione delle Autorità competenti ovvero dell’utente, ogni opportuno controllo in attuazione della presente Convenzione.
6. Nel caso di domande recanti firma sulla quale sia stata resa la formale denuncia da parte dell’utente che la abbia disconosciuta davanti alle competenti autorità, compreso l’INPS, oppure di richiesta di corrispettivi all’utenza, si provvede al recupero del compenso indebitamente percepito ed all’applicazione di una penale di importo pari ad euro 300,00.
7. In entrambi i casi, qualora i fatti siano stati denunciati esclusivamente all’INPS, questi provvede senza ritardo a denunciarli alle competenti Autorità, anche ai sensi dell’art. 331 c.p.p..
8. A fini del comma 6, la Direzione generale dell’INPS senza indugio comunica al CAF l’avvio del procedimento. Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il CAF ha facoltà di comunicare all’INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, l’INPS comunica al CAF la conclusione del procedimento, indicando, qualora la inadempienza risulti confermata, l’importo del compenso oggetto di restituzione, ove già percepito, ed in ogni caso l’importo della penale. La riscossione delle somme dovute, anche a titolo di penale, avviene prioritariamente mediante compensazione in sede di pagamento degli importi fatturati.
9. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o, se mancante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 14
Liquidazione e pagamento dei compensi
1. Per il servizio svolto in merito alle domande RdC/PdC, il CAF emette fatture ogni semestre consultando all’uopo i dati riepilogativi che INPS rende disponibili sul sito istituzionale entro il termine di 20 giorni dalla scadenza del semestre.
2. Agli effetti dell’applicazione dei compensi indicati all’art. 12 e ad ogni altro effetto, vale la trasmissione validamente acquisita dai sistemi informatici dell’INPS.
3. Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
In particolare, la fattura elettronica deve riportare il codice univoco: UF5HHG. Dovrà poi essere compilata secondo le indicazioni pubblicate dall’INPS sul sito istituzionale: Avvisi, bandi e fatturazione > Fatturazione elettronica.
La fattura, ai sensi del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015, dovrà riportare l’annotazione “S” – “scissione dei pagamenti” sulla medesima. Pertanto, l’Istituto verserà direttamente all’erario, con le modalità e nei termini indicati nel predetto decreto, l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata in fattura.
Questi adempimenti sono necessari per la correttezza formale della fattura medesima e l’effettivo ricevimento della stessa.
Qualsiasi variazione dei codici sarà comunicata dall’Istituto ai CAF, in modo da garantire il corretto inoltro della fattura.
Pertanto, l’Istituto non accetterà fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, né procederà ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.
4. Entro 15 giorni dal ricevimento della fattura all’Istituto, la Direzione centrale Inclusione sociale e Invalidità civile può restituire la fattura allo SDI per i seguenti motivi:
a. mancata corrispondenza tra gli importi riportati in fattura e quelli pubblicati sul sito istituzionale;
b. mancata oppure errata indicazione dei compensi e del periodo di riferimento;
c. mancata oppure errata indicazione della posizione finanziaria.
5. Nell’ipotesi di decorrenza del termine di 15 giorni dal ricevimento, senza che si sia provveduto a respingere la fattura, qualsiasi sua variazione è effettuata con nota di credito, ai sensi dell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La predetta nota dovrà essere trasmessa unitamente alla fattura riportante i dati corretti, secondo le citate modalità.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i compensi sono erogati entro il sessantesimo giorno dal ricevimento della relativa fattura da parte dell’Istituto.
7. Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica dei seguenti ulteriori elementi:
a. avvenuta sottoscrizione della Convenzione;
b. verifica del DURC del CAF, in corso di validità, secondo le modalità definite dalla normativa vigente;
c. indicazione del conto corrente bancario o postale per il pagamento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione.
Art. 15
Recesso, rifiuto di stipula da parte dell’INPS, sospensione e risoluzione della Convenzione
1. L’INPS si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione qualora sia accertata l’irregolarità delle domande di cui all’articolo 13, comma 6, per una percentuale pari o superiore al 5% delle domande trasmesse dal CAF.
2. L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione per casi di inadempienza grave del CAF, accertata anche nell’ambito delle verifiche previste dalla presente Convenzione.
3. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui ai primi due commi, l’INPS comunica al CAF la relativa decisione, motivandola ai sensi di detti commi.
4. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il CAF ha facoltà di comunicare alla Direzione generale dell’INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti.
5. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Direzione generale dell’INPS comunica al CAF il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi dei primi due commi del presente articolo e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.
6. Il recesso di cui ai primi due commi ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte del CAF, della relativa comunicazione di cui al comma che precede.
Tuttavia, qualora la particolare gravità e/o connotazione e/o diffusione delle irregolarità accertate sia tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria della Convenzione, l’INPS, nelle more del procedimento di cui sopra, procede alla immediata sospensione della Convenzione, prevista dal successivo comma 10.
7. Attesa la rilevanza degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento delle attività oggetto dei rapporti di convenzione tra l’INPS e i CAF, nei casi di cui ai primi due commi l’Istituto ha facoltà di rifiutare la stipula di nuove convenzioni con il CAF interessato, anche ad oggetto diverso rispetto a quello della presente Convenzione. L’Istituto potrà, altresì, rifiutare la stipula della Convenzione ove siano in corso degli accertamenti da parte delle Autorità competenti per condotte irregolari poste in essere dal CAF nell’esercizio delle sue attività.
8. L’Istituto si riserva, altresì, la facoltà di recesso unilaterale dalla presente Convenzione nei casi in cui, in base all’art. 35 del Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, vengano meno i requisiti previsti per essere considerati soggetti abilitati all’assistenza fiscale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 241/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Considerato che il CAF è tenuto alla diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2 c.c., l’INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme, con gli effetti e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:a. adozione di misure inibitorie adottate nei confronti del CAF dalle competenti Autorità giudiziarie o amministrative;
b. mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della presente Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
c. adozione di misure cautelari personali riguardanti i legali rappresentanti del CAF e/o le persone fisiche che ricoprono cariche sociali nazionali previste dallo Statuto del CAF, per fatti compiuti nella qualità e nell’esercizio delle proprie funzioni;
d. mancato rispetto degli obblighi, a carico del CAF, indicati nell’articolo 9 in materia di protezione dei dati personali e nel relativo Atto di nomina.
All’atto dell’acquisizione della notizia dell’insorgenza di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’INPS potrà comunicare al CAF la volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante posta elettronica certificata (PEC).
10. L’Istituto si riserva, altresì, la facoltà di sospendere l’efficacia della presente Convenzione ove, durante il corso della Convenzione stessa, le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto del CAF, i rappresentanti e/o incaricati, oppure i dipendenti e/o responsabili di una Struttura territoriale del CAF, comprese quelle di cui quest’ultimo si avvale ai sensi dell’art. 7 della presente Convenzione, siano sottoposti ad accertamenti e/o misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità per fatti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate.
Al verificarsi di tali fattispecie, l’Istituto si riserva il diritto di esercitare la facoltà prevista dal presente comma qualora in ciascuna delle ultime tre annualità oggetto di verifica ordinaria ai sensi dello schema di Convenzione in materia di ISEE, la percentuale di irregolarità delle DSU sia almeno pari al 3% delle dichiarazioni campionate.
11. Ove sussistano i presupposti di cui al precedente comma e l’Istituto disponga la sospensione dell’efficacia della Convenzione, ne dà immediata comunicazione al CAF e procede alla disabilitazione delle credenziali di accesso al sistema informativo.
12. La sospensione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte del CAF, della relativa comunicazione sino all’esito degli accertamenti di cui al comma 10 che possono concludersi con il successivo perfezionamento delle procedure di risoluzione e recesso. Nel caso in cui venga meno la causa che ha determinato la sospensione, l’INPS procede all’immediato ripristino delle credenziali di accesso, dandone tempestiva comunicazione al CAF.
13. La presente Convenzione, tuttavia, si risolve di diritto a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento che la rendono contrastante con il perseguimento del pubblico interesse. Nei casi di cui al presente comma, ciascuna Parte prende immediatamente atto della risoluzione, con comunicazione scritta indirizzata all’altra.
14. Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).
Art. 16
Durata e adeguamento
1. La presente Convenzione ha validità dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
2. Le modifiche del quadro normativo di riferimento modificano di diritto la presente Convenzione, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le disposizioni.
Nei casi di cui al presente comma, le Parti conformano immediatamente il contenuto della presente Convenzione al rinnovato quadro normativo.
3. In particolare, attesa la rilevanza degli interessi sottesi al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, qualora disposizioni normative anche sopravvenute impongano all’INPS risparmi di risorse riferibili, anche indirettamente, ai rapporti con i CAF, l’Istituto, valutata detta riferibilità, adegua immediatamente e unilateralmente gli importi dei compensi di cui all’art. 12 agli effetti di dette disposizioni e ne dà immediata comunicazione ai CAF.
4. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).
Art. 17
Polizza assicurativa
1. Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della presente Convenzione.
2. La polizza di cui al comma precedente prevede un massimale di copertura non inferiore a quanto previsto dall’art. 6 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
Art. 18
Registrazione
1. Il presente atto è oggetto di registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 1, lett. B, Parte II, della Tariffa di cui al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 19
Spese ed oneri
1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto, sono a carico del CAF.
2. Il versamento dell’imposta di bollo dovuto per la sottoscrizione della presente Convenzione non potrà avvenire mediante il ricorso alla compensazione. Il CAF si impegna a trasmettere all’INPS, in occasione della sottoscrizione della Convenzione, quietanza di pagamento.
Art. 20
Foro
1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto regolato dalla presente Convenzione o che fosse comunque connessa ad essa, sarà attribuita in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma.
Art. 21
Rinvio alla normativa vigente
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.
Allegato 2
(Modulo)
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